I tribunali internazionali
Per tribunale internazionale intendiamo un organo giurisdizionale, composto da
individui indipendenti, competente a risolvere le controversie tra Stati, anche detta
controversia internazionale, tramite una sentenza che "necessariamente" dovrà essere
riconosciuta dalle parti chiamate in questione. Questo si prefigge, inoltre, l'obiettivo di
rispettare e adottare il diritto internazionale per mediare tali dispute, così da
salvaguardare i diritti umani. L'origine di tale istituzione è da trovare durante uno dei
processi più clamorosi, svoltosi tra il 20 Novembre del 1945 e il 1 Ottobre del 1946.
Questo fu il primo di una serie di procedimenti penali (furono circa 12) che vennero
adottati contro i nazisti dopo la sconfitta della Germania e degli stati alleati ad essa
durante la Seconda Guerra Mondiale. Tutti i processi vennero svolti nel Tribunale
internazionale militare di Norimberga, città simbolo del nazismo e del suo partito
rappresentativo. Tale provvedimento portò alla conclusione di un totale di 185 persone
imputate di crimini contro la pace, contro l'umanità e di aver pianificato e intrapreso
crimini di guerra. Tuttavia, per ottenere tale sentenza, fu necessario l'emanazione di
un nuovo impianto normativo e di una legislazione condivisa, poiché non vi erano basi
di diritto che potessero permettere l'incriminazione di tali uomini. Il 6 Ottobre del 1946
nacque la carta del tribunale militare internazionale, sottoscritto dalla firma dei paesi
alleati vincitori, quali Francia, Stati Uniti, Inghilterra e URSS presso Berlino. Questa,
oltre ai capi d'accusa già precedentemente in vigore come "crimini contro la pace" e
"crimini di guerra", comprendeva la presenza di "crimini contro l'umanità" (dunque
l'assassinio, lo sterminio, la schiavitù, la deportazione, le persecuzioni politiche,
razziali e religiose) e di "cospirazione contro la pace". Durante il processo si ebbe
tuttavia una svolta, Otto Stahmer, avvocato di Hermann Göring (politico, generale e
criminale tedesco appartenente al partito nazista), si affidò infatti al principio del
diritto romano “Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali (nessun crimine
e nessuna pena senza una legge penale precedente)”.Tratta dal giurista latino Ulpiano
nel Digesto, promulgato nel 533, prevedeva l'impossibilità di attribuire a un soggetto
un reato, se fosse stata assente una legge penale già in vigore e che potesse proibire
il comportamento che ne ha provocato l'accusa. La sua obiezione venne poi respinta, i
giudici infatti considerarono i crimini di guerra, quelli contro l'uma