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Aberratio delicti

L’aberratio delicti, disciplinata dall’art. 83 c.p., si verifica quando l’agente pone in essere un reato diverso da quello voluto, per valutazione erronea o per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato (es. Tizio vuole danneggiare una vetrina con un sasso, ma ferisce un passante). L’ordinamento giuridico prevede che l’agente risponda del fatto commesso anche se non voluto. Sul piano delle conseguenze sanzionatorie è opportuno specificare che se si tratta di aberratio delicti monolesiva (si verifica quando il reo cagiona solo l'evento non voluto), il colpevole risponde a titolo di colpa dell’evento non voluto, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo; nell’ipotesi di aberratio plurilesiva (si verifica quando il reo cagiona l'evento non voluto oltre all'evento voluto) si applicano le regole sul concorso del reato voluto a titolo di dolo, in concorso con uno o più reati colposi.

Aberratio ictus

L’aberratio ictus, disciplinata dall’art. 82 c.p., si verifica quando, per un errore nei mezzi di esecuzione del reato o per altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella che si voleva offendere. Al riguardo, l’art. 82 c.p. distingue due ipotesi:

  • Aberratio ictus monoffensiva: È offesa una persona diversa da quella contro cui la condotta criminosa era diretta (es.: Tizio spara a Caio, ma uccide Sempronio, che si trova lì vicino). Vigendo nel nostro ordinamento il principio dell’indifferenza del soggetto passivo, l’agente risponde del fatto realizzato come se avesse commesso quello voluto. Infatti, egli voleva realizzare, e ha effettivamente realizzato, un fatto identico a quello tipico.
  • Aberratio ictus plurioffensiva: Si offendono contemporaneamente tanto la persona cui l’offesa era diretta quanto una persona diversa (es.: Tizio spara a Caio, ma uccide, insieme con lui, anche Sempronio). In tale ipotesi, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà. Se, oltre alla persona contro cui l’offesa era diretta, si offendono una pluralità di persone, la disciplina applicabile è quella relativa al concorso formale di reati, che sembra la più conforme al principio di legalità e al divieto di analogia in malam partem.

Amnistia

L'amnistia, disciplinata dagli artt. 151 c.p. e 79 Cost., è un provvedimento generale ed astratto, con il quale lo Stato rinuncia a punire un determinato numero di reati. Si tratta di uno strumento di clemenza a carattere eccezionale, ispirato a ragioni di opportunità politica e pacificazione sociale. Si distingue tra amnistia propria ed impropria. L'amnistia è propria se interviene prima della condanna definitiva, cioè quando il procedimento penale è ancora in corso, ed estingue il reato e ogni effetto penale che da questo scaturisce; l’amnistia è impropria se interviene dopo la sentenza definitiva di condanna e produce l’effetto di far cessare l’esecuzione della pena principale e delle pene accessorie, ma non gli altri effetti penali della condanna, come la dichiarazione di recidiva, di abitualità, di professionalità nel reato o l'impossibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena. L’amnistia, sia propria che impropria, non estingue le obbligazioni civili nascenti dal reato, salvo che si tratti dell’obbligazione civile per la multa o l’ammenda. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e non si applica, salvo diversa volontà legislativa, ai recidivi aggravati o reiterati, ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza. A norma dell’art. 79 Cost., l’amnistia è concessa con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale, e si applica ai reati commessi anteriormente alla data di presentazione del disegno di legge. L'amnistia è rinunciabile dall’imputato.

Capacità di intendere e di volere

Il codice penale prevede la nozione di imputabilità al 2° comma dell’art. 85: “è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”; è corretto, dunque, dire che la capacità d’intendere e di volere è il contenuto sostanziale dell’imputabilità. Il concetto di capacità di intendere e di volere comprende due elementi:

  • La capacità d’intendere è l’attitudine a rendersi conto della realtà e del valore sociale delle proprie azioni: non è necessario che il soggetto sia in grado di percepire che la sua azione è contra legem, il solo fatto che possa genericamente comprendere che sta commettendo un’azione riprovevole è sufficiente;
  • La capacità di volere è, invece, l’attitudine ad autodeterminarsi liberamente, esercitando il controllo sui propri stimoli e impulsi ad agire.

Va precisato che il concetto di capacità di intendere e di volere va inteso come necessariamente comprensivo di entrambe le capacità. Pertanto, affinché il soggetto possa dirsi imputabile sussisteranno entrambi gli elementi: il soggetto dovrà essere capace sia di intendere che di volere; i due elementi in questione, dunque, vengono considerati in maniera scissa e disgiunta (non è caso raro quello della persona che possiede la capacità di volere ma non di intendere e viceversa).

Capacità a delinquere

La capacità a delinquere (o capacità criminale) è l’inclinazione dell’individuo a commettere fatti in contrasto con la legge penale. Tale requisito soggettivo del reo è individuato, al 2° comma dell’art. 133 c.p., quale elemento di valutazione per la graduazione della pena ed è ancorato, quanto alla valutazione sulla sua sussistenza, ad una serie di parametri riportati specificatamente dalla stessa norma, dei quali taluni si riferiscono al reato commesso ed altri ne prescindono. Tali parametri sono:

  • I motivi a delinquere e il carattere del reo;
  • I precedenti penali e giudiziari e, in genere, la condotta e la vita del reo, antecedenti al reato;
  • La condotta contemporanea o successiva al reato;
  • Le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo (c.d. ambiente del reo).

Caso fortuito

Il caso fortuito è un avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce d'improvviso nell'azione del soggetto e che non può in alcun modo essere evitato. L’esempio tipico è quello di un automobilista che viaggia a moderata velocità mentre un passante, volendo suicidarsi, gli si getta all’improvviso sotto alle ruote. Oltre che nel diritto civile, il caso fortuito assume rilevanza anche nel diritto penale. L'articolo 45 c.p., infatti, stabilisce che non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito. Secondo alcuni autori, il caso fortuito esclude il nesso di causalità. Secondo altri (la dottrina maggioritaria), invece, il caso fortuito lascia sussistere il nesso di causalità, ma esclude la colpevolezza (elemento psicologico).

Cause di estinzione del reato

Le cause di estinzione del reato sono fatti giuridici che estinguono la punibilità in astratto, escludendo quindi l’applicazione della pena prima della sentenza definitiva di condanna, di un fatto costitutivo di reato. Le cause di estinzione del reato contemplate dal codice penale sono:

  • La morte del reo prima della condanna (art. 150 c.p.). La morte estingue sia le pene principali che accessorie ed ogni altro effetto penale, mentre non tocca le obbligazioni civili nascenti dal reato o quelle relative al pagamento delle spese processuali e al mantenimento in carcere, le quali fanno naturalmente capo agli eredi;
  • L'amnistia propria (art. 151 c.p.). Si tratta di un provvedimento generale e astratto con cui lo Stato rinuncia a punire determinati reati il cui accertamento giurisdizionale è ancora in corso;
  • La remissione della querela, ossia l’atto con cui il querelante manifesta la volontà di revocare il diritto di querela già esercitato;
  • La prescrizione del reato (art. 157 c.p.): il decorso di un determinato periodo di tempo, stabilito dalla legge, senza che alla commissione del reato segua una sentenza di condanna irrevocabile, determina l’estinzione del reato per prescrizione;
  • L'oblazione nelle contravvenzioni (art. 162 c.p.): consiste nel pagamento, a domanda dell’interessato, di una determinata somma di denaro che ha l’effetto di degradare il reato ad illecito amministrativo e quindi di estinguerlo;
  • La sospensione condizionale della pena se, durante il tempo della sospensione (cinque anni in caso di delitto e due anni in caso di contravvenzione), il reo non commette un altro reato della stessa indole ed adempie agli obblighi impostigli (art. 167 c.p.);
  • L'esito positivo della misura di messa alla prova dell’imputato di cui all’art. 168 bis c.p. (art.168-ter- c.p.);
  • Il perdono giudiziale per i minori di anni 18 (art. 169 c.p.): è la rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva in considerazione dell’età del reo e della lieve entità del reato.

Cause di giustificazione

Le cause di giustificazione (o scriminanti) sono particolari situazioni previste dalla legge in presenza delle quali un fatto, che altrimenti sarebbe da considerarsi reato, tale non è perché la legge lo consente, lo impone o lo tollera. Le cause di giustificazione, quindi, si fondano sul principio di non contraddizione, secondo il quale un ordinamento giuridico non può, ad un tempo, consentire e vietare uno stesso fatto. Secondo la dottrina dominante, le scriminanti sono cause di esclusione della antigiuridicità del reato. In base a quanto stabilito dall’art. 59 c.p., le scriminanti rilevano oggettivamente, in virtù della loro esistenza, prescindendo dalla consapevolezza di queste da parte dell’agente; se l’agente ritiene per errore che esistano delle scriminanti, queste sono valutate sempre a suo favore; se l’errore è determinato da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo; se l’agente eccede colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dalla necessità, risponderà di delitto colposo se il fatto è previsto come delitto colposo.

Le scriminanti si distinguono in comuni e speciali. Le scriminanti comuni (consenso dell’avente diritto; esercizio del diritto; adempimento del dovere; uso legittimo delle armi; legittima difesa; stato di necessità) sono previste nella parte generale del codice e risultano applicabili a tutti i reati con esse compatibili; le scriminanti speciali sono previste per singole figure criminose nella parte speciale del codice.

Cause di giustificazione non codificate

Le cause di giustificazione non codificate, dette anche tacite o extralegislative, sono scriminanti non contemplate espressamente dalla legge, ma attinte da fonti materiali, che assumono rilievo in virtù del ricorso al procedimento di applicazione analogica delle scriminanti codificate. Le più importanti cause di giustificazione non codificate sono:

  • L’attività medico-chirurgica;
  • L’attività sportiva violenta;
  • Le informazioni commerciali;
  • L’uso di cancelleria di auto blu e di materiale.

Cause obiettive di punibilità

Il codice penale non dà una definizione di condizioni obiettive di punibilità. Si tratta, secondo la dottrina maggioritaria, di eventi estranei alla condotta illecita, a questa concomitanti o successivi, ma che non sono necessariamente voluti dall'agente. Da queste condizioni, ove la legge ne faccia riferimento, viene fatta dipendere la punibilità di un reato (art. 44 c.p.). Ne sono un esempio il pubblico scandalo nel delitto di incesto e l'annullamento del matrimonio nell'induzione al matrimonio mediante inganno.

Non vi è concordia in dottrina circa la collocazione delle condizioni obiettive di punibilità rispetto al reato. Secondo taluni, la condizione è un elemento del fatto-reato, sicché se non si realizza difetta un suo elemento costitutivo. Per altri, la condizione obiettiva di punibilità non fa parte della struttura del reato, il quale si deve presupporre già perfetto, ed il sopraggiungere della condizione rende semplicemente punibile il fatto (cioè applicabile la pena). In dottrina si suole distinguere tra:

  • Condizioni obiettive di punibilità intrinseche che sono partecipi dell’offensività del reato in quanto comportano un ulteriore aggravamento dell’offesa;
  • Condizioni obiettive di punibilità estrinseche che sono quelle, invece, estranee all’offensività del fatto e che con essa non hanno legami.

Cause soggettive di esclusione del reato

Le cause soggettive di esclusione del reato (o scusanti) sono cause in presenza delle quali viene meno la colpevolezza, cioè l’elemento soggettivo del reato. Il fatto materiale posto in essere dal soggetto rimane antigiuridico ma, mancando l’elemento soggettivo, esso non costituisce reato e, quindi, non è punibile. Le scusanti si possono suddividere in due categorie:

  • Le scusanti che determinano l'esclusione del nesso psichico (coscienza e volontà dell’azione ex art. 42 c.p.) sono:
    • L’incoscienza indipendente dalla volontà: si ha in tutti i casi in cui il soggetto pone in essere un fatto astrattamente costituente reato in stato di totale incoscienza che non può farsi risalire alla sua volontà, neppure a titolo di colpa (es.: azioni che il soggetto compie agitandosi durante il sonno);
    • La forza maggiore: consiste in una forza esterna all’uomo che per il suo potere superiore determina inevitabilmente il soggetto all’azione, anche contro la sua volontà (es.: un operaio, intento a lavorare su un’impalcatura, che, sbalzato al suolo da una raffica di vento, cadendo cagiona la morte di un passante schiacciato dal peso del suo corpo). In tal caso si dice che il soggetto non agit, sed agitur;
    • Il costringimento fisico: è un’ipotesi di forza maggiore in cui la forza esterna è determinata dalla violenza fisica di un altro soggetto che è l’unico responsabile del reato.
  • Le scusanti che determinano la mancanza di dolo o colpa:
    • Il caso fortuito: si verifica quando, per effetto del comportamento dell’agente, un evento da lui non voluto, né da lui causato per imprudenza o negligenza (es.: un automobilista che viaggia a moderata velocità mentre un passante, volendo suicidarsi, gli si getta all’improvviso sotto alle ruote);
    • L’errore sul fatto costituente reato: consiste in una inesatta percezione della realtà da parte dell’agente che, pertanto, ritiene di porre in essere un fatto concreto diverso da quello vietato dalla norma penale.

Circostanze aggravanti comuni

Le circostanze aggravanti sono elementi accidentali del reato, quindi non necessari per la sua esistenza, che determinano una maggiore gravità del reato e, conseguentemente, un aumento della pena prevista per il reato semplice. Sono circostanze aggravanti comuni quelle previste per tutti i reati con cui non siano incompatibili. L’articolo 61 c.p. elenca le circostanze aggravanti comuni:

  • L'avere agito per motivi abietti o futili;
  • L'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire l’impunità di un altro reato;
  • L'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
  • L'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
  • L'avere approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
  • L'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
  • L'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
  • L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
  • L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
  • L'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
  • L'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità.

Circostanze attenuanti comuni

Le circostanze attenuanti sono elementi accidentali del reato, quindi non necessari per la sua esistenza, che determinano una minore gravità del reato e, conseguentemente, una diminuzione della pena prevista per il reato semplice o l’irrogazione di una pena di specie meno grave. Sono circostanze attenuanti comuni quelle previste per tutti i reati con cui non siano incompatibili. Le attenuanti comuni, previste dall’art. 62 c.p., sono:

  • L’aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
  • L’aver agito in stato d’ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
  • L’aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge.
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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LailaPa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale 1 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Trentinella Francesca.
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