Codice deontologico
Capo I: principi generali di deontologia professionale
Art. 1 = Vincolo codice
→ Regole del CD vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo, anche per prestazioni a distanza.
Art. 2 = Sanzioni amministrative
→ Inosservanza e azioni contrarie al decoro, dignità e corretto esercizio della professione sono punite (avvertimento, censura, sospensione, radiazione).
Art. 3 = Responsabilità sociale
→ Accrescere conoscenze sul comportamento umano e promuovere il benessere psicologico, non utilizzare indebitamente la fiducia. Non può sottrarsi delegando ad altri e risponde delle sole conseguenze prevedibili e dirette.
Art. 4 = Laicità
→ Non opera discriminazioni (religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso, orientamento sessuale e disabilità) e tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento.
Art. 5 = Formazione
→ Obbligo di formazione continua e usare gli strumenti per i quali ha acquisito un’adeguata competenza. Psicologia è una scienza in progress, quindi partecipazione a seminari e congressi e studio di pubblicazioni rilevanti (150 ECM in 3 anni e minimo 40 ECM all’anno).
Art. 6 = Autonomia
→ Rispetto delle altrui competenze, salvaguardando la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici.
Art. 7 = Attendibilità dei dati
→ Valuta la validità, l’attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le sue conclusioni, esprimendo valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta. Anche in relazione a terzi.
Art. 8 = Abusivismo
→ Contrasta l’esercizio abusivo della professione e ha l’obbligo di segnalare al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo.
Art. 9 = Consenso informato ricerca
→ Nell’attività di ricerca informa i soggetti e ne ottiene il consenso informato, garantendo loro la piena libertà di concederlo, rifiutarlo o ritirarlo. Deve anche avere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per minori o interdetti consenso da genitore o da chi ne ha la tutela, garantendo comunque riservatezza e anonimato. (Solo l’AIP – Associazione Italiana di Psicologia – prevede eccezioni alla riservatezza se c’è la necessità di fornire informazioni sul soggetto a strutture sanitarie o sociali o Autorità Giudiziaria.
Art. 10 = Animali
→ Comportamento degli animali rispettandone la natura ed evitando loro sofferenze. Preservati dalla sofferenza fisica e psichica e se necessaria l’eliminazione, rapida e indolore.
Art. 11 = Segreto professionale
→ Non rivela a meno che non ricorrano ipotesi degli articoli seguenti. Violazione art. 622 Codice Penale reclusione fino a 1 anno o multa (tranne che per art. 12, 13 e 15 per difesa da una falsa accusa).
Art. 12 = Deroga testimonianza giudiziaria
→ Si astiene dal rendere testimonianza, se non con valido e dimostrabile consenso del destinatario, in ogni caso valuta considerando preminente la tutela psicologica dello stesso. Il consenso deve essere informato, valido e dimostrabile, tuttavia può decidere comunque di non testimoniare e nel caso interviene il Consiglio dell’Ordine a risolvere il conflitto.
Art. 13 = Obbligo referto/denuncia
→ Solo se si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di ter