Imposta e tassa
Imposta = categoria tributaria più rilevante, prestazione di natura contributiva, che prescinde dal fatto che il singolo riceva un servizio diretto. Si paga perché si è parte della comunità e si ha capacità economica. È dovuta dal soggetto passivo al verificarsi di un fatto economico previsto dalla legge.
Il contribuente non riceve una specifica controprestazione e serve a finanziare i servizi pubblici indivisibili, prestazioni che vanno a beneficio dell’intera collettività e la cui utilità non è misurabile singolarmente (difesa nazionale, ordine pubblico, giustizia, illuminazione stradale).
L’obbligo sorge ex art. 23 Cost. e la legittimazione nel patto sociale: i membri della comunità concorrono alle spese comuni per garantire i diritti di tutti.
Funzione redistributiva => con l’imposta, lo Stato attua la solidarietà politico-economico-sociale e chi possiede una capacità economica superiore contribuisce in misura maggiore per permettere l’erogazione di servizi anche a chi ha mezzi scarsi o nulli (attuazione dell’uguaglianza sostanziale).
Classificazione delle imposte
Classificate secondo criteri di struttura e impatto sul contribuente.
- Dirette e indirette => colpiscono la ricchezza quando prodotta o posseduta (IRPEF) o quando viene utilizzata o trasferita, mediata da un atto di consumo o di scambio (IVA).
- Personali e reali => tengono conto della situazione complessiva del contribuente, permettendo deduzioni o detrazioni per spese personali (salute, istruzione, carichi familiari) (IRPEF) o colpiscono il fatto economico in modo oggettivo, prescindendo da chi sia il soggetto e dalle sue condizioni personali (IVA).
- Periodiche e istantanee => il presupposto è un fatto che si prolunga nel tempo o si ripete, richiedendo una frazione temporale per la sua misurazione (IRPEF/IRES) o si esaurisce in un unico atto o momento specifico (imposta di registro per l’acquisto di una casa o imposta sulle successioni).
Tassa = tributo il cui presupposto è l’espletamento di un servizio pubblico divisibile o di una funzione pubblica richiesti dal cittadino o comunque forniti a suo vantaggio specifico. Natura commutativa, esiste un rapporto di corrispettivi: il cittadino versa una somma in cambio di un’utilità specifica (istruzione, raccolta di rifiuti, giustizia).
Nonostante lo scambio, è un tributo perché non deriva da un accordo contrattuale tra le parti, ma è imposta dalla legge: non si può negoziare il prezzo, il quantum è stabilito dallo Stato. Non può eccedere il costo del servizio reso.
La tassa universitaria, sebbene tale, è graduata in base all’ISEE e rimane tale perché l’importo max richiesto allo studente è inferiore al costo reale che lo Stato sostiene per istruirlo.
Problema del carattere commutativo della tassa: a Napoli i rifiuti non venivano raccolti regolarmente e alcuni cittadini sostennero che, essendo la tassa il corrispettivo per un servizio, se non viene erogato, non va pagata. I giudici intervennero accogliendo la tesi, ma la Cassazione stabilì che la tassa è comunque dovuta, salvo che si verifichino condizioni di interruzione o insufficienza del servizio previste dalla legge: non dovuta solo in caso di gravissima e perdurante interruzione dello stesso per garantire che l’ente pubblico abbia sempre risorse per mantenere l’igiene urbana.
Capacità contributiva
Capacità contributiva art. 53 Cost. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Evoluzione art. 25 Statuto Albertino => tutti i regnicoli contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato. Prima erano tenuti a contribuire solo i cittadini, oggi anche i residenti stranieri che svolgono un’attività economica nello Stato.
Nuova concezione del tributo = strumento di ripartizione delle spese pubbliche tra la comunità. La tassazione dev’essere ancorata ad una forza economica oggettiva (reddito, patrimonio, consumo) e il fatto generatore del tributo deve avere rilevanza economica, no fatti che non ce l’hanno (stato civile di una persona: imposta sul celibato).
Lo Stato non può tassare quanto non è espressione di ricchezza (Corte costituzionale 1973 ha stabilito che manifestare il proprio pensiero con volantinaggio politico non è fatto economico e non può essere tassato).
Non c’è capacità contributiva se la ricchezza posseduta serve a sopravvivere (minimo vitale) e questo è garantito dal sistema delle detrazioni (no tax area per redditi fino a 7500€).
La capacità contributiva dev’essere attuale e effettiva: il tributo deve colpire una ricchezza presente e la retroattività è ammessa solo se attenuata (pochi mesi) e non lede il legittimo affidamento del cittadino (imposta prevedibile) + non è possibile tassare ricchezze immaginarie, vietate le presunzioni assolute che non ammettono prova contraria (versamenti bancari, sospetti, considerati reddito fino a prova contraria).
Progressività = aliquota aumenta più che proporzionalmente rispetto al reddito => chi ha di più deve contribuire con percentuale maggiore del proprio patrimonio. Non dev’essere ogni singolo tributo progressivo, ma il sistema nel complesso.
Riserva di legge
Riserva di legge art. 23 Cost. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Non si indicano i tributi da istituire, ma come devono essere introdotti.
Doppia garanzia: partecipazione democratica => solo il Parlamento, espressione di sovranità popolare e sede di confronto con le minoranze, può istituire un tributo e non il Governo, rappresentativo della sola maggioranza + controllo di legittimità => il tributo è introdotto con legge, si può sottoporre al vaglio della Corte costituzionale, che può annullare le norme ingiuste con effetti per tutta la collettività: se fosse istituito con un regolamento, violando la riserva di legge, il controllo di costituzionalità verrebbe effettuato dal giudice ordinario incidenter tantum.
La riserva di legge si applica a tutte le prestazioni patrimoniali imposte (tasse e imposte): l’obbligazione nasce da un atto autoritativo dello Stato e non da libera contrattazione tra le parti.
La riserva di legge non opera rispetto alle fonti europee => promana da autonoma fonte di produzione ed è relativa: la legge deve definire solo l’ossatura del tributo, lasciando dettagli tecnici a fonti secondarie (regolamenti ministeriali): soggetto (contribuente che deve pagare) + presupposto (fatto economico generante l’obbligo) + base imponibile (parametro numerico su cui si calcola il tributo) + aliquota (può fissarla un regolamento, ma la legge fissa tetto max).
In ossequio alla riserva di legge, va osservato che la legge ordinaria è strumento ottimale perché proviene dal Parlamento, garantendo confronto tra maggioranza e opposizione.
D.L. (Art. 77 Cost.) utilizzati dal Governo in casi di necessità e urgenza con efficacia di legge per 60 gg, durante i quali il Parlamento deve convertirlo in legge. Art. 4 SDC ne limita l’uso, vietando l’istituzione di nuovi tributi con questa fonte. Ammessi in situazioni di mercato che richiedono interventi immediati (aumento prezzo benzina).
D.lgs. (Art. 76 Cost.) fonte prevalente per grandi riforme fiscali, perché consentono di demandare a tecnici la redazione di norme complesse sulla base di legge deleghe del Parlamento (d.lgs. 472/97 in materia sanzionatoria).
Regolamenti disciplinano gli elementi non essenziali del tributo, rispettando i criteri fissati dalla legge. Presentazione della dichiarazione dei redditi, con cui non si può pretendere di definire il modello da parte della legge, ma da un regolamento esecutivo.
2 tipi: attuativi completano il regime della prestazione impositiva, rispettando la riserva di legge e esecutivi introducono disposizioni di dettaglio per l’operatività delle norme di legge.
Circolari dell’amministrazione finanziaria no fonti del diritto, ma istruzioni interne per uniformare l’attività degli uffici e il comportamento dei funzionari pubblici. Effetto giuridico interno, vincolano i funzionari ma non contribuenti o giudici e rilevanza esterna indiretta: se il contribuente si uniforma a una circolare, tutelato dal principio del legittimo affidamento, non può subire sanzioni o interessi moratori se l’interpretazione viene successivamente modificata.
Analogia nel diritto tributario
Analogia strumento logico generale dell’ordinamento, successivo all’interpretazione per colmare lacune normative che nel diritto tributario incontra significative restrizioni dovute alla natura autoritativa del rapporto Stato/contribuente. La possibilità di applicare una norma a casi simili non espressamente previsti varia a seconda del tipo di norma.
- Norme procedurali/processuali (accertamento, riscossione, contenzioso, non istitutive di nuovi tributi, ma regolano lo svolgimento di rapporto o processo) => sì analogia.
- Norme impositive (definiscono la fattispecie che dà origine all’obbligo di pagamento di un tributo) => no analogia, estendere un tributo a un caso non previsto dal legislatore violerebbe l’art. 23, che impone che gli elementi essenziali dell’obbligazione tributaria siano stabiliti esclusivamente dalla legge.
La mancata previsione di un fatto non costituisce una lacuna tecnica da colmare, riflettendo la scelta del legislatore di non tassare quel particolare indice di ricchezza. Se l’esclusione di una fattispecie dalla tassazione appare irragionevole o discriminatoria, l’interprete deve sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 53, chiedendo alla Corte costituzionale di ricondurre il sistema a coerenza.
- Norme agevolative (di favore che prevedono benefici fiscali) => no analogia, le agevolazioni sono norme eccezionali, derogano al principio generale di tassazione ordinaria per perseguire finalità extrafiscali o sociali (incentivi ambientali). Art. 14 preleggi, le leggi eccezionali non si applicano oltre i casi in esse considerati: beneficio previsto per bici no estensione monopattini.
- Norme sanzionatorie e penali (irrogazione di sanzioni amministrative o penali per i contribuenti che violano norme impositive o agevolative) => no analogia ex art. 25 Cost. (riserva assoluta di legge in materia penale). Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato o illecito amministrativo dalla legge al momento della sua commissione.
SDC L. 212/2000
SDC L. 212/2000. Legge ordinaria che disciplina i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente, bilanciando l’interesse alla riscossione con rispetto dei diritti fondamentali. Principi generali dell’ordinamento tributario, attuano direttamente i principi costituzionali di uguaglianza, riserva di legge in materia di imposizione fiscale, capacità contributiva e buon andamento della PA.
Deroga o modifica delle norme solo espressa, dichiarando esplicitamente l’intenzione derogatoria o sostitutiva delle disposizioni dello Statuto e non tramite leggi speciali (principio di fissità) => particolare forza gerarchica dello Statuto all’interno delle fonti di diritto tributario e molto resistente rispetto ad altre leggi ordinarie. Integrato per stare al passo con gli sviluppi sociopolitico-normativi e tecnologici.
19 artt: 1/4 legislatore tributario futuro linee guida e limitazioni da seguire nella redazione di leggi tributarie; 5/9 amministrazione finanziaria doveri ed obblighi nei confronti del contribuente; 10/19 contribuente, diritti e garanzie spettantegli nel rapporto con l’amministrazione finanziaria.
Art. 2 Chiarezza e trasparenza => le leggi tributarie devono menzionare l’oggetto nel titolo e indicare il contenuto sintetico delle disposizioni richiamate. No disposizione di carattere fiscale per evitare confusione e quando c’è un richiamo ad altra norma, va incluso il riassunto della richiamata e le modifiche alle leggi tributarie devono sempre riportare il precedente testo modificato per assicurare maggior chiarezza.
Art. 3 Efficacia temporale => irretroattività delle norme tributarie. Per i tributi periodici le modifiche valgono dal periodo d’imposta successivo all’entrata in vigore della legge per garantire chiarezza e consentire ai contribuenti di pianificare. Colpire i presupposti di imposta retroattivamente sarebbe contrastante col principio di capacità contributiva e attualità del presupposto d’imposta, e lesivo della certezza del diritto e del legittimo affidamento del contribuente. I nuovi adempimenti non possono scadere prima di 60 gg dall’entrata in vigore della norma.
Art. 4 Divieto D.L. => non si può disporre con d.l. l’istituzione di nuovi tributi o l’applicazione di tributi esistenti a nuove categorie di soggetti per deficit di rappresentanza poiché il Governo rappresenta solo la maggioranza e per contenere l’abuso del d.l. in ambito tributario: se il Governo avesse la libertà di emetterli frequentemente, si creerebbe instabilità e incertezza nel sistema fiscale, perché un eccessivo ricorso ad essi renderebbe insostenibile la gestione delle imposte.
Art. 6-bis Contraddittorio informato => diritto del contribuente ad essere ascoltato prima dell’emissione di qualsiasi atto impugnabile. È volto a giungere ad un accordo che temperi le esigenze di recupero e certezza e, in caso di mancata adesione, l’ufficio è obbligato a motivazione rafforzata, replicando puntualmente alle osservazioni del contribuente.
Art. 7 Chiarezza e motivazione => la motivazione degli atti dev’essere sostanziale: illustrati chiaramente i presupposti di fatto e diritto, per consentire al contribuente di difendersi in giudizio (Art. 24 Cost.): se l’amministrazione non fornisce motivazione rafforzata, l’atto sarà annullabile per vizio di procedimento e sapere se un atto è nullo o annullabile determina la strategia difensiva e i poteri del giudice tributario di annullare totalmente o parzialmente la pretesa.
Invalidità tributaria
Art. 7-bis => annullabilità => categoria generale e residuale dell’invalidità tributaria. Quando l’atto è adottato in violazione di legge, ma il vizio non è così grave da essere considerato inesistente o nullo dal principio. Si configura per violazione di legge = violazione di norme su competenza (ufficio territoriale non competente), procedimento (mancata notifica nei termini), partecipazione (omesso contraddittorio obbligatorio o mancata risposta alle osservazioni del contribuente).
Il vizio è a tutela dell’interesse specifico del contribuente e dev’essere eccepito esclusivamente nel ricorso introduttivo di primo grado: se non viene sollevato subito, si sana e l’atto diventa definitivo. Non rilevato d’ufficio. Se il contribuente non contesta specificamente l’errore procedurale, il giudice deve attenersi ai motivi del ricorso e la pronuncia è costitutiva: l’atto è efficace finché non c’è sentenza che l’annulla, eliminandolo dall’ordinamento con effetto retroattivo.
Art. 7-ter => nullità => colpisce le patologie più gravi che colpiscono l’atto nel suo nucleo essenziale, offendendo interessi collettivi e principi inderogabili dell’ordinamento. Vizi tassativi: difetto assoluto di attribuzione (atto emanato da un ente o organo completamente privo del potere impositivo. Es: accertamento fiscale emesso dal Comune per un’imposta statale); violazione o elusione di giudicato (atto in contrasto diretto con una sentenza passata in giudicato o tenta di aggirarne gli effetti riproponendo la stessa sotto un’altra veste); nullità espressamente previste dalle singole leggi tributarie (mancanza della sottoscrizione del capo dell’ufficio o omessa indicazione della base imponibile).
Vizio rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, anche se il contribuente non l’ha inserito nel ricorso e la pronuncia è dichiarativa: il giudice si limita a constatare che l’atto è nato morto. Dà sempre diritto alla ripetizione dell’indebito = restituzione di quanto versato, salvo il termine di prescrizione del credito.
Art. 7-quater => irregolarità => patologia minima in caso di omessa o errata indicazione di informazioni formali: ufficio presso cui ottenere chiarimenti o responsabile del procedimento; indicazione dell’organo giurisdizionale a cui ricorrere e termini per farlo. Non comporta l’annullabilità: atto valido e pienamente efficace verso l’esterno; può avere rilievo solo internamente all’amministrazione (responsabilità disciplinare del funzionario).
Art. 7-quinques => vizi istruttori => prove o elementi acquisiti in violazione di legge (accessi nei locali senza le necessarie autorizzazioni o oltre i termini massimi previsti). Elementi inutilizzabili ai fini dell’accertamento e se l’atto si fonda esclusivamente su questi, cadrà l’intera pretesa tributaria per carenza di prova legittima.
Art. 7-sexies => vizi di notificazioni => inesistenza della notificazione => vizio assoluto quando la notificazione è priva dei suoi elementi essenziali o effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento col destinatario o estinti e comporta l’inefficacia dell’atto precetti che non viene neppure considerato venuto ad esistere in modo valido; nullità della notificazione => in tutti gli altri casi in cui è eseguita violando norme di legge oltre l’inesistenza e può essere sanata se l’atto raggiunge il suo scopo (contribuente che impugna). Gli effetti della notificazione si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, coobbligati inclusi.
Art. 9-bis => divieto di bis in idem => principio fondamentale comune anche ad altri rami del diritto: divieto di sottoporre un soggetto allo stesso procedimento due volte. Il contribuente ha diritto a che l’amministrazione finanziaria eserciti l’azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni
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