Sentenza di appello sulle spese processuali
A cura di Russo Luca
Indice
- Esposizione della vicenda giurisdizionale 3
- Il testo 3
- La riscrittura 10
- Epilogo 10
- Esposizione 12
- Argomentazione 14
- Conclusioni 15
- Criteri e difficoltà 17
Esposizione della vicenda giurisdizionale
La [Soggetto] s.r.l. impugnò un verbale di accertamento e contestazione della violazione del Codice della Strada.
Con la sentenza il Giudice di pace di [luogo] accolse integralmente l’opposizione, ma compensò le spese processuali.
[Soggetto] ha proposto appello per la violazione e la falsa applicazione degli art. 91 e 92 del Codice del processo civile, in base ai quali la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa le spese processuali, salvo gravi ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente nella motivazione, per compensare e che nel caso in questione non vi sarebbe alcuna giustificata ragione per la compensazione.
[Soggetto], successivamente, contesta l’ammissibilità dell’appello e, nel merito, la sua fondatezza, poiché ritiene corretta la motivazione sulla compensazione delle spese e, date le conclusioni precisate all’udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il tribunale giunge alla conclusione che l’eccezione di inammissibilità dell’appello è infondata e dichiara che la decisione di gravare la parte vittoriosa delle spese è illogica e contraddittoria, la compensazione delle spese di lite operata dal Giudice di pace risulta giuridicamente errata.
[Soggetto], quindi, è condannata al risarcimento delle spese di lite del doppio del grado di giudizio in quanto soccombente.
Il testo
Originale, prima riscrittura, seconda riscrittura
Originale Prima riscrittura Seconda riscrittura
Con atto di appello ritualmente depositato e notificato con il decreto, l’appellante ha chiesto la riforma dell’impugnata sentenza di cui ha lamentato l’ingiustizia nella parte in cui il Giudice di pace, nonostante l’accoglimento dell’opposizione proposta in relazione agli artt. 22 e 23 L. 689/1981 avverso il verbale di accertamento e di contestazione in data 13/12/2011 attestativo della commissione di violazione all’art. 7 commi 9-14 del C.d.S. quale presupposto per applicazione della sanzione pecuniaria prevista giusta VAV n. 131122122040 di accertamento di violazione amministrativa al C.D.S. contestato in tema di validità dei fatti costitutivi della mancanza di autorizzazione ad accedere dell'autoveicolo adibito a N.C.C. intestato a [Soggetto], circolante nella zona ZTL del centro storico [luogo] indicata in atti, aveva compensato per asserito non giustificato motivo le spese di lite nella contestazione espressa dell’odierna appellata.
1. La — s.r.l. aveva impugnato, secondo gli art. 22 e 23 della legge n. 689/1981, un verbale di accertamento e contestazione della violazione dell’art. 7, commi da IX a XIV del C.d.S. (Codice della Strada). Con la sentenza n. 49701/2014 il Giudice di pace di — accolse integralmente l’opposizione, ma non ha previsto alcun risarcimento delle spese processuali.
1. La [Soggetto] s.r.l. aveva impugnato, secondo gli art. 22 e 23 della legge n. 689/1981, un verbale di accertamento e contestazione della violazione dell’art. 7, commi da IX a XIV del Codice della Strada. Con la sentenza n. 49701/2014 il Giudice di pace di [luogo] aveva accolto integralmente l’opposizione, ma aveva compensato le spese processuali.
— ha proposto appello, articolato in unico motivo con cui prospetta la violazione e la falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c. (Codice del processo civile), nel testo modificato dall’art. 45, comma XI, legge n. 69/2009, in base ai quali la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa le spese processuali, salvo gravi ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente nella motivazione, per compensarle. Nel caso in questione non vi sarebbe alcuna giustificata ragione per la compensazione.
[Soggetto] ha proposto appello, articolato in unico motivo con cui prospetta la violazione e la falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c. (Codice del processo civile), nel testo modificato dall’art. 45, comma XI, legge n. 69/2009, in base ai quali la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa le spese processuali, salvo gravi ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente nella motivazione, per compensarle. Nel caso in questione non c'è stata alcuna giustificata ragione per la compensazione.
L’appellata [Soggetto] si è costituita nel giudizio di appello deducendo l’inammissibilità dell’impugnazione e nel merito confermando il fondamento delle motivazioni della sentenza in materia di compensazione degli oneri processuali.
2. — contesta l’ammissibilità dell’appello e, nel merito, la sua fondatezza, poiché ritiene corretta la motivazione sulla compensazione delle spese.
1.1. [Soggetto] ha contestato l’ammissibilità dell’appello e, nel merito, la sua fondatezza, poiché ha ritenuto corretta la motivazione sulla compensazione delle spese.
Precisate le conclusioni all’udienza indicate in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Date le conclusioni precisate all’udienza indicate in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
1.2. Date le conclusioni precisate all’udienza indicate in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello risulta fondato e va pertanto accolto con parziale riforma della sentenza impugnata.
In linea preliminare si deve ritenere non ricorrente la questione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello riferita alla disciplina dell’art. 113, comma 2, in relazione alle disposizioni dell’art. 339 c.p.c. in materia di pronuncia della sentenza secondo equità, come manifestamente infondata alla luce del univoco senso testuale della disposizione di legge escludente dalla categoria prevista dall’art. 113, comma 2, le sentenze pronunziate dal G.D.P. su ricorso in opposizione a O.S.A. ai sensi dell’articolo 7, comma 10, del D.Lgs n. 150/2011, sottoposto a logica e congrua interpretazione resa da ordinanza della Cassazione n. 17212/17.
4. L’eccezione di inammissibilità dell’appello è infondata, formulata secondo l’art. 339, III comma, c.p.c., che limita l’appellabilità delle sentenze del Giudice di pace pronunciate secondo equità ex art. 113, II comma, c.p.c., solo alla violazione di norme sul procedimento, di norme costituzionali, comunitarie oppure dei principi regolatori della materia. L’art. 7, comma X, d.lgl. 1 settembre 2011, n. 150 esclude l’applicazione dell’art. 113, II comma, c.p.c. (Cass. ord. 12 luglio 2017 n. 17212).
2. L’eccezione di inammissibilità dell’appello è infondata, formulata secondo l’art. 339, III comma, c.p.c., che limita l’appellabilità delle sentenze del Giudice di pace pronunciate secondo equità ex art. 113, II comma, c.p.c., solo alla violazione di norme sul procedimento, di norme costituzionali, comunitarie oppure dei principi regolatori della materia. L’art. 7, comma X, d.lgl. 1 settembre 2011, n. 150 esclude l’applicazione dell’art. 113, II comma, c.p.c. (Cassazione ordinanza 12 luglio 2017 n. 17212).
Nel merito con la legge dell’informazione si deve osservare che principio fondamentale dell'ordinamento giuridico è quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare le spese della parte vittoriosa (Art. 91 e 92 c.p.c.). L’art. 92 c.p.c. è stato novellato con legge n. 263/2005 nel senso di richiedere che i giusti motivi siano “esplicitamente indicati nella motivazione”; recentemente detto articolo è stato innovato in senso più incisivo dalle disposizioni processuali innovative di cui all’art. 45 della l. n. 69/2009, prescriventi - per i giudizi civili instaurati dal 4.7.2009 - che la compensazione è legittima “se concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”.
5. Nel merito, si osserva che principio fondamentale dell’ordinamento giuridico è quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare le spese alla parte vittoriosa, stabilendo a quali condizione è possibile la compensazione. Già decritto con la legge n. 263/2005, esso è stato recentemente rinnovato in senso più incisivo dall’art. 45 della legge n. 69/2009, che prescrive la compensazione per “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”. In questo caso, non sono presenti elementi sostanziali o processuali che giustifichino la deroga al principio di soccombenza, a maggior ragione la difesa tecnica, costituzionalmente garantita, deve essere remunerata e la semplicità del procedimento può influire sulla misura di liquidazione delle spese, ma non si può tradurre in un onere della parte vittoriosa.
2.1. Nel merito, si osserva che principio fondamentale dell’ordinamento giuridico è quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare le spese alla parte vittoriosa, stabilendo a quali condizione è possibile la compensazione. Già modificato con la legge n. 263/2005, esso è stato recentemente modificato in senso più incisivo dall’art. 45 della legge n. 69/2009, che prescrive la compensazione per “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”. In questo caso, non sono presenti elementi sostanziali o processuali che giustifichino la deroga al principio di soccombenza, proprio perché la difesa tecnica, costituzionalmente garantita, deve essere remunerata e la semplicità del procedimento può influire sulla misura di liquidazione delle spese, ma non si può tradurre in un onere della parte vittoriosa.
Ora, nel caso di specie questo giudice di appello, stante anche la evidenza alla lettura della sentenza, dell'assoluto inesistenza di una motivazione più semplice stile, non ravvisa ha fatto la sussistenza di fatti sostanziali e dispositivi.
La decisione di gravare la parte vittoriosa delle spese è illogica e contraddittoria, come emerge dalla parte motiva della sentenza e dalla valutazione del contegno processuale delle parti. Nella motivazione non sono indicati gli argomenti a sostegno della compensazione stabilita nel dispositivo. Poi, nel giudizio parti. Nella mot
3. La decisione di gravare la parte vittoriosa delle spese è illogica e contraddittoria, come emerge dalla parte motiva della sentenza e dalla valutazione del contegno processuale delle parti. Nella mot