Concetti Chiave
- La Costituzione stabilisce che la Chiesa cattolica è un ordinamento giuridico originario, riconosciuto sullo stesso piano dello Stato secondo l'art. 7.
- I rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi, che richiedono una legge rinforzata per eventuali modifiche.
- L'art. 8 garantisce l'autonomia organizzativa delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, regolando i loro rapporti con lo Stato attraverso intese.
- Tutte le confessioni religiose sono definite «egualmente libere davanti alla legge», assicurando loro la libertà di esercizio senza discriminazioni.
- L'assenza di un'intesa con lo Stato non può essere motivo di discriminazione per le confessioni diverse dalla cattolica, come stabilito dalla Corte costituzionale.
Rapporti tra Stato e Chiesa cattolica
La Costituzione disciplina i rapporti dello Stato con le diverse comunità religiose distinguendo a seconda che si tratti della Chiesa cattolica (art. 7) o delle altre confessioni (art. 8).
In base all’art. 7, la Chiesa cattolica è riconosciuta come ordinamento giuridico originario, non istituito cioè nell’ambito di un altro ordinamento ma nato per forza propria, che trae da sé la propria validità; con ciò la Costituzione pone lo Stato e la Chiesa sullo stesso piano («ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani»). Inoltre, i rapporti istituzionali fra i due ordinamenti sono disciplinati dai Patti Lateranensi (stipulati l’11 febbraio 1929); il richiamo ai Patti non implica una loro costituzionalizzazione, bensì la necessità di una legge rinforzata per modificarli (richiedendo il previo accordo fra lo Stato e la Santa Sede).
Autonomia delle altre confessioni religiose
Per quanto riguarda le altre confessioni religiose (quelle diverse dalla cattolica), l’art. 8 prevede l’autonomia organizzativa delle confessioni nel rispetto dell’ordinamento giuridico italiano e la definizione dei rapporti istituzionali fra le confessioni e lo Stato mediante intese, che sono recepite con legge.
Libertà e uguaglianza delle confessioni
L’art. 8 contiene inoltre, nel primo comma, una disposizione relativa a tutte le confessioni religiose, definite «egualmente libere davanti alla legge». Significativamente, non viene sancita l’eguaglianza delle diverse confessioni nel trattamento giuridico ma l’eguaglianza nella libertà. Questa affermazione, pur escludendo una totale equiparazione delle diverse confessioni, che potrebbe anzi mortificare le peculiarità di ognuna di esse, garantisce loro la possibilità di esercitare, senza limitazioni e a parità di condizioni, ogni libertà, e in particolare quella religiosa ex art. 19. Fra le confessioni diverse dalla cattolica, il fatto di non aver stipulato un’intesa con lo Stato ex art. 8.3 non può costituire motivo di discriminazione. Le intese, infatti, non possono essere «una condizione imposta dai poteri pubblici alle confessioni per usufruire della libertà di organizzazione e di azione loro garantita dal primo e dal secondo comma dello stesso art. 8, né per usufruire di norme di favore» (sent. 346/2002, con la quale la Corte costituzionale dichiarò l’illegittimità di una legge regionale che limitava l’erogazione di contributi per edifici di culto alle sole confessioni con intesa; v. anche sent. 63/2016).
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo della Chiesa cattolica secondo la Costituzione italiana?
- Come sono regolati i rapporti tra lo Stato e le altre confessioni religiose?
- Cosa garantisce l'articolo 8 riguardo alla libertà delle confessioni religiose?
La Chiesa cattolica è riconosciuta come ordinamento giuridico originario, indipendente e sovrano rispetto allo Stato, con i rapporti disciplinati dai Patti Lateranensi, che richiedono una legge rinforzata per eventuali modifiche (art. 7).
Le altre confessioni religiose godono di autonomia organizzativa e i loro rapporti con lo Stato sono definiti tramite intese, recepite con legge, nel rispetto dell'ordinamento giuridico italiano (art. 8).
L'articolo 8 afferma che tutte le confessioni religiose sono "egualmente libere davanti alla legge", garantendo loro la possibilità di esercitare la libertà religiosa senza discriminazioni, anche se non hanno stipulato un'intesa con lo Stato (art. 8).