Concetti Chiave
- L'usucapione è l'acquisto a titolo originario della proprietà attraverso un possesso protratto nel tempo, distinto dalla prescrizione estintiva.
- Il possesso utile per usucapione deve essere continuato, ininterrotto e non vizioso; le interruzioni possono influire sul computo del tempo.
- Esistono due tipologie di usucapione: ordinaria, che richiede 20 anni, e abbreviata, che richiede 10 anni per beni immobili e 3 anni per beni mobili registrati.
- Per l'usucapione abbreviata sono necessari la buona fede, un titolo valido ma inefficiente e la trascrizione del titolo.
- L'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale riduce il termine a 15 anni per beni in comuni montani e a 5 anni in specifiche condizioni.
Definizione e caratteri dell'usucapione
L'usucapione è definita come l'acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali di godimento in virtù del possesso protratto per un certo periodo di tempo e di altri requisiti [Art. 1158 codice civile]. Ha dei caratteri comuni alla prescrizione estintiva, ma mentre nella prescrizione il fattore tempo e l’inerzia del titolare danno luogo all’estinzione, nell’usucapione all’acquisto dl diritto. Anche in tema di usucapione, si applicano le norme relative al computo dei termini e alle cause di sospensione e di interruzione riguardanti la prescrizione [art. 1165 Cod. civ.].
Requisiti del possesso per usucapione
Requisiti dell'usucapione:
Il possesso utile ai fini dell’usucapione è di buona e di mala fede, in questo caso non deve essere vizioso (se il possesso è acquistato in modo violento o clandestino il computo del tempo inizia dal momento in cui il vizio è cessato) [Art.
1163 codice civile]; irrilevante è la detenzione. Inoltre il possesso deve essere:
· continuato per un certo lasso di tempo (“presunzioni di possesso intermedio” e “di possesso anteriore” [art. 1142 e 1143 Cod. civ.]);
· ininterrotto, non deve subire interruzioni né civili né naturali; l'interruzione naturale consiste nella perdita del possesso a cui il possessore risponde con l’azione di reintegrazione entro il termine di un anno dallo spoglio [Art. 1167 codice civile].
Tipologie di usucapione e requisiti
In relazione al tempo, distinguiamo l’usucapione ordinaria da quella abbreviata.
L’usucapione ordinaria si compie in 20 anni. Quella abbreviata richiede 10 anni per i beni immobili e 3 anni per i mobili registrati [art. 1162 Cod. civ.].
Requisiti ulteriori per l'usucapione breve:
· la buona fede;
· un titolo valido e idoneo di trasferimento ma inefficiente;
· la trascrizione del titolo che determina l’inizio del tempo per l’usucapione.
Alle universalità di mobili si applica un regime analogo [art. 1160 Cod. civ].
Per i beni mobili non registrati [art. 1161 Cod. civ.] l’usucapione acquista importanza solo quando manchi il titolo o la buona fede, altrimenti l’acquisto è istantaneo [art. 1153 Cod. civ.]. Quando manchi il titolo idoneo, ma non la buona fede, l’usucapione si compie in 10 anni; quando manchino titolo e buona fede, occorrono 20 anni [art. 1161 Cod. civ.].
Usucapione speciale per proprietà rurale
Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale
Nel 1976 è stato aggiunto al Cod. civ l’art. 1159 bis in forza del quale il termine normale di usucapione di beni immobili di 20 anni è stato ridotto a 15 per i fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni definiti come montani ovvero per i fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni non montani che abbiano reddito domenicale iscritto in catasto non superiore a 180.76 €. La stessa norma stabilisce inoltre per gli stessi beni un termine di soli 5 anni per il caso in cui ricorrano i presupposti dell’usucapione abbreviata.
Domande da interrogazione
- Qual è la definizione di usucapione e come si differenzia dalla prescrizione?
- Quali sono i requisiti del possesso per l'usucapione?
- Qual è la differenza tra usucapione ordinaria e abbreviata?
- Quali sono le specifiche dell'usucapione per la piccola proprietà rurale?
L'usucapione è l'acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali di godimento attraverso il possesso protratto nel tempo. A differenza della prescrizione, che porta all'estinzione del diritto, l'usucapione comporta l'acquisto del diritto stesso [Art. 1158 codice civile].
Il possesso utile per l'usucapione deve essere continuato, ininterrotto e può essere di buona o mala fede, purché non sia vizioso. Se il possesso è stato acquisito in modo violento o clandestino, il tempo inizia a decorrere solo quando il vizio cessa [Art. 1163 codice civile].
L'usucapione ordinaria richiede 20 anni, mentre quella abbreviata richiede 10 anni per i beni immobili e 3 anni per i mobili registrati. Per l'usucapione abbreviata sono necessari requisiti aggiuntivi come la buona fede e un titolo valido ma inefficiente [Art. 1162 Cod. civ.].
Per i fondi rustici, il termine di usucapione è ridotto a 15 anni, e a soli 5 anni se si applicano i presupposti dell'usucapione abbreviata, come stabilito dall'art. 1159 bis del Cod. civ. [1976].