Introduzione allo studio dell'età giustinianea
1. Premessa: scopi dell'indagine e impostazione metodologica
Le indagini operate comprendono i periodi:
- Periodo delle grandi compilazioni 528-534.
- Il regno di Giustiniano 527-565.
- La vita di Giustiniano fino all’ascesa al trono 482-527.
Ciò porterà a un nuovo tipo di letteratura delle fonti giuridiche, che prima erano utilizzate solo nei loro aspetti tecnici: si può trattare anche di manifestazioni della propaganda imperiale e come documenti politico-ideologici.
2. La vita e la carriera di Giustiniano fino all’ascesa al trono (a. 482-527)
- Giustiniano, o meglio Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus, nasce nel 482 a Tauresium, un piccolo villaggio montagnoso della Darmania, quindi è originario di una regione periferica dell’impero d’Oriente, ma di lingua latina. Vi sono state delle discussioni sulla sua origine etnica. Le fonti disponibili attestano che egli sia di stirpe traco-illirica; solo un testo lo descrive di origine slava, ma ormai risulta una testimonianza abbandonata.
- Il padre di Giustiniano, Sabbatius, era in condizioni modeste; ma vi era lo zio Giustino che chiamò il nipote a Costantinopoli. Degli anni giovanili di Giustiniano non si hanno notizie sicure ma sappiamo che ha ricevuto una buona educazione scolastica, secondo i canoni del tempo.
- Le prime notizie su Giustiniano come “uomo pubblico” si hanno dal 518: anno in cui l’imperatore Anastasio I morì e Giustiniano ebbe un ruolo di un certo rilievo nella successione. Dopo una serie di contrasti fu scelto come Imperatore lo zio di Giustiniano, che divenne Giustino I. Grazie a ciò la carriera di Giustiniano fu agevolata e ebbe subito la carica di illustris comes e nel 521 fu console, partecipò, inoltre, al ravvicinamento con il papato romano.
- Giustino mutò radicalmente la politica filo-monofisica di Anastasio, a favore delle dottrine calcedoniane. Il nuovo atteggiamento imperiale nei confronti del papato determinò una svolta positiva nei rapporti con Teodorico II e con il regno gotico in Italia.
- Intorno al 524-525 Giustiniano sposò Teodora, che sarà la sua compagna fino alla morte. Il matrimonio fu celebrato dopo la scomparsa, nel 523, dell’imperatrice Eufemia, moglie di Giustino, che si era opposto alle nozze e dopo l’abrogazione di una lex del 520-523 che vietava i matrimoni degli uomini di rango senatorio con le attrici di teatro.
La figura di Teodora: vi sono concezioni negative su Teodora ma anche concezioni più favorevoli, alcuni sostengono che Teodora sarebbe stata una modesta filatrice di lana, venuta dalla Palagonia a Costantinopoli, dove Giustiniano avrebbe avuto occasione di vederla, invaghendosene.
Comunque molti studiosi tendono a distinguere la figura di Teodora prima e dopo il matrimonio, perché dopo questo avrebbe tenuto un ineccepibile comportamento morale.
Introduzione allo studio dell'età giustinianea
L’aspetto più importante della figura di Teodora sarebbe la sua influenza su Giustiniano con riferimento alle decisioni politiche:
- Si pensi alla rivolta di Nika del 532 dove l’imperatrice mostrò una grande fermezza. In quanto di fronte alla decisione di Giustiniano di abbandonare il palazzo imperiale di Costantinopoli, Teodora si sarebbe pronunciata per una resistenza.
- Un altro aspetto che influenzò Giustiniano fu l’ortodossia religiosa, con riferimento anche alla fede monofisita di Teodora.
Dal punto di vista della storia del diritto la figura di Teodora interessa 2 profili:
- Come ispiratrice di provvedimenti legislativi a favore delle donne.
- Sul piano pubblicistico, come possibile correggente di Giustiniano.
- Per quanto riguarda i rapporti tra Giustino I e Giustiniano, è opinione diffusa che vi fu un’importante influenza da parte di Giustiniano sullo zio. Non mancano però elementi che gettano dubbi su questa tesi:
- Non vi è certezza che Giustiniano sia mai stato nominato Cesare.
- Sul campo legislativo non è sicuro l’influsso o una partecipazione di Giustiniano; infatti la cancelleria continua ad operare con ritmi e modalità tipici del periodo postclassico e non si ha nessuna traccia di propositi ambiziosi.
- Comunque il 1 aprile 527, vi fu la nomina di Giustiniano ad Augusto (probabilmente era stato adottato dallo zio) e il 1 agosto del 527, per la morte di Giustino, Giustiniano restò unico imperatore.
3. I periodi del regno di Giustiniano (a. 527-565)
Nel lungo regno di Giustiniano I, che finirà dopo 38 anni, con la sua morte nel 565, sono individuabili diversi cicli che possono mutare a seconda dei parametri (politico, religioso, giuridico) adottati.
Sul piano politico, con riferimento sia alla politica interna che a quella estera, il regno di Giustiniano viene diviso in due grandi fasi:
- Compresa fra gli inizi del regno (contrassegnati dalla ripresa delle ostilità contro i Persiani) ed il 540-541: nel 540 si era conclusa, con la presa di Ravenna ad opera di Belisario, la prima parte della più lunga e significativa guerra giustinianea, cioè quella condotta in Italia contro i Goti. Nel 541 cadrà in disgrazia il maggior ministro di Giustiniano, Giovanni di Cappadocia.
- Dal 540-541 fino al 565: caratterizzata da una minor spinta espansionistica e da una tendenza al rafforzamento delle posizioni già acquisite.
Per quanto riguarda il piano interno, a causa anche della scomparsa dei migliori collaboratori di Giustiniano, la situazione tenderà a divenire più precaria.
Sul campo religioso, oltre alle misure prese contro i pagani e le sette ereticali più estreme, il problema più importante era quello del monofisismo (dottrina sconfessata dal concilio di Calcedonia nel 451 sosteneva la presenza in Cristo di una sola natura avendo quella divina assorbito l’umana).
Ma la posizione di Giustiniano, che comunque mandò avanti l’atteggiamento antimonofisita dello zio, fu più flessibile; infatti Giustiniano cercò sempre un compromesso con almeno la parte più moderata dei monofisiti, che era la scuola di Severo d’Antiochia.
Introduzione allo studio dell'età giustinianea
Nei primi anni del suo regno si sforzò di non colpire penalmente i monofisiti ma dal 536 si ebbero persecuzioni anche cruente.
Dal 542 il monaco Giacomo Baradeo riuscì a portare la chiesa monofisita a grande potenza.
Giustiniano intanto aveva provato una conciliazione fra calcedoniani e monofisiti nel 543-544 con un documento spartiacque.
Si tratta di un editto di tre capitoli che condannava teologi e scritti teologici del secolo precedente; condanna contro le dottrine dei monofisiti.
Lo scopo dell’imperatore era evidente ma non lo raggiunse.
Il papa decise di ratificare l’editto con un suo constitutum, che però non portò all’unità religiosa in quanto molte chiese non accettarono la condanna dei Tre capitoli e diedero vita a un lungo scisma.
Sul profilo dell’attività giuridica, si ha una suddivisione del regno giustinianeo in 3 periodi:
- Dal 528 al 534 contrassegnato dalle grandi compilazioni e cioè dalla preparazione della pubblicazione del primo codice (528-529), del Digesto (530-533), delle Istituzioni (533) e del secondo Codice (534) ed anche di una legislazione importante, connessa con i lavori delle compilazioni.
- Dal 535 al 541-42 caratterizzato da un’intensa legislazione corrente (per mezzo delle Novellae constitutiones).
- Dal 543-565 in cui l’attività legislativa si fa più scarsa e tecnicamente più scadente.
Il più importante quindi risulta il primo, la legislazione del secondo periodo offre un’immagine diversa dei problemi del mondo giuridico giustinianeo: mentre dalle compilazioni sembrerebbe risultare un’assoluta preminenza della problematica e della visuale privatistica, dalla legislazione del secondo periodo invece emerge il decadimento e i quotidiani come anche alcuni cedimenti delle strutture dello stato. Il terzo periodo è il periodo più statico del regno di Giustiniano, dove si ha il declino di un uomo ormai sessantenne.
4. Il primo Codice giustinianeo (“Novus Iustinianus Codex”), a. 528-29
Nei primi mesi del regno di Giustiniano la cancelleria non svolgeva quasi nessuna attività.
Ma il 13 febbraio 528 con una costituzione “de novo codice componendo”, Giustiniano, rivolgendosi al Senato annuncia il suo primo “progetto giuridico”: cioè una raccolta di leges cioè di costituzioni imperiali.
- Lo scopo enunciato è quello di ridurre la lunghezza delle cause.
- L’imperatore si propone, con l’aiuto divino, di venire incontro ai bisogni della collettività.
Base della raccolta dovranno essere i 3 precedenti codici (Gregoriano, Ermogeniano, Teodosiano) integrati con la successiva legislazione imperiale.
La commissione incaricata di redigere il nuovo codice è composta da Giovanni (Cappadocia?) e da altri 6 eminenti funzionari o ex funzionari (tra cui anche Triboniano); da Teofilo e due “togati” cioè da due avvocati patrocinanti presso il tribunale supremo del prefetto del pretorio.
Prevale la componente burocratica e sono quasi assenti gli ambienti dell’università.
I compiti impartiti alla commissione sono sempre scopi utilistici: infatti viene consentita una serie di manipolazioni dei testi legislativi e soprattutto l’eliminazione delle praefationes e delle norme cadute in desuetudine.
Introduzione allo studio dell'età giustinianea
Alla commissione viene anche consentito di operare aggiunte e riduzioni, di mutare le stesse parole delle leges e di rendere più chiaro il senso.
Conferiti anche poteri di collocazione del materiale.
Viene confermato il valore generale delle costituzioni già prive di data nei codici o nelle raccolte antecedenti.
Emerge una specie di rispetto delle dimensioni originarie dei testi legislativi, ma si fa anche luce a un discorso nuovo e cioè si vuole arrivare ad una formulazione oggettiva e generale della norma si ha anche un tentativo di sistemazione razionale dei materiali.
L’opera “Const. summa rei publicae” fu portata a termine in poco più di un anno e così il 7 aprile del 529 fu pubblicato il nuovo codice, entrato poi in vigore il 16 aprile.
Importante da dire è che nel testo si affronta il tema del valore da attribuirsi alle costituzioni non comprese nel nuovo Codice: di esse si vieta l’utilizzazione giudiziale, ma si vieta anche l’utilizzo del vecchio testo delle leges.
Quindi la novità è il carattere di esclusività della nuova codificazione.
Per quanto riguarda il problema della conservazione, questo primo codice fu sostituito nel 534 da uno nuovo, la cui introduzione comportò il divieto di usare il Codice precedente.
Ciò che ci perviene dalla raccolta del 529 è l’indice, questo è stato possibile grazie al papiro di Ossirinco.
5. Il progetto della raccolta di iura (“Digesta seu Pandectae”) e la sua attuazione (a. 530-533)
Triboniano era divenuto Ministro della giustizia, uomo dotato di una forte personalità e che si occupò della preparazione giuridica, al quale si deve l’idea di una raccolta di iura.
I maggiori problemi riguardavano quel gruppo di costituzioni che prende il nome di quinquaginta decisiones.
Alcuni hanno considerato queste decisiones come lavori preparatori al Digesto, e da altri, invece, come prova della persistente ottica teodosiana nell’impegno degli iura.
Comunque i lavori del Digesto presero via ufficialmente con la “const. Deo auctore” del 530.
In questa costituzione, indirizzata a Triboniano, vengono indicati gli scopi della raccolta e fissate le direttive principali per l’attività dei compilatori.
- Il paragrafo introduttivo propone alcuni motivi di propaganda imperiale.
- Il 1° paragrafo entra in una tematica giuridica.
- Per la compilazione di quest’opera si fa pieno affidamento sulle capacità di Triboniano, come ci dice il 3° par.
- Il 4° par. è fondamentale per l’indicazione delle fonti della raccolta e del trattamento da riservare ai materiali prescelti.
- Il 5° par. si parla di una fase successiva dei lavori, cioè l’architettura dell’opera: sia con riferimento alla divisione dell’opera in libri e poi in titoli, sia all’ordinamento interno.
- Nel par. 6 i brani giurisprudenziali prescelti per il Digesto vengono assimilati alle costituzioni imperiali come voce dello stesso imperatore.
- Nel par. 7 dopo che si è attribuito un generale potere d’intervento sui materiali classici, vengono avvallati anche gli interventi compiuti sulle costituzioni riportate o citate dai giuristi (per cui il testo nuovo di queste costituzioni abroga o comunque prevale su quello originale).
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- I par. 8 e 9 precisano i rapporti di coesistenza fra Codice e Digesto, vietando fra di essi ogni antinomia e ripetizione.
- Il par. 10 ordina ai compilatori di omettere le leges in veteribus libris positae.
- Il par. 11 dice che tutto l’ordinamento giuridico riposa su questi due codices, uno di constitutiones e l’altro di iuris enucleati.
Negli ultimi paragrafi vi è il divieto di commentarii all’opera ultimata, per evitare un accumularsi di
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