Concetti Chiave
- Le coppie coniugate possono richiedere l'adozione piena dopo tre anni di vincolo, creando un rapporto giuridico simile a quello di filiazione naturale.
- L'adozione minore è aperta a singole persone e coppie unite civilmente, riguardando rapporti già esistenti con il minore.
- Non ci sono differenze legali tra coppie coniugate e unite civilmente in merito ai diritti genitoriali.
- In caso di separazione, le parti possono autoregolamentare i propri rapporti patrimoniali tramite contratto, trasformando obbligazioni naturali in obbligazioni civili.
- Il diritto agli alimenti per il convivente economicamente più debole è stabilito dal giudice e si limita alle esigenze personali, escludendo il diritto al mantenimento.
Adozione piena e minore
Alle copie coniugate è consentita la prerogativa di richiedere, trascorsi tre anni dal sussistere del vincolo, la cosiddetta adozione piena o maggiore (che prevede la scelta da parte del tribunale tra una delle coppie candidate all’adozione che determina il sorgere di un rapporto genitoriale identico, dal punto di vista giuridico, a quello di filiazione naturale); le forme di adozione minori o particolari (regolate dall’art. 44 c.c. riguardano invece un rapporto già esistente tra il minore e la coppia che ne richiede l’adozione. A differenza della prima, questa seconda tipologia di adozione è aperta non solo alle coppie coniugate ma anche a singole persone e persino a soggetti uniti civilmente.
Parità tra coppie coniugate e unite civilmente
La posizione del genitore è identica a prescindere dal legame che intercorre con l’altra parte: da questo punto di vista, dunque, non intercorre alcuna differenza tra coppie coniugate e persone unite civilmente. In caso di scioglimento della coppia convivente, al giudice viene deferito il compito di regolamentare il rapporto tra coniugi o conviventi e figli.
Regolamentazione patrimoniale e obbligazioni
In caso di separazione, la qualificazione giuridica vigente prima del 2012 in relazione all’obbligo di assistenza materiale e morale è oggi invariata (è concepita come obbligazione naturale), salvo il caso in cui il contratto preveda il regime legale di comunione dei beni. Alle parti è dunque consentito di autoregolamentare tramite contratto i propri rapporti patrimoniali. Nel momento in cui la disposizione patrimoniale viene stipulata tramite contratto, dunque in forma pattizia, essa si trasforma da obbligazione naturale a obbligazione civile, il cui adempimento diviene dunque esigibile.
Diritto agli alimenti per conviventi
I lavori preparatori della legge 76 prevedevano l’introduzione di una norma, poi non inserita, relativa al diritto al mantenimento a vantaggio del convivente economicamente più debole. La legge si è però limitata a disporre che, in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente più debole di ricevere dall’altro il diritto agli alimenti, che attiene solo alle esigenze strettamente personali, a differenza del diritto al mantenimento, riferito al pieno sviluppo sociale e civile della persona.
Domande da interrogazione
- Quali sono le differenze tra adozione piena e adozione minore?
- Esiste una differenza di trattamento tra coppie coniugate e unite civilmente in ambito genitoriale?
- Qual è la normativa riguardante il diritto agli alimenti per i conviventi?
L'adozione piena, richiesta da coppie coniugate dopo tre anni di vincolo, crea un rapporto genitoriale identico a quello di filiazione naturale. L'adozione minore, invece, riguarda un rapporto già esistente tra il minore e la coppia richiedente ed è aperta anche a singole persone e soggetti uniti civilmente (come indicato nel testo).
No, la posizione del genitore è identica per coppie coniugate e persone unite civilmente, senza alcuna differenza legale. In caso di scioglimento della coppia, il giudice regola il rapporto tra coniugi o conviventi e figli (come riportato nel testo).
In caso di cessazione della convivenza, il giudice stabilisce il diritto del convivente economicamente più debole di ricevere alimenti, limitati alle esigenze personali, a differenza del mantenimento che riguarda lo sviluppo sociale e civile della persona (secondo quanto descritto nel testo).