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Crocette sistemi
Nell’ambito della comparazione giuridica il principio di unicità della regola di diritto:
- Costituisce l’obiettivo ultimo dei giuristi comparatisti il cui massimo sforzo è sempre orientato a scoprire l’unica regola di diritto corretta, rappresentativa modello giuridico proprio di un determinato ordinamento.
- Costituisce uno dei principi fondanti del metodo dogmatico proprio dei comparatisti della scuola di Sacco, che viene praticato attraverso ragionamenti analitici e ordinatori.
- Si basa sulla convinzione secondo la quale le regole legali, dottrinali e giurisprudenziali, in un dato Paese e in un dato momento storico, hanno sempre un contenuto identico, il costituente modello giuridico di quell’ordinamento.
2 di 104 Nell’ambito della comparazione giuridica la critica al principio di unicità della regola di diritto:
- Fa riferimento alla circostanza che il giurista comparatista nel condurre le proprie analisi dirige sempre le proprie preferenze verso ordinamenti particolari e utilizza prioritariamente alcuni formanti rispetto ad altri, ritenendo che siano paradigmatici.
- Caratterizza l’approccio del giurista comparatista la cui analisi è diretta alla scomposizione dei sistemi giuridici in formanti distinti, per poi stabilire la misura della dissociazione o della concordanza.
- È alla base del metodo seguito dai giuristi comparatisti, i quali, muovendo dalle discordanze tra regole giuridiche, dottrinali e giurisprudenziali, scartano progressivamente le regole sbagliate fino a trovare l’unica regola (giuridica, dottrinale e giurisprudenziale) corretta.
3 di 104 Il giurista comparatista si avvale sempre di un numero chiuso e predefinito di formanti nello studio dei sistemi giuridici:
- No, il numero dei formanti così come la misura in cui ognuno di essi è capace di influire sugli altri (cd. importanza comparativa) varia enormemente da un ordinamento ad un altro.
- Sì, ciò facilita il giurista alle prese con sistemi non suoi nella percezione dei formanti che non esistono nel suo sistema.
- Sì, solo in questo modo egli può misurare quanto sia rilevante la divergenza o la concordanza tra sistemi differenti, nonché valutare quale sia il sistema classificabile più diffuso più compatto. come o, all’opposto,
4 di 104 L’elaborazione del factual approach: Commentaries on the Laws of England,
- Risale all’opera di Sir William Blackstone, basata su raccolte di casi giurisprudenziali ipotetici, per facilitare gli studenti nell’apprendimento della struttura sistematica del common law.
- Fa riferimento alla metodologia della ricerca sperimentata per la prima volta dai seminari di Cornell il cui obiettivo è stato quello di raccogliere ed elaborare il primo codice civile europeo.
- Fa riferimento alla metodologia utilizzata per le ricerche comparatistiche attraverso questioni formulate esponendo un caso, per poi trarre eventuali generalizzazioni basate su identità espresse dai singoli dati empirici.
5 di 104 La contrapposizione tra sistemi di common law e sistemi romanisti già rilevata nelle opere di René David:
- Si basa su criteri di classificazione (cd. demarcatori sistematologici) riferiti soprattutto all’assetto delle fonti del diritto, che denotano una crescente divergenza tra le due famiglie.
- Risale alle tassonomie elaborate e fruite dai giuristi di entrambe le famiglie, le cui diversità nel corso del processo evolutivo degli ultimi decenni sono divenute via via più eclatanti.
- Era espressione di concezioni generali del diritto che oggi non sono più condivise, al punto che appare evidente una graduale convergenza tra i sistemi delle due famiglie.
6 di 104 La classificazione dei sistemi giuridici e i raggruppamenti per famiglie operati da René David:
- Sono stati radicalmente contestati da più studiosi perché incentrati esclusivamente sulla ricerca delle dicotomie ricorrenti fra i sistemi della famiglia romano - germanica dal XIII secolo d.c. ad oggi.
- Hanno ricevuto unanime condivisione da parte dei giuristi comparatisti di tutto il mondo e costituiscono tuttora un indiscusso riferimento teorico per la stesura dei manuali di sistemi comparati.
- Sono stati radicalmente contestati da più studiosi assumendo che il loro carattere è eurocentrico, nel senso che è basato principalmente sull’Europa e l’America.
7 di 104 Ogni sistema giuridico è caratterizzato dalla presenza di formanti verbalizzati e formanti non verbalizzati, questi ultimi chiamati “crittotipi”:
- È vero; il giurista territoriale che studia il proprio sistema e lo scompone nei suoi vari formanti è in grado, in assoluto più di ogni altro giurista, di individuare all’interno del sistema stesso i formanti non verbalizzati.
- Non è vero; in ogni sistema i formanti sono solo quelli formalmente presenti nei testi (verbalizzati), soltanto essi costituiscono fonti del diritto, il rinvio ai formanti non verbalizzati è espediente teorico per giustificare l’esistenza di sistemi giuridici lacunosi.
- È vero; nei sistemi giuridici operano norme (non verbalizzate) che si manifestano e svolgono un ruolo importante soprattutto nel momento dell’interpretazione, quali ad esempio la mentalità e le abitudini implicite dei giuristi.
8 di 104 Quando il giurista comparatista tratta dei crittotipi:
- Fa riferimento a regole dichiarate e formali, che costituiscono il modello giuridico di riferimento in ogni ordinamento, dotate quindi di rappresentazione legislativa, dottrinale e giurisprudenziale.
- Fa riferimento a regole formali, individuabili con esercizi di comparazione condotti attraverso esposizioni parallele delle regole di sistemi giuridici differenti.
- Fa riferimento a regole criptiche e non dichiarate, regole che esistono e sono rilevanti ma che l’operatore non formula e che, anche volendo, non saprebbe formulare.
9 di 104 Se analizziamo con gli strumenti del giurista comparatista il trasferimento della proprietà nei principali sistemi europei (Italia, Francia, Austria, Germania e Inghilterra) rileviamo che:
- Le singole regole operazionali si basano su soluzioni uniformi, evidenziando come le regole di dettaglio siano riconducibili a pochi modelli comuni tra tutti i sistemi.
- Le formule dottrinali privilegiano soluzioni compatte, basate su qualificazioni semplici (es. la proprietà si trasferisce in questo o quel momento) basate inevitabilmente sui punti di contatto tra i vari sistemi.
- Le singole regole operazionali, quand’anche siano uniformi nei vari ordinamenti, ricevono spiegazioni e si esprimono mediante qualificazioni e costruzioni dogmatiche molto diversificate.
10 di 104 L’apprendimento del diritto attraverso case method of teaching:
- È il risultato dell’affermarsi del modello delle università europee, in particolare di quelle tedesche, nella formazione dei giuristi americani (a partire dall’esperienza della Law School di Harvard).
- Si afferma storicamente con il superamento del ruolo della letteratura nella formazione dei giuristi inglesi a favore del metodo, più rapido ed economico, basato sull’apprendistato nelle botteghe degli avvocati e sui tirocini presso le Corti statali e federali.
- Costituisce il nucleo principale del modello di insegnamento impartito ai giuristi americani, basato su prolungati e impegnativi apprendistati negli studi legali degli avvocati e tirocini presso le Corti statali e federali.
11 di 104 Il cosiddetto case method of teaching:
- Si basa sul modello di insegnamento impartito attraverso la presentazione di casi giurisprudenziali ipotetici, che gli studenti devono leggere prima delle lezioni individuando la soluzione da esporre.
- Costituisce uno dei capisaldi del sistema federale di common law, nel quale la decisione dei giudici superiori è vincolante per i giudici intermedi e anche per quelli posti alla base della piramide.
- Si basa su un nuovo genere letterario per l’insegnamento del diritto, avente ad oggetto resoconti di casi giudiziari già decisi, che gli studenti devono leggere e studiare prima della lezione estrapolandone i principi generali.
12 di 104 Quali sono le cause prossime della circolazione dei modelli giuridici:
- La diffusione avviene principalmente per due cause: l’imposizione e/o il prestigio.
- La diffusione avviene in via esclusiva per imposizione. Le recezioni dovute a pure atti di forza sono particolarmente frequenti nella storia.
- La diffusione avviene esclusivamente per prestigio del modello che viene imitato.
13 di 104 Posto di fronte al problema della traduzione di un termine giuridico, il giurista comparatista:
- Talora procede alla traduzione (se la corrispondenza concettuale e semantica è certa), talora non può tradurre, talora dovrà valutare se la traduzione nuoccia alla precisione del discorso giuridico.
- È sempre in grado di cogliere i diversi livelli di interpretazione delle parole potendo così operare traduzioni corrette sotto il profilo sia concettuale che semantico, se necessario ricorrendo all’utilizzo di neologismi.
- È sempre rispettoso delle corrispondenze naturali fra parola e concetto, le quali sono uniche, sicché non risulta necessario ricorrere alla traduzione dei termini espressi in altre lingue.
14 di 104 La traduzione dei termini giuridici:
- Costituisce un’attività meramente strumentale ed esecutiva, dovendo il traduttore sforzarsi di individuare sempre il concetto unico e translinguistico espresso dal termine oggetto di traduzione per poi trasferirlo nella parola corrispondente della lingua ad quam.
- Costituisce un’attività meramente strumentale ed esecutiva; il teorico quando utilizza un termine di un altro sistema, infatti, non deve interrogarsi su ogni aspetto della sua definizione poiché spetta al legislatore e alle Corti garantire la piena corrispondenza nella lingua della traduzione.
- Costituisce un’operazione delicata, talvolta difficile, dovuta al fatto che il rapporto tra parola e concetto non rimane uguale a se stesso in tutte le lingue giuridiche.
- Non rispondo
15 di 104 Per il giurista comparatista l’omologazione:
- Corrisponde all’attività di classificazione in base alle strutture concettuali dei sistemi giuridici o all’importanza riconosciuta dagli stessi alla diverse fonti del diritto in modo da poter poi effettuare i raggruppamenti definiti con la nozione “famiglia giuridica”.
- Rappresenta uno degli scopi della comparazione giuridica in quanto scienza il cui fine ultimo è quello dell’unificazione, o quanto meno dell’uniformazione, del diritto.
- Consiste nell’attività di riduzione delle categorie di un ordinamento alle categorie di un’altra area culturale/ordinamento, basandosi sulla ricerca, nelle regole operazionali, dei denominatori comuni dei diversi sistemi concettuali.
16 di 104 Nei sistemi della famiglia dei paesi islamici:
- I cinquecento versetti del Corano che contengono regole giuridiche non possono bastare per risolvere tutti i casi in discussione davanti ai giudici sicché l’applicazione della regola sciaritica è necessariamente integrata dalle interpretazioni già rese che hanno natura vincolante.
- I formanti legali, dottrinali e giurisprudenziali sono integrati da un formante su base religiosa costituito dalla sharì’a, ovverosia la precettistica rivelata da Dio agli uomini per regolare la loro condotta.
- I giudici sono tenuti a risolvere i casi in discussione facendo riferimento ai cinquecento versetti del Corano costituenti enunciazione delle regole sciaritiche, le quali costituiscono un sistema chiuso, completo, autosufficiente.
- Non rispondo
17 di 104 Un sistema a potere diffuso:
- È espressione delle società, nelle quali il centro di imputazione, il punto di partenza della struttura sociale, è il singolo individuo che deve garantirsi autonomamente il potere di legiferare, di giudicare, far rispettare le decisioni.
- È espressione delle società, nelle quali tutti i membri sono permeati di convenzioni relative alla necessità di sottomettersi, di disporre di regole autoritative generali e astratte, di essere garantiti da poteri armati.
- È espressione delle società, nelle quali il centro di imputazione è il piccolo gruppo, in quanto mancano poteri centralizzati, non ci sono organi di vertice, non c’è un legislatore, non c’è un capo dello Stato, non c’è una pubblica amministrazione.
18 di 104 Possiamo parlare di macrocomparazione:
- Quando il giurista comparatista si impegna ad analizzare convergenze e divergenze fra sistemi appartenenti ad una medesima famiglia giuridica.
- Indifferentemente, in entrambi i casi riportati nelle altre due lettere.
- Quando il giurista comparatista si impegna ad analizzare convergenze e divergenze fra sistemi appartenenti a famiglie giuridiche diverse.
- Non rispondo
19 di 104 Fra le centinaia di codici civili promulgati dal 1804 in poi, risultano essere originali (rispetto ad altri codici ma non necessariamente rispetto a modelli dottrinali):
- Il Code Napoléon e il Código Civil spagnolo del 1889.
- Il Code Napoléon e il codice montenegrino del 1888.
- Il Code Napoléon e il Codice civile italiano.
- Non rispondo
20 di 104 L’esperienza delle codificazioni civili europee avviata a partire dal XVIII secolo:
- Costituisce una fase di rafforzamento nel senso dell’unitarietà dei sistemi giuridici appartenenti alla famiglia romano - germanica, soprattutto in relazione alle principali soluzioni adottate.
- Trasforma radicalmente il rapporto tra le singole componenti dei sistemi, sostituendo al diritto comune i singoli e diversi diritti statali e territoriali.
- Costituisce una fase di rafforzamento nel senso dell’uniformità dei sistemi giuridici appartenenti alla famiglia romano - germanica, con riferimento in particolare all’uniformità delle scelte e degli stili redazionali (chiari, comprensibili, con livello di dettaglio mediano tra una legislazione di principi e di dettaglio).
- Non rispondo
21 di 104 La comparazione giuridica non va necessariamente giustificata dal raggiungimento di utilità specifiche che da essa possono derivare.
- Vero. Compito della comparazione giuridica è l’acquisizione di una migliore conoscenza del diritto. L’ulteriore ricerca e promozione del modello giuridico migliore costituisce un risultato considerevolissimo della comparazione ma solo eventuale.
- Falso. Il fine ultimo della comparazione è quello di produrre risultati adatti a fini pratici, come viene riportato nella prima delle cd. cinque tesi di Trento, il manifesto della comparazione giuridica adottato da un gruppo di studiosi riunitisi a Trento nel 1987.
- Falso. Compito della comparazione giuridica è la ricerca e la promozione del modello giuridico migliore, mancando tale obiettivo essa non potrebbe essere considerata scienza.
- Non rispondo
22 di 104 La comparazione giuridica assume valenza di comparazione sincronica:
- Quando osserva fenomeni giuridici presenti in ordinamenti diversi e in epoche diverse per l’individuazione delle regole comuni uniformi.
- Quando fa riferimento a norme / modelli giuridici considerandoli nel loro mutamento attraverso il tempo.
- Quando fa riferimento al confronto fra norme / modelli giuridici contemporanei presenti in ordinamenti diversi.
- Non rispondo
23 di 104 La pretesa che una funzione utilitaria sia necessaria ed essenziale per la legittimazione della comparazione giuridica...
- È alla base del suo essere scienza giuridica, come tale sempre finalizzata alla ricerca di un modello giuridico migliore da riprodurre nel contesto domestico.
- Costituisce condizione necessaria, diversamente essa costituirebbe pura contemplazione o esercitazione erudita e risulterebbe priva di canoni di scientificità.
- È frutto di un malinteso che ormai si sta superando. Se la validità scientifica della comparazione giuridica dovesse risultare condizionata a una finalità pratica dovremmo negare giustificazione a molti capitoli della comparazione.
- Non rispondo
24 di 104 La comparazione giuridica assume valenza di comparazione diacronica:
- Quando oggetto del suo studio sono norme / modelli giuridici contemporanei presenti in ordinamenti diversi (es. il sistema bancario in Italia e in Germania nell’anno 2016).
- Quando oggetto del suo studio sono le criticità riferite a soluzioni e modelli giuridici presenti in differenti sistemi nelle stesso arco temporale.
- Quando fa riferimento a norme / modelli giuridici presenti in sistemi differenti considerandoli nel loro continuo divenire nel tempo.
- Non rispondo
25 di 104 Possiamo parlare di microcomparazione:
- Indifferentemente, in entrambi i casi riportati nelle altre due lettere.
- Quando il giurista comparatista si impegna ad analizzare convergenze e divergenze di specifiche soluzioni e modelli giuridici propri di un unico sistema nel loro continuo divenire nel tempo.
- Quando il giurista comparatista si occupa di soluzioni
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IUS/02 Diritto privato comparato
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