Diritto Internazionale dei Conflitti Armati — Repertorio dei casi
Codificazione del DICA; jus ad bellum/jus in bello; principi fondamentali; obiettivo militare
Contents
Premessa metodologica 2
PARTE I — GIURISPRUDENZA DI NORIMBERGA E DEI “PROCESSI SECONDARI” 3
1. Processo ai principali criminali nazisti — Tribunale Militare Internazionale di Norimberga (sentenza
30 settembre–1° ottobre 1946) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. Caso Krupp — Tribunale militare statunitense di Norimberga (sentenza 30 giugno 1948) . . . . . . 3
3. Caso degli ostaggi (Hostages Trial) — settimo dei “processi secondari” di Norimberga, Tribunale
militare statunitense (sentenza 19 febbraio 1948) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4. Caso Von Lewiski — Tribunale militare britannico di Amburgo (sentenza 19 dicembre 1949) . . . . 4
5. Caso Rauter — Corte Speciale di Cassazione dei Paesi Bassi (sentenza 12 gennaio 1949) . . . . . . 4
6. Caso K.W. — Consiglio di Guerra di Bruxelles (tribunale militare, sentenza 8 febbraio 1950) . . . . 5
7. Tribunale Militare Internazionale per l’Estremo Oriente (Tokyo) — bombardamenti atomici di Hi-
roshima e Nagasaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PARTE II — GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE PER
LA EX JUGOSLAVIA (ICTY) 5
8. Caso Tadić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
9. Caso Delalić (comandante del campo di detenzione di Čelebići, sentenza 16 novembre 1998) . . . . 6
10. Caso Kupreškić (sentenza 14 gennaio 2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
11. Caso Blaškić (sentenza 2000) e Caso Kordić e Čerkez (sentenza 2001) . . . . . . . . . . . . . . . . 7
12. Caso Galić (comandante delle forze serbo-bosniache durante l’assedio di Sarajevo, sentenza 5 dicem-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
bre 2003, ergastolo in appello)
13. Caso Martić (Milan Martić, presidente autoproclamato della Repubblica Serba di Krajina) . . . . 8
14. Caso Limaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
15. Caso Perišić (Momčilo Perišić, ex comandante dell’esercito della ex Jugoslavia, sentenza 6 settembre
2011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
16. Caso Orić (sentenza 30 giugno 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
17. Caso Kassem — Corte militare israeliana di Ramallah (1969) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PARTE III — GIURISPRUDENZA DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA
(CIG) 9
18. Attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua (Nicaragua c. Stati Uniti, sentenza 27 giugno
1986) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
19. Parere consultivo sulla Liceità della minaccia o dell’uso delle armi nucleari (8 luglio 1996) . . . . . 10
20. Parere consultivo sulle Conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nei territori palestinesi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
occupati (9 luglio 2004)
PARTE IV — GIURISPRUDENZA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE (CPI) 11
21. Caso Dyilo / Lubanga (sentenza 14 marzo 2012) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PARTE V — GIURISPRUDENZA DI CORTI NAZIONALI STATUNITENSI 11
22. Ex parte Quirin — Corte Suprema degli Stati Uniti (sentenza 31 luglio 1942) . . . . . . . . . . . . 11
1
23. United States v. Lindh — Corte distrettuale della Virginia Orientale (sentenza 11 luglio 2002) . . 11
24. Hamdan c. Rumsfeld — Corte Suprema degli Stati Uniti (sentenza 29 giugno 2006) . . . . . . . . 12
25. Commissione militare statunitense, caso Hamdam (2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PARTE VI — GIURISPRUDENZA ISRAELIANA 12
26. Corte Suprema di Israele, caso delle “uccisioni mirate” (sentenza 11 dicembre 2005) . . . . . . . . 12
PARTE VII — COMMISSIONI INTERAMERICANE, COMMISSIONI DI RECLAMI E
COMMISSIONI D’INCHIESTA 13
27. Commissione interamericana dei diritti dell’uomo, caso Juan Carlos Abella v. Argentina (decisione
18 novembre 1997) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
28. Commissione dei reclami Eritrea-Etiopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
29. Commissione d’inchiesta sul Darfur (rapporto 25 gennaio 2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
30. Commissione di inchiesta sulla Guerra del Libano 2006 (rapporto delle Nazioni Unite, novembre
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2006)
31. Rapporto Goldstone — Commissione d’inchiesta sul conflitto di Gaza (rapporto 25 settembre 2009) 14
32. Rapporto del Comitato istituito dal Procuratore ICTY sui bombardamenti NATO del 1999 . . . . 15
PARTE VIII — EPISODI BELLICI TRATTATI COME PRECEDENTI STORICO-
GIURIDICI 15
33. Operazione Chastise — bombardamento delle dighe tedesche (notte 16-17 maggio 1943) . . . . . . 15
34. Bombardamento della diga di Lang Chi (Vietnam, attacco del 10 giugno 1972) . . . . . . . . . . . 16
35. Guerra del Golfo 1991 — episodi rilevanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
36. Guerra del Kosovo 1999 (bombardamenti NATO) — episodi rilevanti . . . . . . . . . . . . . . . . 16
37. Abbazia di Monte Cassino (bombardamento 15 febbraio 1944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
38. Bombardamento del Ministero dell’Informazione e altri obiettivi a Baghdad (guerra 2003) . . . . . 17
39. Villaggio di Kakarak, Afghanistan (bombardamento 1° luglio 2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
40. Villaggio di Ishaq Suleiman, Afghanistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
41. Ospedale di Bach Mai, Vietnam del Nord (bombardamento 22 dicembre 1972) . . . . . . . . . . . 17
42. Attacco all’Ammiraglio Yamamoto (18 aprile 1943) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
43. “Stupro di Nanchino” (dicembre 1937) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
PARTE IX — DOTTRINA E POSIZIONI STATALI RILEVANTI (non giurisprudenziali ma
sistematicamente richiamate) 18
44. Posizione degli Stati Uniti sulla nozione di “war-sustaining capability” . . . . . . . . . . . . . . . . 18
45. Manuale di Tallin (2013) sulla guerra cibernetica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
46. Rapporto CICR 2008 e Rapporto congiunto CICR/Asser Institute 2008 sulla partecipazione diretta
alle ostilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Premessa metodologica
Questo repertorio raggruppa ogni caso (giurisprudenziale, arbitrale, di commissione d’inchiesta) e i principali
episodi bellici trattati nel materiale, unificando tutte le occorrenze in cui lo stesso caso viene richiamato più
volte in punti diversi. Per ciascuna voce sono indicati: fatti, organo/fonte e data, diritto applicato (norme
pattizie e consuetudinarie rilevanti), motivazione giuridica/dottrina collegata, e — dove rilevante — note
critiche presenti nel testo. 2
PARTE I — GIURISPRUDENZA DI NORIMBERGA E DEI “PRO-
CESSI SECONDARI”
1. Processo ai principali criminali nazisti — Tribunale Militare Internazionale di
Norimberga (sentenza 30 settembre–1° ottobre 1946)
Fatti. Il Tribunale, creato dalle potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale con l’Accordo di Londra
del 1945, fu incaricato di processare i principali gerarchi nazisti per crimini di guerra, crimini contro la pace e
crimini contro l’umanità.
Diritto applicato. Regolamento annesso alla IV Convenzione dell’Aia del 1907 sulle leggi e consuetudini della
guerra terrestre; art. 6(b) della Carta istitutiva del Tribunale (definizione di crimine di guerra: saccheggio di beni
pubblici o privati, distruzione senza motivo di città o villaggi, devastazioni non giustificate da esigenze militari);
clausola si omnes contenuta nell’art. 2 della IV Convenzione dell’Aia del 1907.
Motivazione/rilevanza giuridica. Il Tribunale ha osservato che le norme del Regolamento dell’Aia del 1907
erano, già durante il conflitto mondiale, riconosciute dalle nazioni civili come dichiarative di norme e con-
suetudini di guerra, e quindi vincolanti per tutti gli Stati indipendentemente dalla ratifica del trattato. Su
questa base il Tribunale ha respinto la difesa degli imputati fondata sulla clausola si omnes (secondo cui il
trattato non sarebbe stato applicabile perché non tutti i belligeranti — ad es. l’Italia entrata in guerra nel 1940
— ne erano parte), affermando che nel 1939 le disposizioni della Convenzione del 1907 erano ormai valore di
diritto consuetudinario. Questa pronuncia è stata successivamente fatta propria anche dalla Corte Inter-
nazionale di Giustizia nel parere consultivo dell’8 luglio 1996 sulla Liceità della minaccia o dell’impiego delle
armi nucleari.
Collegamento sistematico. È il caso cardine per il tema della clausola si omnes (che dopo la Prima
Guerra Mondiale non venne più inserita nei trattati di DICA, sostituita dal principio opposto sancito dall’art.
1 comune e dall’art. 2, par. 3, comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949) e per l’affermazione del valore
consuetudinario del diritto dell’Aia.
2. Caso Krupp — Tribunale militare statunitense di Norimberga (sentenza 30
giugno 1948)
Fatti. Imputati: proprietari e dirigenti della ditta siderurgica Krupp, produttrice di armi per le forze armate
tedesche. Accuse: impiego, in condizioni disumane, di prigionieri di guerra e internati dei campi di concentra-
mento in attività lavorative connesse allo sforzo bellico tedesco; depredazione e saccheggio dei territori occupati
in maniera sproporzionata rispetto alle necessità belliche tedesche, senza considerazione per i bisogni delle popo-
lazioni occupate.
Diritto applicato. Artt. 46 (divieto di confisca della proprietà privata) e 56 del Regolamento annesso alla IV
Convenzione dell’Aia del 1907; clausola Martens.
Esito e motivazione. Condanna a pene detentive. Il Tribunale ha richiamato quanto già osservato dal Tri-
bunale di Norimberga: lo sfruttamento dei territori occupati e delle loro risorse era già vietato dal Regolamento
valore consuetudinario
dell’Aia del 1907, i cui divieti avevano assunto vincolante anche per la Germania du-
rante la Seconda Guerra Mondiale. Il Tribunale ha poi richiamato ad abundantiam la clausola Martens per
confermare (non per fondare autonomamente) il contenuto delle disposizioni dell’Aia pertinenti al caso — es-
empio paradigmatico della c.d. prima funzione della clausola Martens (funzione confermativa/rafforzativa
di conclusioni già raggiunte su base convenzionale).
3. Caso degli ostaggi (Hostages Trial) — settimo dei “processi secondari” di Norim-
berga, Tribunale militare statunitense (sentenza 19 febbraio 1948)
Fatti. Imputati: militari tedeschi accusati di crimini di guerra e contro l’umanità (uccisione di civili, distruzione
e saccheggio di villaggi) commessi durante l’occupazione tedesca di Albania, Grecia e Jugoslavia. La difesa
3
si fondava sulla teoria tedesca della necessità militare come esimente generale, elaborata tra fine ’800 e
prima metà ’900 dalla dottrina e dagli ambienti militari tedeschi (già nel Manuale di guerra dello Stato Maggiore
tedesco del 1902, nonostante la Germania fosse parte delle Convenzioni dell’Aia del 1899; e invocata dal cancelliere
Bethmann Hollweg il 2 agosto 1914 per giustificare l’invasione del Lussemburgo e poi del Belgio).
Diritto applicato. Regolamenti dell’Aia (IV Convenzione, 1907); principio di necessità militare; Codice Lieber,
art. 14 (prima definizione di necessità militare: “la necessità militare… consiste nella necessità di quelle misure che
sono indispensabili per assicurare la fine della guerra, e che sono lecite in base ai moderni diritto e consuetudini
di guerra”) e art. 16 (divieto di crudeltà gratuita).
Motivazione. Il Tribunale ha respinto l’interpretazione “autorizzativa” della necessità militare (secondo cui “la
necessità della guerra prevale sulle regole della guerra”), osservando che gli imputati avevano confuso la necessità
militare con i loro interessi strategici. Ha affermato il principio-chiave, costantemente ripreso nel materiale:
“I Regolamenti dell’Aia sono disposizioni obbligatorie del diritto internazionale… e sono superiori alle necessità
militari della più urgente natura, salvo il caso in cui i Regolamenti stessi prevedano espressamente il contrario”.
Ha inoltre affermato che la necessità militare “permette l’uccisione dei nemici armati e di altre persone
qualora ciò sia incidentalmente inevitabile durante il conflitto armato” — enunciato che anticipa il
futuro principio di proporzionalità, poi ripreso testualmente dal Procuratore della CPI in un documento del
9 febbraio 2006 sulle presunte violazioni in Iraq (2003).
Collegamento sistematico. Caso cardine per l’interpretazione restrittiva/proibitiva della necessità
essa può giustificare una condotta altrimenti vietata solo quando la deroga sia
militare: espressamente pre-
vista da una norma scritta (cfr. art. 23 Regolamento Aia 1907 sul divieto assoluto di veleni; art. 48 I
Protocollo sull’obbligo inderogabile di distinzione).
4. Caso Von Lewiski — Tribunale militare britannico di Amburgo (sentenza 19
dicembre 1949)
Fatti. Il feldmaresciallo tedesco von Lewiski fu condannato a diciotto anni di reclusione (poi ridotti a dodici)
per crimini di guerra commessi durante le operazioni militari contro l’Unione Sovietica.
Diritto applicato. Principio di necessità militare; consuetudini di guerra.
Motivazione. Il Tribunale ha nuovamente respinto la teoria tedesca della necessità militare come esimente
generale, affermando: “Questa teoria… è basata sul vecchio principio tedesco risalente a quel periodo della storia
della guerra quando la guerra era regolata non dal diritto ma dagli usi… Tale principio non può essere applicato alle
leggi di guerra. Se così fosse, queste cesserebbero di essere leggi”. Ha inoltre ribadito che le consuetudini di guerra
non possono essere derogate dalla necessità, se non nei casi speciali in cui il diritto lo preveda esplicitamente —
sentenza gemella, sullo stesso principio, del Caso degli ostaggi.
5. Caso Rauter — Corte Speciale di Cassazione dei Paesi Bassi (sentenza 12 gennaio
1949)
Fatti. Imputato: Hans Albin Rauter, ufficiale delle SS, accusato di atti di rappresaglia nei confronti di cittadini
olandesi.
Diritto applicato. Art. 50 del Regolamento dell’Aia del 1907 (divieto di pene collettive contro una popolazione
per atti individuali); clausola Martens.
Motivazione. La Corte ha osservato che la ratio dell’art. 50 è che nessun occupante di un territorio straniero
può adottare misure contro innocenti estranei ai fatti compiuti da altri. Ha poi richiamato la clausola Martens per
sottolineare ulteriormente la contrarietà di tali comportamenti al diritto — anche qui utilizzata in funzione
meramente confermativa, “senza attribuire alla clausola un particolare autonomo valore giuridico”.
4
6. Caso K.W. — Consiglio di Guerra di Bruxelles (tribunale militare, sentenza 8
febbraio 1950)
Fatti. Imputato: un funzionario di polizia accusato di violazione delle leggi e consuetudini di guerra per aver
commesso maltrattamenti e atti di tortura su numerosi civili catturati dopo aver opposto resistenza armata
all’invasione tedesca del Belgio.
Diritto applicato. Art. 46 del Regolamento annesso alla IV Convenzione dell’Aia del 1907 (obbligo di rispettare
la vita degli individui — norma che non vietava però espressamente atti di violenza e maltrattamenti contro gli
abitanti dei territori occupati); clausola Martens; Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 (art.
5, divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti).
Motivazione. Per colmare la lacuna dell’art. 46, il Tribunale ha fatto ricorso alla clausola Martens, che
permetterebbe di ricercare i “principi di umanità” e le “esigenze della pubblica coscienza” anche in strumenti
non specificamente dedicati ai conflitti armati — qui la Dichiarazione universale del 1948, nonostante
fosse successiva ai fatti giudicati e non vincolante in quanto risoluzione dell’Assemblea Generale (la pronuncia è
definita nel testo “particolarmente disinvolta” proprio per questo anacronismo). Il caso è però significativo perché
sostiene l’idea, ripresa poi dalla CIG nel 1996 e nel 2004, che le garanzie individuali sui diritti umani non
cessano in tempo di conflitto armato.
Collegamento sistematico. Esempio della terza funzione della clausola Martens: strumento interpre-
tativo per definire la portata applicativa di norme di DICA, funzione poi ripresa dal Tribunale ICTY nel caso
Kupreškić (2000).
7. Tribunale Militare Internazionale per l’Estremo Oriente (Tokyo) — bombarda-
menti atomici di Hiroshima e Nagasaki
Fatti. A seguito delle note diplomatiche giapponesi (10 agosto 1945) che contestavano la legittimità dei bom-
bardamenti atomici del 6 e 9 agosto 1945 (circa 240.000 morti a Hiroshima e 80.000 a Nagasaki), la questione fu
portata all’attenzione giudiziaria.
Diritto applicato. Dichiarazione di San Pietroburgo del 1868; art. 23, lett. e (divieto di armi che causano
mali superflui) e art. 23, lett. a (divieto di armi venefiche), Regolamento dell’Aia 1907; Protocollo di Ginevra
del 1925 sul divi
-
Immunologia - repertorio linfociti
-
Riassunto esame Linguistica e repertorio, prof. Pompei, libro consigliato Fondamenti di sociolinguistica, Berruto
-
Definizioni importanti diritto penale dell'informatica
-
Casi integrati al manuale Il diritto alla speranza davanti alle corti