Capitolo primo
Introduzione al diritto sindacale
1. Definizione del diritto sindacale
Il diritto sindacale è quella parte del diritto del lavoro che concerne il sistema di norme strumentali → poste dallo Stato o dalle organizzazioni dei lavoratori e imprenditori ⇓ nelle economie di mercato, disciplinano la dinamica del conflitto d’interessi derivante dall’ineguale distribuzione del potere nei processi produttivi.
Il diritto sindacale emerge e si evolve con la storia del movimento operaio, da dove scaturisce la contrapposizione tra capitale e lavoro → conseguenza della rivoluzione industriale ⇓ sviluppatosi nella seconda metà del XIX come manifestazione e regolamentazione dell’autonomia dei gruppi professionali.
Il diritto sindacale costituisce un fenomeno tipicamente moderno. Inizialmente si era ritenuto un diritto analogo al diritto autonomo dei gruppi professionali del Basso Medioevo. ⇓ Ma l’organizzazione della produzione e dello scambio erano molto diverse, in quanto nel Medioevo l’economia si strutturava attorno a gruppi professionali organizzati (le corporazioni mercantili o artigiane, cioè organizzazioni tra piccoli produttori artigiani e mercanti).
Una posizione analoga con quella del moderno operaio si aveva nella figura dell’apprendista, che restava subordinato al maestro per un certo periodo di tempo, finché non diventava anch’esso maestro.
Caratteristica fondamentale dell’organizzazione della vita produttiva nell’epoca moderna e della struttura sociale è il conflitto di interessi tra lavoratori e gli imprenditori da cui essi dipendono. ⇓ Posizione di preminenza, spetta il potere decisionale, contrastano e contengono l’organizzazione sindacale.
Il conflitto industriale → conflitto tra capitale e lavoro, può applicarsi anche nei settori produttivi diversi da quello industriale.
Il conflitto viene inquadrato come elemento della lotta di classe tra chi ha la proprietà dei mezzi di produzione e chi è obbligato a cedere la propria forza-lavoro, ma è un concetto che è stato ampliato ovvero ricomprende tutte le ipotesi di conflitto con l’autorità che viene esercitata nell’organizzazione del lavoro, qualunque sia il fine produttivo e qualunque sia il titolo di proprietà, pubblica o privata.
Il conflitto industriale è stato presente anche nel socialismo reale, ovvero paesi in cui la proprietà dei mezzi di produzione era collettivizzata 0.
Il conflitto industriale non è legato al dato giuridico formale del tipo contrattuale con il quale i lavoratori sono legati all’organizzazione, cioè il conflitto non si ha solo quando il contratto è di lavoro subordinato, anche quando sia di lavoro autonomo e anche quando sia di società.
Inoltre, si deve dire che il conflitto industriale può avere valenze politiche ed istituzionali diverse ed assumere i caratteri tipici della tradizionale lotta di classe ed il diritto sindacale può essere penetrato da ispirazioni e motivi ideologici e politici diversi.
2. Diritto sindacale e relazioni industriali
Gli studi sindacali hanno lo stesso oggetto della disciplina che ha preso il nome di relazioni industriali, nata e sviluppatasi nei paesi anglosassoni. ⇓ Studi fatti da sociologi, economisti ma anche giuristi.
Punto focale delle relazioni industriali è il sistema di relazioni industriali, sottosistema che indica l’insieme dei rapporti che si svolgono fra tre soggetti: i sindacati dei lavoratori, gli imprenditori e le loro associazioni, e i poteri pubblici, che attraverso processi e metodi diversi, contratto collettivo e legge, producono un sistema di norme volte a regolare i rapporti individuali e collettivi di lavoro.
Materia di studio delle relazioni industriali è il contesto normativo dei rapporti tra interessi organizzati.
3. L’effettività nel diritto sindacale
Il diritto sindacale fa parte della scienza giuridica. ⇓ In esso il profilo della effettività della norma assume una rilevanza primaria, in quanto il diritto sindacale poggia la sua effettività sulla costanza del consenso sociale e dell’opera di mediazione politica, che contribuisce a dare ad esso stabilità e continuità.
⇓ Questo suo aspetto presenta analogie con il diritto internazionale e con il modo di operare delle organizzazioni nei conflitti fra Stati: la loro inflizione o esecuzione passa attraverso una mediazione politica.
4. Astensione legislativa e ruolo della dottrina
Dopo l’abrogazione dell’ordinamento corporativo e l’emanazione della Costituzione, 1948, che introdusse principi fondamentali quali la libertà sindacale, Art. 39 Cost., e il diritto di sciopero, Art. 40 Cost., per circa vent’anni il legislatore ordinario si è astenuto dall’intervenire in materia di rapporti sindacali. ⇓ Finché fu emanata la legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero lo Statuto dei lavoratori, contenente norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro. 1
Dopo altri vent’anni fu emanata la legge 12 giugno 1990 n. 146, sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, frutto di un’intensa attività di sistemazione e di razionalizzazione svolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
La dottrina e la giurisprudenza ancora oggi influenzano la produzione legislativa avvalendosi di strumenti come quelli forniti dal diritto civile.
Così abbiamo un grosso problema interpretativo in quanto l’interprete arriva a una serie di opzioni in base a valutazioni di carattere generale, la così detta politica di diritto.
5. L’ordinamento intersindacale
Il sistema di relazioni industriali è quella sezione del sistema sociale generale formata dalle interazioni tra imprenditori, organizzazioni dei lavoratori e pubblici poteri. ⇓ Studiato dal punto di vista sociologico, economico, politologico e di psicologia sociale, ma anche dal punto di vista giuridico-normativo: le relazioni industriali sono dotate di una relativa stabilità, sia soggettiva sia oggettiva, e di una relativa autonomia da altri settori della vita sociale.
Queste sono le caratteristiche di un’istituzione in quanto ad ogni istituzione corrisponde un ordinamento giuridico, quindi: le relazioni industriali sono rette da un ordinamento che si è chiamato intersindacale.
Ordinamento intersindacale → ci consente di capire le costanti di comportamento tipiche di ciascun sistema di relazioni industriali come effetto dell’applicazione di norme proprie del sistema di relazioni industriali.
Dobbiamo dire che può accadere che la stessa materia sia regolata sia da norme dell’ordinamento statale, sia da norme dell’ordinamento sindacale. ⇓ Quando le norme non coincidono si parla di conflitto di lealtà, che rende ineffettiva la norma dell’uno o dell’altro ordinamento, nonostante la sua validità per l’ordinamento cui appartiene.
Al contrario può anche accadere che non siano in conflitto, ne è un esempio il contratto collettivo che è per l’ordinamento giuridico dello Stato, un contratto regolato dal Titolo II del Libro IV del codice civile. Nell’ambito delle relazioni industriali e dell’ordinamento intersindacale è un atto fondamentale che regola i rapporti tra imprenditori e sindacati ed assolve alla stessa funzione di normazione astratta e generale che la legge svolge nell’ordinamento statuale.
La nozione di ordinamento intersindacale svolge una funzione conoscitiva: senza di essa la parte più significativa della dinamica delle relazioni sindacali non sarebbe conoscibile dal punto di vista giuridico. ⇓ Ordinamento che non è chiuso ma interagisce con l’ordinamento giuridico statale, svolgendo una funzione di fattore di rinnovamento dell’ordinamento giuridico statale.
Lo studio del diritto sindacale riguarda sia gli istituti rilevanti per l’ordinamento statale ma anche quelli che hanno una qualificazione diversa nell’ambito dei due ordinamenti. 2
6. Il ruolo della giurisprudenza
Un ruolo importante nella formazione del diritto sindacale è stato svolto dalla giurisprudenza.
Negli ordinamenti civil law, la legge non costituisce una fonte di diritto obiettivo, non avendo il precedente autorità vincolante, ma la giurisprudenza ha espresso indirizzi interpretativi che sono state componenti essenziali di diritto sindacale, soprattutto quando il legislatore lasciava lacune.
Prima dello Statuto dei lavoratori, fu la giurisprudenza e la dottrina a costruire lo scheletro del diritto sindacale liberato dal periodo corporativo.
7. Il diritto dell’Unione europea
I sistemi di relazioni industriali stentano ad avere una dimensione sovranazionale. ⇓ Questo ha portato a una indifferenza del diritto comunitario per il diritto sindacale, che trova la sua formale espressione nell’art. 153.5 TFUE → questo esclude dalla competenza comunitaria alcuni aspetti fondamentali come il diritto di associazione, lo sciopero e la serrata, che rimangono nella competenza degli Stati membri.
Nel 2004 si sono aggiunti all’Unione europea 12 nuovi paesi tutti con sistemi economici più deboli e con trattamenti retributivi e normativi dei lavoratori peggiori rispetto agli altri paesi. Questo ha creato una tendenza delle imprese ad utilizzare le differenti condizioni dei mercati del lavoro per una concorrenza al ribasso, il così detto dumping sociale.
⇓ I tentativi delle organizzazioni sindacali e degli Stati di impedire o ostacolare questo processo ha trovato un freno dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha affermato che il loro esercizio va bilanciato con le libertà economiche.
Comunque il diritto sindacale, oggi, non può prescindere dal diritto comunitario.
8. Le regole del conflitto e il problema della loro stabilità
L’esigenza di regole formalizzate non era molto avvertita quando la rappresentanza dei lavoratori era in mano alle tre grandi Confederazioni, CGIL, UIL, CISL, perché la mediazione e il controllo era sufficiente a garantire il rispetto del nucleo essenziale di regole, non scritte, proprie di ogni sistema di relazioni industriali.
Il problema della formalizzazione delle regole sorse alla fine degli anni ‘70 fino agli anni ’90. ⇓ Durante questi anni l’egemonia delle Confederazioni è stata insidiata dall’insorgere di sindacati autonomi e di gruppi di militanti animati da una forte coscienza dei propri interessi, i cobas.
Inoltre, le grandi Confederazioni erano sempre meno diverse ma all’interno si presentano, sempre più, come centro di mediazione tra interessi di gruppi diversi, a volte in competizione.
La necessità di rinnovare le ragioni di compattezza, interne ed esterne, trovano due problemi:
- Il problema della rappresentanza, ovvero del rapporto tra sindacato e la totalità del gruppo professionale di riferimento. 3
- Il problema dei rapporti tra base e vertice, tra aderenti e dirigenti.
Problemi che si intrecciano con il dilemma tra democrazia rappresentativa, elezione dei dirigenti, e democrazia diretta, assemblee, referendum. ⇓
La CGIL privilegia l’autonomia della base, sindacato-movimento, cioè composta dagli iscritti e dall’intero gruppo professionale di riferimento.
La CISL privilegia il dato organizzativo, sindacato-associazione o istituzione. ⇓ Ritiene sinonimi democrazia sindacale e democrazia dell’associazione.
Un importante contributo a queste problematiche fu dato dal Protocollo del 23 luglio 1993, che individuò con precisione i soggetti titolari dei poteri di rappresentanza e l’architettura del sistema di contrattazione collettiva.
Capitolo secondo
La libertà sindacale
1. Il principio costituzionale della libertà sindacale
Il principio giuridico fondamentale sul quale poggia il sistema di diritto sindacale è contenuto nel primo comma dell’art. 39 della Costituzione, dove si stabilisce che l’organizzazione sindacale è libera.
⇓ Principio contrapposto a quello del sistema corporativo fascista, il quale inquadrando le organizzazioni sindacali nello Stato e sottoponendole a controlli rigidi, prevedeva un sistema di composizione degli interessi collettivi diverso da una libera, diretta e attiva partecipazione dei soggetti interessati.
L’ordinamento corporativo fu istituito dal regime fascista con la legge 3 aprile 1926, n. 563.
Questa pretendeva il sindacato unico, che con il riconoscimento diventava persona giuridica di diritto pubblico e quindi posta sotto il controllo dello Stato, inoltre le venivano riconosciuti poteri sia nei confronti degli iscritti sia nei confronti dei non iscritti.
Il sindacato riconosciuto aveva la rappresentanza legale di tutti i componenti della categoria, da ciò ne deriva l’efficacia erga omnes del contratto collettivo.
Il legislatore fascista configurò come reato la serrata e lo sciopero.
Con la legge 5 febbraio 1934 n. 163 furono istituite le corporazioni, enti di diritto pubblico di rango superiore, che, riunendo al proprio interno le associazioni sindacali, dovevano realizzare un’armonica composizione.
L’ordinamento corporativo fu soppresso con r.d.l. 9 agosto 1943, n. 72.
Nel nostro ordinamento democratico viene riconosciuta la facoltà di coalizzarsi, nell’esercizio della propria autonomia, scegliendo i mezzi più congrui a tale fine.
Il diritto di organizzarsi liberamente si esplica come diritto soggettivo pubblico di libertà, limitando lo Stato e inoltre si esplica, anche, come diritto che opera nei rapporti intersoggettivi privati. 4 ⇓ In quanto, capita più spesso una manomissione della libertà sindacale nei rapporti tra lavoratori e datore di lavoro.
Al fine di garantire l’effettività della norma, il legislatore ordinario avvertì la necessità, con lo Statuto dei lavoratori del 1970, di consolidare il principio di libertà sindacale nei rapporti interprivati.
2. La libertà di organizzazione sindacale
Confronto tra l’art. 39 comma 1 e l’art. 18 Cost.:
- Il riconoscimento della libertà di associazione contenuto nell’art. 18 viene meno quando l’associazione persegue fini vietati dalla legge penale. ⇓ Il fine sindacale è riconosciuto come lecito dall’art. 39 e non può essere vietato da una legge penale ordinaria.
- L’art. 39 utilizza il termine “organizzazione”, l’art. 18 usa il termine “associazione”. Questo diverso utilizzo implica una nozione più ampia del fenomeno sindacale, comprendendo anche forme organizzative diverse da quella associativa.
Il termine sindacale può essere inteso sotto due profili:
- Teologico → è sindacale un atto o un’attività diretti all’autotutela di interessi connessi a relazioni giuridiche in cui sia dedotta l’attività di lavoro.
- Strumentale → la qualificazione sindacale presuppone un’aggregazione di soggetti. ⇓ Quindi è considerata attività sindacale anche quella svolta da un solo individuo per promuovere la costituzione di un’attività sindacale, anche se la fattispecie sindacale contemplata dalla Costituzione è quella in forma collettiva, che coinvolge una pluralità di soggetti.
3. La normativa dell’Unione europea
L’ordinamento dell’Unione europea, detta una normativa ampia e ricca in materia di rapporti economici e commerciali, meno ampia sui rapporti di lavoro.
In materia di rapporti collettivi di lavoro si caratterizza per una grave insufficienza.
La Carta dei diritti fondamentali, sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000, contempla la libertà sindacale ma come semplice libertà di associazione.
L’art. 153.5 TFUE escluse la libertà sindacale dalla competenza europea: su di essa gli organi dell’Unione non possono assumere alcuna decisione giuridicamente vincolante.
Sono numerose le norme europee che riconoscono le organizzazioni sindacali, ai quali attribuiscono un ruolo nella dinamica del relativo ordinamento o degli ordinamenti degli Stati membri:
- L’istituzione del Comitato economico e sociale, rappresentativo delle parti sociali e ha funzioni consultive.
- “Il dialogo sociale”.
- Il riconoscimento che l’attuazione delle direttive può essere affidata agli Stati membri, alla contrattazione collettiva.
- La garanzia dei diritti all’informazione e alla consultazione dei lavoratori. 5
- I rinvii alle prassi nazionali che numerose direttive fanno per la determinazione delle modalità applicative ovvero si fa rinvio a contratti o accordi collettivi.
L’esclusione dell’Unione europea nella libertà sindacale appare una cattiva applicazione del principio di sussidiarietà: l’Unione interviene “soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri”. ⇓ Quindi è stato ritenuto sufficiente solo il riconoscimento della libertà sindacale, ma si tratta di un riconoscimento solo indiretto del principio di libertà sindacale.
4. La libertà sindacale nelle convenzioni internazionali
La libertà sindacale è anche oggetto di numerose norme di diritto internazionali, quali le
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