DIRITTO DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
Il diritto dei beni culturali e del paesaggio è un ambito giuridico che si occupa della tutela,
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Questo
settore del diritto è disciplinato da diverse fonti normative, tra cui:
• Articolo 9 della Costituzione Italiana, promuove la cultura e tutela il paesaggio
• Articolo 117 della Costituzione Italiana, attribuisce allo Stato la tutela dei beni culturali e
alle Regioni la valorizzazione
• Articolo 118 della Costituzione Italiana, sancisce il principio di sussidiarietà orizzontale e
verticale
Inoltre, sono rilevanti:
• Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Beni Culturali ed Ambientali
(d.lgs. 29 Ottobre 1999, n.490)
• Il Codice Urbano, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs. 22 Gennaio 2004,
n.42)
CONCETTO DI BENE CULTURALE
Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio definisce il concetto di patrimonio culturale,
ricomprendendo sia i beni culturali che i beni paesaggistici.
I beni culturali sono “le cose immobili e mobili che, ai sensi degli art.10 e 11, presentano
interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico”.
I beni paesaggistici sono “gli immobili e le aree indicati nell’art.134 costituenti espressione
dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio”.
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
L’articolo 1 del Codice stabilisce che lo Stato, le Regione, le città metropolitane, le
province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e
ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono
tenuti a garantirne la conservazione.
Le attività di conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale devono
essere svolte in conformità alla normativa di tutela.
COOPERAZIONE TRA STATO E REGIONI
L’articolo 5 del Codice disciplina la cooperazione tra lo Stato e le Regioni nell’esercizio
delle funzioni di tutela del patrimonio culturale.
Le Regioni esercitano le funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli,
raccolte librarie, libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato. Possono inoltre
esercitare tali funzioni su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro
materiale audiovisivo, previo accordo con lo Stato.
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
L’articolo 6 del Codice definisce la valorizzazione come l’esercizio delle funzioni e la
disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad
assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica.
La valorizzazione comprende anche la promozione e il sostegno degli interventi di
conservazione del patrimonio culturale. Per i beni paesaggistici, la valorizzazione include
la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati,
ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.
DIRITTO ALLA BELLEZZA
Bellezza, dobbiamo distinguere tra:
• Bellezza soggettiva: dipende dal gusto di ciascuno
• Bellezza oggettiva: è definibile con un insieme di qualità rispondenti a canoni (simmetria,
armonia, contrasto, ecc.) Canoni non sono assoluti ma mutevoli nel tempo e a seconda
del luogo e cultura.
COMPLESSITA’ DEL DISCORSO NEL MONDO DELL’ARTE E DELL’ARTE
CONTEMPORANEA: RELATIVIZZAZIONE DELLA BELLEZZA
Articolo 9 della Costituzione, comma 2:
Norma costitutiva di interessi propri dei singoli e della collettivit
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