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IMPUTABILITÀ

Reato diviso in (teoria tripartita):

- Fatto

- Antigiuridicità

- Colpevolezza

La parola imputabile richiama un’attribuzione di responsabilità, ma l’eccezione penalistica intende

quell’ambito concettuale dove noi affronti un particolare problema della responsabilità ovvero le

condizioni personali e psicologiche. Ovvero se il soggetto che ha commesso il fatto era capace di

intendere di volere.

Imputabilità è quel problema che pone i giuristi ad uscire dalla loro confort zone, due argomenti che

pongo di uscire dalla tale zona: imputabilità e casualità.

Sono conoscenze di tipo extragiuridico che pongono chiavi di lettura per ricostruire i fatti.

In ambito della casualità risulta di particolare importanza in riferimento alle leggi scientifiche.

Quando un evento è stato causato e quando un soggetto è imputabile.

Art. 85 c.p. fa riferimento al tema della capacità di intendere e di volere: ovvero è imputabile chi ha

la capacità di intendere e di volere. Si può perdere tale condizione? Per il legislatore si, infatti

all’art. 88 c.p. in quanto non è imputabile chi ha commesso il fatto per infermità di mente.

Cosa vuol dire capacitò di intendere e di volere? Da una parte abbiamo il momento intellettivo,

quindi un comprensione di ciò che si sta facendo; momento volitivo che fa riferimento al dominio

su ciò che si sta facendo.

Avere un problema di imputabilità vuol dire anche comprendere a quale sapere scientifico far

riferimento per comprendere se un soggetto è capace di intendere e di volere.

Nell’ambito penale entrano a far parte delle tecniche delle neuroscienze. Il giudice per stabilire la

capacità di intendere e di volere, utilizza generalmente il mezzo della perizia ma per capire quali

sono i disturbi dell’infermità di mente, tale per cui il soggetto non è imputabile,

Come fa il giudice a comprendere quando si è davanti ad una buona perizia?

Il principio del diritto è quello che ci orienta sul piano mitologico a comprendere qual è la scienza

più opportuna.

Cosa significa infermità? Su questo problema si sono avvicendati i maggiori mutamenti sul piano

giurisprudenziale. Il concetto di infermità fino a gli anni 60 è stato inteso come un sinonimo di

malattia (psichiatrica in senso stretto), ma cos’è un malattia? Si apre la necessità di dialogare. La

malattia è un disturbo? Si ma ogni disturbo è una malattia? No. Il concetto di malattia applicato

all’ambito della mente si può far coincidere con delle condizioni, in quanto la malattia ha un

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Sintesi

Imputabilità

Reato diviso in (teoria tripartita): - Fatto - Antigiuridicità - Colpevolezza La parola imputabile richiama un’attribuzione di responsabilità, ma l’eccezione penalistica intende quell’ambito concettuale dove noi affronti un particolare problema della responsabilità ovvero le condizioni personali e psicologiche. Ovvero se il soggetto che ha commesso il fatto era capace di intendere di volere. Imputabilità è quel problema che pone i giuristi ad uscire dalla loro confort zone, due argomenti che pongo di uscire dalla tale zona: imputabilità e casualità. Sono conoscenze di tipo extragiuridico che pongono chiavi di lettura per ricostruire i fatti. In ambito della casualità risulta di particolare importanza in riferimento alle leggi scientifiche. Quando un evento è stato causato e quando un soggetto è imputabile. Art. 85 c.p. fa riferimento al tema della capacità di intendere e di volere: ovvero è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere. Si può perdere tale condizione? Per il legislatore si, infatti all’art. 88 c.p. in quanto non è imputabile chi ha commesso il fatto per infermità di mente.

Cosa vuol dire capacità di intendere e di volere?

Da una parte abbiamo il momento intellettivo, quindi un comprensione di ciò che si sta facendo; momento volitivo che fa riferimento al dominio su ciò che si sta facendo. Avere un problema di imputabilità vuol dire anche comprendere a quale sapere scientifico far riferimento per comprendere se un soggetto è capace di intendere e di volere. Nell’ambito penale entrano a far parte delle tecniche delle neuroscienze. Il giudice per stabilire la capacità di intendere e di volere, utilizza generalmente il mezzo della perizia ma per capire quali sono i disturbi dell’infermità di mente, tale per cui il soggetto non è imputabile.

Come fa il giudice a comprendere quando si è davanti ad una buona perizia?

Il principio del diritto è quello che ci orienta sul piano mitologico a comprendere qual è la scienza più opportuna. Cosa significa infermità? Su questo problema si sono avvicendati i maggiori mutamenti sul piano giurisprudenziale. Il concetto di infermità fino a gli anni 60 è stato inteso come un sinonimo di malattia (psichiatrica in senso stretto), ma cos’è un malattia? Si apre la necessità di dialogare. La malattia è un disturbo? Si ma ogni disturbo è una malattia? No. Il concetto di malattia applicato all’ambito della mente si può far coincidere con delle condizioni, in quanto la malattia ha un substrato organico incidente nella mente del soggetto. Malattia, quindi, può riferirsi ad un novero di problemi definiti ma limitati. Se noi incentriamo l’interpretazione del concetto di infermità e lo usiamo come concetto medico di malattie, siamo sicuri che altre problematiche non classifiche come malattia ma in grado di portare turbative al soggetto sono in grado di essere considerate come malattie? Malattia in senso stretto abbiamo un appiattimento della disciplina giuridica da quella medica.

Qual è il fine dell’istituto della imputabilità?

Percorso della giurisprudenza: ha preso sempre più in considerazione altre forme di disturbo pur non essendo classificata come malattia. Più che incentrarsi sulla categorizzazione del disturbo, i giudici si sono concentranti sull’ eziologia. Si è arrivati ad una fase in cui vi era bisogno di dare un segnale, ovvero con l’intervento delle Sezioni Unite per porre chiarezza sui contrasti che sorgevano in merito a tale problematica. Tramite la sentenza delle Sezioni Unite del 2005 hanno affermato che anche i disturbi delle personalità devono incidere sulla fattispecie dì imputabilità.
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