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Dei delitti e delle pene - Cesare Beccaria

Riassunto e analisi

1. A chi legge?

“Le nostre leggi sono il risultato delle regole imposte dai romani, mischiate con i riti dei Longobardi e le tradizioni che si sono accumulate in tanti secoli di storia ed i nostri governanti le mettono in pratica come fossero leggi provenienti da Dio; ora io mi provo a fare una critica di questo procedimento, così come ho imparato a fare sotto i miei illuminati sovrani. La società è retta da tre tipi di principi: quelli divini, quelli naturali e quelli politici; essi sono tutti indipendenti tra di loro e io cercherò di vedere gli errori dei principi politici, frutto degli interessi dei vari stati. Chi vuole può obiettare apertamente alle mie critiche e cercheremo di giungere insieme alla verità.

1.2 Introduzione

Cesare Beccaria nell’opera esordisce con un appello ai lettori, a criticare ma a non ‘censurare’, poiché nella prima parte del testo viene eseguita una distinzione tra legge naturale, legge sociale e legge divina, con la conclusione che siano tre dimensioni separate che non debbano necessariamente coincidere.

Dato l’intuito di Beccaria relativo al suo anticonformismo, nel 1766 il suo testo “Dei delitti e delle pene” venne inserito nella lista dei libri proibiti proprio a causa della visione ‘laica’ che l’autore aveva del diritto penale.

All’interno dell’introduzione, l’autore lancia una provocazione, dichiarando apertamente come le leggi, da sempre, siano state utilizzate come strumento ‘per le passioni di alcuni pochi’ e non (e qui ci restituisce la sua visione sull’utilità della legge) ‘dettate da un freddo esaminatore della natura umana, che in un solo punto concentrasse le azioni di una moltitudine di uomini e le considerasse la massima felicità divisa per il maggior numero’. Obiettivo, dunque, di un legislatore giusto, è avvicinare il più possibile gli uomini alla felicità, attraverso le leggi.

Dichiara poi come nel suo secolo si siano fatti passi in avanti importanti per quanto riguarda il diritto pubblico e commerciale, ma non sia per niente cambiato il diritto penale, in particolare la crudeltà delle pene.

Chiude l’introduzione con l’augurio di poter avere lo stesso effetto che Montesquieu ebbe sui lettori, con la speranza di poterli illuminare e di poter ispirare le anime sensibili in un ulteriore passo in avanti verso l’umanità.

2. Origine delle pene

“Le leggi sono le condizioni, con le quali uomini indipendenti e isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di godere una libertà resa inutile dall’incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una parte per goderne il restante in sicurezza e tranquillità. La somma di tutte queste porzioni di libertà sacrificate al bene di ciascheduno forma la sovranità di una nazione, ed il sovrano è il legittimo depositario e amministratore di quelle; ma non bastava il formare questo deposito, bisognava difenderlo dalle private usurpazioni di ciascun uomo in particolare, il quale cerca sempre di togliere dal deposito non solo la propria porzione, ma usurparsi ancora quella degli altri.”

Le leggi sono nate quando gli uomini formarono le prime società e, stanchi di vivere sempre in guerra e nell’incertezza, cercarono di garantirsi una pace duratura rinunciando ciascuno a un po’ della propria libertà per amore della stabilità; ma poiché ci sono sempre uomini che vogliono più di ciò che spetta loro, alcuni cominciarono ad usurpare la parte degli altri ed allora si ebbe il bisogno di prevenire questo fatto imponendo delle punizioni ai trasgressori delle regole allo scopo di difendere il bene universale.

3. Diritto di punire

‘Ogni pena che non sia assolutamente necessaria è tirannica’ (Montesquieu).

L’autore parte da questa affermazione per dichiarare che il ‘diritto di punire’ spetta al sovrano quando serve a garantire la difesa della libertà degli uomini. Il diritto di punire è quindi in mano al sovrano grazie alle parti 1 di libertà ceduta da ogni singolo uomo, ma questo diritto il sovrano deve esercitarlo per difendere la libertà che ad ogni singolo uomo rimane; agli altri sudditi deve mantenere la libertà e ogni punizione che non derivi dalla necessità è ingiusta e presto o tardi il popolo si ribellerà in nome della ragione che fa conoscere l’ingiustizia di leggi non destinate al bene della moltitudine.

4. Conseguenze

Da questi principi nascono 3 conseguenze:

  • Principio di legalità: solo le leggi possono decidere le pene ascrivibili ai delitti, e questa autorità spetta al legislatore, che rappresenta la società unita nel contratto sociale, nessun magistrato può infliggere pene o accrescere i limiti da queste fissati dal legislatore.
  • Contratto sociale vincolante per tutti, anche per il sovrano, quindi è necessaria una terza parte, un magistrato, imparziale che giudichi le controversie.
  • Principio di proporzionalità: la crudeltà delle pene che non sia necessaria alla difesa di un bene comune sarebbe inutile e contraria a giustizia e contratto sociale medesimo.

Le pene non debbono essere severe e crudeli perché renderebbero i sudditi una greggia di schiavi pavidi e ciò sarebbe un venir meno alla giustizia e al contratto sociale.

5. Interpretazione delle leggi

L’interpretazione delle leggi è la quarta conseguenza. Al giudice non è concesso interpretare le leggi, perché la libera interpretazione darebbe risultati diversi nei tempi e a seconda dei giudici, invece il giudice deve solo esaminare i fatti e applicare alla lettera la legge.

6. Oscurità delle leggi

Viene sottolineata l’importanza del fatto che le leggi siano conoscibili da parte di tutti, e il mezzo migliore è la scrittura e la codificazione e diffusione. Questo può essere un deterrente per i delitti.

Le leggi debbono essere scritte con chiarezza perché solo se sono conosciute dalla moltitudine, verranno rispettate ed i crimini diminuiranno. Guardando la società degli ultimi tre secoli in Europa si vedrà che i crimini sono diminuiti con l’aumentare della tolleranza, del lusso e della dolcezza; la chiesa teneva nell’ignoranza e nella paura le genti del passato e le stesse mani che toccavano Cristo si sporcavano di sangue per i loro atroci crimini fatti in nome della giustizia e della legge.

7. Proporzione tra delitti e pene

Non solo è interesse che cessino i delitti, ma anche che essi siano più rari a seconda del male che arrecano alla società.

I delitti crescono con la crescita della popolazione, per questo negli imperi del passato più aumentano le persone più andavano inasprite le pene. I delitti sono sottoposti ad una gerarchia, al primo posto vi sono quelli che ledono la società o chi la rappresenta (ex sovrano) nell’immediato, i delitti di lesa maestà, che vanno puniti con le pene più gravi.

Sotto vi sono poi quelli che riguardano le ingiustizie arrecate ad ogni privato cittadino, anch’essi dannosi per la società, ma non la distruggono immediatamente.

All’interno di questa scala vi sono i vari gradi di delitti, ai quali va assolutamente adeguata la pena. Qualunque azione non compresa tra questi limiti non può essere chiamata delitto.

È importantissimo punire diversamente i delitti a seconda della gravità, poiché se una pena fosse uguale per due delitti che offendono disugualmente la società, gli uomini non troveranno un più forte ostacolo per commettere il maggior delitto, se con esso vi trovino unito un maggior vantaggio.

8. Errore nella misura delle pene

Criterio da prendere in considerazione è il danno alla società.

  • Errore punire le mere intenzioni, le idee, passioni e circostanze hanno una velocissima successione nella nostra mente.
  • Errore nel misurare la gravità di un delitto in relazione alla dignità della persona offesa invece che al bene giuridico offeso. Una persona profondamente dignitosa e rispettabile va punita meno aspramente che un monarca, in quanto quest’ultimo rappresenta l’unità della società.
  • Errore nel confondere la legge divina con la legge sociale, la gravità del peccato non deve entrare nella misura dei delitti. L’autore ribadisce il diverso rapporto che c’è in una società, ovvero quello di uguaglianza, con quello che c’è tra gli uomini e Dio, ovvero un rapporto gerarchico.

Inoltre sottolinea come gli uomini siano in contraddizione con le leggi divine, in quanto esseri finiti e naturalmente suscettibili passioni, mentre le leggi divine prescrivono un comportamento ideale che va contro la natura umana

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giorgiabnf05 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof De sena Pasquale.

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