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Diritto delle organizzazioni internazionali

L'assemblea generale delle Nazioni Unite

L'assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA) è l'organo istituzionale più rappresentativo delle Nazioni Unite. A tale Assemblea partecipano tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite e alcuni stati ed organizzazioni che godono dello status di Osservatori dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La prima sessione si tenne nel 1946 a Londra ed era composta da 51 stati.

Funzioni: L'Assemblea Generale è priva del potere esecutivo e ha principalmente funzioni consultive: esamina i princìpi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale adottando raccomandazioni sia nei confronti degli Stati membri che al Consiglio di Sicurezza. Ogni questione riguardante il mantenimento della pace viene discussa dall'assemblea, e se si rende necessaria un'azione, la questione viene deferita al Consiglio di Sicurezza dopo la discussione. Inoltre può richiamare l'attenzione del consiglio su situazioni relative a sicurezza internazionale e mantenimento della pace.

Composizione: Dell'Assemblea fanno parte tutti gli stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni Stato Membro può avere fino a 5 delegati/rappresentanti nell'Assemblea, ma ogni stato dispone di un singolo voto. Le decisioni dell'ass. sulle questioni principali sono prese a maggioranza di due terzi dei membri. Tali questioni menzionano: le raccomandazioni riguardo al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l'elezione dei membri non permanenti del consiglio di sicurezza, ammissione di nuovi membri, e sospensione di diritti e privilegi degli stati Membri. Le decisioni su altre questioni sono prese a maggioranza dei membri presenti e votanti. L'assemblea si riunisce in sessioni ordinarie annuali ed in sessioni speciali quando le circostanze lo richiedano, e sono convocate dal Segretario Generale su richiesta del consiglio di sicurezza o maggioranza degli stati membri.

I delegati dell'Assemblea, prima delle riunioni, lavorano in commissioni tecniche divise per materia: (Sicurezza internazionale, Economia e Finanza, Questioni sociali culturali e umanitarie, ecc.). Avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 22 della Carta, l'assemblea ha istituito una serie di organi sussidiari nel corso degli anni per il perseguimento di fini speciali. Alcuni hanno carattere di studio, altri hanno competenze operative come la gestione di fondi.

Art. 33 Carta ONU: Soluzione pacifica delle controversie

L'art. 33, è compreso nel capitolo VI della Carta, riguardante la soluzione pacifica delle controversie e dispone che le parti (Stati Membri) di una controversia suscettibile di ledere o porre in pericolo la pace e la sicurezza internazionale, devono perseguire preliminarmente una soluzione pacifica mediante negoziati, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni o altri mezzi pacifici di loro scelta. Il Consiglio di Sicurezza può in tal senso e ove lo ritenga necessario, invitare le parti a regolare la lite mediante tali mezzi pacifici.

Art. 41 e 42: Azioni del Consiglio di Sicurezza

L'articolo 41 è inserito al capitolo VII della Carta, riguardante le azioni adottabili dal Consiglio rispetto ai comportamenti minacciosi della pace. Tale articolo stabilisce il principio secondo cui il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, che non implichino l'uso della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni e può contestualmente invitare i membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Tali misure potranno comprendere un'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, postali e telegrafiche/radio oltre alla rottura delle relazioni diplomatiche.

Articolo 42: L'articolo 42 prevede un intervento più incisivo del Consiglio di Sicurezza: nel caso in cui le misure previste dall'articolo precedente (41) siano disattese dagli stati membri o si dimostrino inadeguate, e appunto il Consiglio accerti la presenza di una minaccia alla pace o di un atto di aggressione, il Consiglio potrà intraprendere con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione necessaria per mantenere o ristabilire la pace. Tali azioni possono essere dimostrazioni, blocchi o altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite. Perciò si tratta di misure implicanti l'uso della forza a differenza di quelle dell'art. 41.

Esempi: All'indomani della fine della Guerra Fredda, periodo durante il quale il Consiglio di Sicurezza si trovava bloccato dal veto di uno o di più Membri Permanenti, dovuto all'opposizione tra USA e URSS, esso ha utilizzato questo suo potere in numerose occasioni, adottando risoluzioni di autorizzazione. Si possono citare la Somalia, Timor Est e l'Afghanistan. Creazione delle Forze delle Nazioni Unite, i noti caschi blu incaricati di limitate operazioni di peace-keeping. Attualmente le operazioni in corso sono in Africa (Darfur, Congo, Liberia), in Asia (Timor Est e India-Pakistan), in America (Haiti), in Europa (Cipro e Kosovo), in Medioriente (Libano).

Capitolo VI della Carta delle Nazioni Unite

Il Capitolo VI della Carta ONU disciplina la soluzione pacifica delle controversie, con gli articoli che vanno dall'Art.33 all'Art. 38. In generale, afferma il principio secondo cui le controversie che mettano in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza, devono essere risolte in maniera preliminare e preponderante con soluzioni pacifiche (negoziati, inchiesta, conciliazione, ecc.). Il Consiglio di Sicurezza ha una serie di poteri, tra i quali spicca il potere di invitare le parti a regolare la loro controversia mediante tali mezzi. Inoltre può avviare indagini su qualsiasi controversia o situazione che porti a degli attriti internazionali. Tuttavia ha l'obbligo di prendere in considerazione le procedure già adottate dalle parti.

Dal canto loro, i membri delle Nazioni Unite possono sottoporre qualsiasi controversia o situazione indicata dall'articolo 34 al consiglio di sicurezza o all'assemblea generale. E se le parti di una controversia non riescono a regolarla con i mezzi indicati, devono deferire la controversia al Consiglio di Sicurezza.

Capitolo VII della Carta ONU

Il Capitolo VII, che consta di 13 articoli in tutto, è intitolato "Azioni da intraprendere rispetto a minacce alla pace, violazioni della pace, aggressioni". In base a tale sezione della Carta, il Consiglio di Sicurezza determinerà l'esistenza di qualsiasi minaccia alla pace, violazione della pace o aggressione e provvederà a fornire raccomandazioni o a decidere le misure da prendere in accordo con gli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionali.

  • Articolo 40 – Al fine di prevenire un peggioramento della situazione, il Consiglio di Sicurezza, prima di fornire le raccomandazioni o decidere sulle misure come previsto dall’Articolo 39, può chiedere alle parti coinvolte di impegnarsi a rispettare tali misure. Il Consiglio di Sicurezza valuterà il fallimento o meno dell’impegno preso dalle parti coinvolte.
  • Articolo 41 Azioni non con forza armata – Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, che non contemplino l’uso della forza militare, prendere per rendere efficaci le sue decisioni. E può chiedere ai membri delle Nazioni Unite di applicare queste misure. Le misure possono contemplare la totale o parziale interruzione dei rapporti economici e delle comunicazioni, nonché la rottura delle relazioni diplomatiche.
  • Articolo 42 Azioni con forza armata – Una volta constatato che le misure previste nell’Articolo 41 sono inadeguate o si sono rivelate inadeguate, il Consiglio di Sicurezza può intraprendere azioni con forze di aria, mare o terra per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionali. Queste azioni possono contemplare dimostrazioni, blocchi militari e altre operazioni via aria, mare o terra delle forze dei membri delle Nazioni Unite.
  • Articolo 43 – Tutti i membri delle Nazioni Unite, al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, si impegnano a rendere disponibili al Consiglio di Sicurezza – su richiesta e in base a specifici accordi – forze armate, assistenza e infrastrutture, compreso il diritto di passaggio.

Art. 97: Segretario Generale delle Nazioni Unite

Il segretario generale è la massima autorità del Segretariato, uno degli organi principali delle Nazioni Unite; svolge un ruolo di diplomatico e mediatore globale oltre a rappresentare l'ONU in ambito internazionale e dirigere l'apparato burocratico eseguendo le decisioni prese da Assemblea Generale e Consiglio di Sicurezza. Il suo ruolo è regolamentato dallo Statuto delle Nazioni Unite e viene eletto dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. La durata del suo mandato non è fissa ma viene concordata tra Assemblea e Consiglio. Il segretario Generale inoltre presenzia alle riunioni dell'Assemblea, alla quale presenta annualmente una relazione sul lavoro svolto dall'Organizzazione, e anche alle riunioni del Consiglio di Sicurezza. Infine ha il potere di richiamare l'attenzione del Consiglio di Sicurezza su questioni che a suo avviso minaccino la sicurezza internazionale e la pace.

Corte Internazionale di Giustizia

La Corte internazionale di giustizia, nota anche con il nome di Tribunale internazionale dell'Aja, è il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite. Ha sede nel Palazzo della Pace all'Aja, nei Paesi Bassi, ed il suo funzionamento e l’organizzazione sono disciplinati dallo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, annesso allo Statuto ONU. La sua funzione fondamentale è quella di risolvere i conflitti tra Stati Membri e inoltre di dare opinioni su questioni rilevanti di diritto internazionale (c.d. parere consultivo). La corte è composta da 5 giudici nominati a titolo personale (perciò non rappresentano il loro Stato nazionale e nemmeno possono esercitare funzioni politiche o amministrative né avere altra professione) che vengono scelti tra le più alte cariche giudiziarie. Il loro mandato dura 9 anni ma può essere rinnovato alla scadenza.

Le sentenze ed i pareri della Corte sono uno dei principali strumenti con cui si accerta l'esistenza di norme internazionali.

Peace keeping

La funzione più importante del consiglio di Sicurezza è il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, prevista dai capitoli VI e VII della Carta ONU. Come già visto nelle precedenti sezioni, il capitolo VI è dedicato alla soluzione pacifica delle controversie e disciplina l’esercizio da parte del Consiglio di una funzione di natura conciliativa. Il capitolo VII invece riguarda l’azione a tutela della pace e presuppone che questa sia violata o minacciata, abilita il Consiglio a prendere una serie di misure implicanti e non implicanti l’uso della forza.

Articolo 35 prevede per tutti gli stati membri la possibilità di adire il Consiglio di Sicurezza e l’Assemblea Generale al fine di sottoporre una controversia oppure una situazione suscettibile di portare ad un attrito internazionale. Inoltre l’attività del Consiglio può essere richiesta anche dal Segretario Generale e dall’Assemblea Generale.

Il Consiglio di Sicurezza ha il potere di svolgere indagini su qualsiasi controversia o situazione che possa portare ad attriti internazionali (POTERE DI INCHIESTA) allo scopo di determinare se la questione sia suscettibile di mettere in pericolo il Peace-keeping.

  • I. La funzione conciliativa del Consiglio ha per oggetto questioni che solo potenzialmente potrebbero turbare la pace, situazioni la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionale. L'atto tipico attraverso cui il Consiglio esplica la funzione conciliativa è la raccomandazione ex articoli 36 e 37, priva di forza vincolante, nei confronti degli Stati protagonisti della lite. Il capitolo VII riguarda invece l'azione a tutela della pace, presupponendo cioè che questa sia minacciata o violata, abilita il Consiglio a intraprendere una serie di misure – implicanti e non implicanti l'uso della forza – atte a ristabilire la pace.
  • II. Al fine di prevenire un aggravarsi della situazione, prima di fare raccomandazioni o di decidere misure previste dall'articolo 41, il Consiglio di Sicurezza può invitare le parti a ottemperare a quelle misure provvisorie necessarie o desiderabili. La provvisorietà delle misure ex articolo 40 si ricollega al loro scopo (prevenzione di un aggravarsi della situazione) e al limite posto al loro contenuto (obiettività e non pregiudicare le posizioni delle parti, i diritti e le pretese) e preliminari. L'articolo 40 non specifica quali sono le misure provvisorie, ma sono facilmente ricavabili dalla prassi: richieste di cessazione delle ostilità e di cessate il fuoco (2009 verso Israele per Gaza), ritiro delle truppe (Iraq dal Kuwait), istituzione di zone smilitarizzate o corridoi umanitari, tregue o armistizi, liberare prigionieri o ostaggi.
  • III. Le azioni del Consiglio in questo capitolo riguardano crisi internazionali in atto e non sono solo raccomandazioni ma anche vere e proprie decisioni ex articolo 41, cioè atti che vincolino gli stati cui si indirizzano, e anche risoluzioni di carattere operativo ex articolo 42, cioè risoluzioni in cui il Consiglio non si indirizza a stati ma decide di intraprendere esso stesso determinate azioni. Secondo l'articolo 41 il Consiglio di sicurezza può decidere quali misure non implicanti l’uso della forza debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni e può invitare i membri ad applicare tali misure: interruzione parziale o totale di relazioni economiche, delle comunicazioni marittime/ferroviarie/aeree/postali/ecc., la rottura delle relazioni diplomatiche. Le misure dell'articolo 41 hanno carattere decisamente sanzionatorio, vengono comminate contro uno stato (turba o minaccia la pace / è considerato aggressore). Ad adottare in concreto le misure dell'articolo 41 sono gli stati membri (tutti o alcuni) su richiesta del Consiglio. Attuazione: un comitato di controllo (composto da membri del Consiglio di Sicurezza) delle sanzioni viene spesso istituito dal Consiglio di Sicurezza; esso si occupa del monitoraggio delle misure, della gestione e del rinnovo delle sanzioni, di valutare i problemi umanitari. La lista di misure non implicanti l'uso della forza è solo esemplificativa e non tassativa, il Consiglio può adottare la misura sanzionatoria non implicante l'uso della forza che vuole.
  • IV. Gli articoli 42 e seguenti si occupano dell'ipotesi che il Consiglio di Sicurezza decida di impiegare la forza contro uno stato che sia aggressore o che minacci/violati la pace, oppure all'interno di uno stato in cui la pace è minacciata. Il carattere interno di una situazione non viene in rilievo in quanto le misure coercitive dell'articolo VII sono sottratte al limite della competenza domestica (esempio: guerra civile). Se il Consiglio di sicurezza ritiene che misure dell'articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, può intraprendere con forze aeree, navali, terrestri ogni azione necessaria per mantenere o ristabilire pace e sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere blocchi, dimostrazioni ed altre con forze aeree navali, territoriali di membri delle Nazioni Unite. Azione di polizia internazionale decisa attraverso una delibera operativa, che dunque non raccomanda o ordina un comportamento, ma vede l'Onu agire direttamente. Prevede misure di polizia internazionale: il Consiglio di sicurezza agisce in nome della comunità internazionale e con la finalità di ordine e pace. Il Consiglio di sicurezza può usare la forza perché il sistema ONU è basato sull’accentramento della forza nel Consiglio di sicurezza e non in mano agli stati. Lo scopo degli articoli 42 e seguenti è di accentrare il potere di decidere che la forza venga usata nelle mani del Consiglio, di dirigere l'azione sotto la sua direzione al fine di garantire obiettività e imparzialità dell'azione stessa (contenuta entro i limiti indispensabili). Gli articoli 43, 44 e 45 della Carta che prevedono l'obbligo per gli stati di fare accordi con l'ONU al fine di stabilire il numero, il grado di preparazione, la dislocazione ecc. delle forze armate utilizzabili poi dall'organo via via che se ne presenti la necessità, non hanno mai visto applicazione. Il Consiglio è fino ad oggi intervenuto in crisi internazionali o interne con misure di carattere militare in due modi diversi:
    • Ha creato le Forze delle Nazioni Unite, i noti caschi blu incaricate di limitate operazioni di peace-keeping. Attualmente le operazioni in corso sono in Africa (Darfur, Congo, Liberia), in Asia (Timor Est e India-Pakistan), in America (Haiti), in Europa (Cipro e Kosovo), in Medioriente (Libano).
    • Ha autorizzato l'uso della forza da parte degli stati membri (singolarmente o da parte di organizzazioni regionali).

Diritto di veto

Le decisioni del Consiglio di sicurezza sulle questioni non procedurali (e cioè sostanziali), come per esempio l'utilizzo di misure dirette per la risoluzione di conflitti, richiedono il voto positivo di 9 membri. Ciononostante, è sufficiente il voto negativo di uno dei membri permanenti, il cosiddetto veto, per annullare la decisione. L'idea del veto si deve in particolare a Winston Churchill. Non vi è dubbio invece che la validità di una delibera procedurale del Consiglio sia subordinata alla votazione favorevole di tutti i 5 membri permanenti. Perciò la mera astensione di un membro permanente vi...

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GiorgioPerr1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto delle organizzazioni internazionali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Sandrini Lidia.
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