Concetti Chiave
- Affidamento familiare è una soluzione temporanea per minori in difficoltà, con durata massima di 2 anni, prorogabile in casi eccezionali.
- Il provvedimento di affidamento può essere disposto dai servizi sociali o dal tribunale, a seconda del consenso dei genitori.
- Gli affidatari, siano essi famiglie o singole persone, devono garantire accoglienza, mantenimento, istruzione ed educazione del minore.
- L'adozione assicura un ambiente familiare stabile per i minori adottabili e richiede che gli adottanti siano coniugi sposati da almeno 3 anni.
- Il processo di adozione include la dichiarazione di adottabilità, l'affidamento pre-adottivo e la successiva dichiarazione di adozione, con diritti legali per il minore.
Scopo e durata dell'affidamento
AFFIDAMENTO FAMILIARE: ha lo scopo di risolvere una situazione temporanea di abbandono o di mancanza di un ambiente familiare in grado di provvedere alla crescita e all’educazione di un minore.
Viene quindi affidato ad un’altra famiglia. L’affidamento è temporaneo: dura al massimo 2 anni, ma in casi eccezionali può essere prorogato.
Disposizioni e obblighi dell'affidamento
L’affidamento familiare viene disposto da:
- Servizi sociali del Comune: se i genitori acconsentono e reso esecutivo dal giudice tutelare;
- Tribunale per i minorenni: se i genitori non vi acconsentono.
Il provvedimento giudiziale deve contenere:
- Motivi dell’affidamento;
- Durata presumibile;
- Modalità di esercizio dei poteri sul minore da parte dell’affidatario.
Gli AFFIDATARI di un minore possono essere una famiglia oppure una persona singola, ritenuta idonea.
L’affidatario ha l’obbligo di:
• Accogliere presso di sé il minore;
• Provvedere al mantenimento, all’istruzione e all’educazione del minore.
Il servizio sociale del comune deve svolgere un’attività di sostegno educativo e psicologico e agevolare i rapporti tra il minore e il suo nucleo familiare.
Funzione e requisiti dell'adozione
ADOZIONE: ha la funzione di assicurare una famiglia, in grado di svolgere un’adeguata funzione educativa e formativa, a coloro che si trovano in stato di adottabilità.
Un ragazzo (minorenne solitamente) può essere dichiarato adottabile se la madre non lo riconosce.
ADOTTANTI: possono essere soltanto due coniugi, sposati da almeno 3 anni (età non inferiore a 18 anni e non superiore a 45 anni, rispetto al minore che deve essere adottato), ritenuti idonei (anche dal punto di vista economico) e capaci ad istruire ed educare il minore.
Procedura e effetti dell'adozione
Le fasi della procedura dell’adozione (compete al tribunale dei minori) sono:
1. Dichiarazione dello stato di adottabilità del minore in stato di abbandono con una sentenza;
2. Affidamento pre-adottivo del minore ai coniugi che ne abbiano fatto richiesta. Dura 1 anno;
3. Dichiarazione di adozione, su richiesta dei coniugi affidatari. Il minore deve essere sentito se ha compiuto 12 anni, e deve dare il consenso se ha più di 14 anni.
Per effetto dell’adozione, l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo nei confronti degli adottanti. L’adozione, inoltre, produce la cessazione di qualsiasi rapporto giuridico con la famiglia d’origine (eccetto gli impedimenti matrimoniali).
Domande da interrogazione
- Qual è lo scopo dell'affidamento familiare?
- Chi può disporre l'affidamento familiare e quali sono i requisiti per gli affidatari?
- Qual è la procedura per l'adozione e quali effetti produce?
L'affidamento familiare ha lo scopo di risolvere situazioni temporanee di abbandono o di mancanza di un ambiente familiare adeguato per la crescita e l'educazione di un minore, ed è temporaneo, con una durata massima di 2 anni, prorogabile in casi eccezionali.
L'affidamento familiare può essere disposto dai servizi sociali del Comune, con il consenso dei genitori, o dal Tribunale per i minorenni, in assenza di consenso. Gli affidatari possono essere una famiglia o una persona singola ritenuta idonea, con l'obbligo di accogliere e provvedere al minore.
La procedura di adozione prevede la dichiarazione dello stato di adottabilità, l'affidamento pre-adottivo per un anno e la successiva dichiarazione di adozione. L'adozione conferisce all'adottato lo stato di figlio legittimo e interrompe i rapporti giuridici con la famiglia d'origine, eccetto per gli impedimenti matrimoniali.