Dell’economia
Tabulazione Diritto penale Reati fallimentari
Reato, soggetti attivi, bene giuridico, condotte, elemento soggettivo, danno o pericolo
Res aliae
216.1 (1) l. f. Bancarotta fraudolenta propria pre-fall. patrimoniale
Imprenditore (anche di fatto, ex art. 2639 cc) se è dichiarato fallito.
Garanzia patrimoniale dei creditori.
Distrazione [condotta libera: simile al distacco, è cambiare destinazione di un bene per uno scopo diverso giuridicamente o materialmente], occultamento [nascondimento materiale], dissimulazione [operazioni fittizie per dare un’apparenza diversa], distruzione [anche omissiva, materiale od economica in termini di diminuzione del valore del bene], dissipazione [depauperamento funzionale di un bene] in tutto o in parte propri beni [oggetto materiale: beni di natura patrimoniale, non beni di provenienza illecita, a meno che non ci sia confusione, e non beni impignorabili] o esposizione, riconoscimento di passivi inesistenti [con più passivi, meno tributi sono dovuti].
Il dolo è generico per le prime cinque condotte e dovrebbe essere specifico per le ultime due: allo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori.
Pericolo concreto: [Pedrazzi] sanzione molto alta; il rischio di impresa c’è sempre; bilanciamento tra proprietà e presunzione della giurispr. (es. art. 423.2 cp); le azioni civilistiche a tutela creditoria possono essere utilizzate in caso di concreto pericolo: ergo, se per uno vale questa regola perché dovrebbe essere altrimenti quando sono più creditori gli interessati.
La sentenza dichiarativa di fallimento: da evento, a qualificazione del soggetto, a elemento sui generis che non richiede né causalità né dolo, a condizione obiettiva di punibilità intrinseca e poi estrinseca (elemento estraneo al fatto di reato).
L’oggetto materiale del reato è tutto ciò di idoneo a costituire garanzia patrimoniale per il creditore. C’è discrasia bene giuridico-oggetto del reato.
216.1 (2) Bancarotta fraudolenta propria pre-fall. documentale
Imprenditore se è dichiarato fallito.
Garanzia patrimoniale dei creditori.
Sottrazione, distruzione, falsificazione o tenuta dei libri o altre scritture contabili [oggetto materiale del reato: tutte le scritture contabili, anche non obbligatorie, non solo libro-giornale, -inventario e corrispondenza commerciale] in modo tale da non far emergere la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
Il dolo è specifico-alternativo: con lo scopo di procurare a sé o altrui ingiusto profitto o di recare danno ai creditori.
Pericolo concreto: cfr. supra. Si ricordi che la condotta di “tenuta” delle scritture contabili è più incentrata non tanto sulle modalità di condotta ma quanto piuttosto sul risultato dell’impossibilità di ricostruire patrimonio o movimento degli affari. Anche l’omessa tenuta rientra nella condotta. Il delitto si consuma anche nel momento in cui la lettura delle scritture sia possibile solo grazie a capacità particolari.
216.2 Bancarotta fraudolenta propria post-fall. patrimoniale e documentale
Imprenditore fallito.
Garanzia patrimoniale dei creditori (seppur tramite due oggetti materiali del reato differenti).
[Durante la procedura fallimentare] Fatti dell’art. 216.1 (1) [→ distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione, dissipazione in tutto o in parte di propri beni o esposizione, riconoscimento di passivi inesistenti] o sottrazione, distruzione o falsificazione i libri o le altre scritture contabili.
Per quanto riguarda i fatti ex 216.1 (1), il dolo è generico perché sono richiamate le condotte ex art. 216.1 (1), non anche l’elemento soggettivo; anche le condotte di bancarotta documentale sono a dolo generico.
Manca la condotta di “tenuta”, ex art. 216.1 (2) perché durante la procedura fallimentare le scritture sono tenute dal curatore. La sentenza dichiarativa di fallimento può essere o presupposto del reato (fatto tipico) oppure qualificazione soggettiva (non facente parte del fatto tipico).
Pericolo concreto: cfr. supra.
216.3 Bancarotta fraudolenta propria pre-fall. post-fall. preferenziale
Imprenditore fallito.
Rispetto della par condicio creditorum → quindi se l’imprenditore simula un titolo simile, sicuramente preferisce un creditore all’altro.
[Prima o durante la procedura fallimentare] Esecuzione di pagamenti [cd traslativi di diritti di proprietà + presupposto di un credito] ad un creditore o simulazione di titoli di prelazione [creditori privilegiati sono: lo Stato, i lavoratori, creditori ipotecari-privilegiati-pignoratizi].
Il dolo è specifico: lo scopo di favorire uno dei creditori a danno degli altri.
→ Pericolo concreto: cfr. supra. Pagamento post-f.: tutti i pagamenti del fallito saranno preferenziali. Pagamento pre-f.: prima erano preferenziali i pagamenti avvenuti nell’arco temporale su cui si poteva abbattere la revocatoria fallimentare, ora ciò che conta è l’elemento soggettivo: il dolo di favorire.
Il pagamento deve gravare su beni del debitore aggredibili dagli altri creditori: non costituisce pagamento preferenziale quello effettuato con mezzi propri. Il creditore preferito risponde ex art. 110 cp con: contributo materiale/morale + el. sogg. di correità.
Caso di imprenditore con linee di credito già aperte che, in stato di decozione, riceve dalla banca altra liquidità introducendo nella garanzia privilegiata anche il credito pregresso reato.
Dell’economia
Tabulazione Diritto penale Reati fallimentari
223.1 Fatti di bancarotta fraudolenta impropria
Amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società dichiarate fallite.
Garanzia patrimoniale dei creditori / rispetto della par condicio creditorum.
I fatti di bancarotta impropria sono i medesimi dell’articolo 216 l. f.
L’elemento soggettivo è quello peculiare della fattispecie di bancarotta in questione.
Pericolo concreto: cfr. supra. Che senso ha un amministratore che distrae i suoi beni? Nelle società, imprenditore è la società stessa e, in più, tramite il bene giuridico possiamo rimodellare il fatto tipico in modo tale da poter intendere: i suoi beni = beni della società. Es. la distrazione si consumerà nel momento in cui il cespite viene destinato a soddisfare un interesse diverso da quello dell’ente.
223.2 (1) Altri fatti di bancarotta
Amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori.
Integrità capitale sociale / garanzia patrimoniale dei creditori.
Hanno cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società mediante la commissione dei seguen
Il dolo è generico e investe: (condotta) la commissione del reato o concorrere a cagionare.
Danno alla società, cioè il dissesto: deve sussistere nesso causale tra suddetto danno e il reato societario posto in essere. Qualcuno ritiene non sussista differenza tra cagionare.
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