Cap. 1, pag. 1
Ordinamento
Ordinamento: insieme di norme rivolte alla pluralità, oggettività organizzata.
Soggetti dell'ordinamento
- Persone - fisiche (anche prive di capacità di agire)
- Enti - persone giuridiche (assoc. aziende)
- Collettività o popolo
Capacità giuridica: diritti, doveri, facoltà, ecc. riconosciuti dall'ordinamento.
Capacità di agire: compiere attività rilevanti per il diritto (maggiore età -> morte).
Strumentale - risolvibilità ad introduzione od invalidazione.
Meta-norma
Meta-norma: sulla rilevazione o introduzione, modificazione, nascita e permanenza di una norma.
Annullamento e disapplicazione.
Parte 2
Enunciati linguistici prescrittivi o dispositivi (diversi da commi e articoli).
Significato attribuito all'enunciato prescrittivo dotato di valore autonomo (disposizione).
Definizione norma -> interpretazione della disposizione (giurisprudenza esemplare no. 10/14).
Interpretazione
- Letterale - senso verbale delle parole senza riferimenti esterni
- Sull'intenzione del legislatore (dati oggettivi - non soggettiva del giudice)
- Sistematica (vicina al testo nel contesto normativo)
- Evolutiva (riferimento alle contingenze storiche economiche e sociali)
- Adeguatrice (adegua l'enunciato ad una norma superiore)
Parte 3
Norma giuridica:
- Esercitina e soggettiva (a differenza di quella morale)
- Coercibile -> sanzione
- Bilaterale (diritti e obblighi)
Cap. I, pag. 1
Ordinamento
(Ordinamento -> ordine in sé nel sociale, insieme di norme rivolte alla plurim soggettività organizzativa -> diritti soggettivi.
Soggetti dell'ordinamento
- Persone - fisiche (anche prive di capacità di agire)
- Enti - persone giuridiche (associazioni)
- Collettività e popolo
Capacità giuridica: diritti, doveri, facoltà, ecc. riconosciuti dall'ordinamento.
Capacità di agire: compiere attività rilevanti per il diritto (maggiore età - morte) -> limitata o esclusa relativamente ad interazioni di invalidazione.
Meta-norma
Meta-norma -> norme sulla normazione degli ordinamenti: nascita e permanenza di una norma.
La norma rispetto dall’ordinamento) è “in senso forte” l’insieme escluso dall’ordinamento.
Annullamento o disapplicazione.
Nullità o inesistenza.
Pag. 2
Enunciati linguistici prescrittivi -> disposizione (diverso da comma e articoli).
Significato attribuito all’enunciato prescrittivo dotato di valore autonomo (disposizione).
Definizione norma -> interpretazione della disposizione (singolo enunciato n. 1041).
Interpretazione
- Letterale (senso palese delle parole senza riferimenti effetti tentali)
- Sull’intenzione del legislatore (fatti costitutivi o non soggetti del fino)
- Sistematica (inserita del testo nel contesto normativo)
- Evolutiva (riferimento alle circostanze storiche economiche sociali)
- Adeguatrice (adatta l’enunciato ad una norma superiore)
Interpretazione autentica legislazione: interpreta una legge preesistente attraverso una nuova legge (con efficacia vincolante e retroattiva).
Pag. 3
Norma giuridica
- Eteronoma e soggettiva (a differenza di quella morale)
- Coercibile -> sanzione
- Bilaterale (diritti e obblighi)
- - - - Giuridico
- Generale (indeterminatezza a priori del destinatario)
- Astratta (la norma astratta trova infinite applicazioni concrete ➔ ripetibilità)
Sono tutti caratteri tipici, ma non essenziali.
36, pag. 4
Analitici dell'ordinamento
Analitici dell'ordinamento (esso si ispira ad esse senza mai realizzarle ragionevolmente):
Coerenza = inesistenza di autonomie che possano essere il titolo-titolo (è "vietato fumare" ↔ "è vietato fumare, pena interdizione patrizia" ↔ "vietato fumare pipa e sigaro" = "vietato fumare sigaretta, e viceversa, e forbice fattoriale") + parvenza fumare (= "vietato fumare il sigaro").
(Critica per ridotta autonomia riportare titolo-titolo).
- Cronologico (la norma recente prevale a quella precedente) ↔ analogico (la disposizione alla norma precedente; dell'attinzione dell'efficacia temporale con effetti retroattivi)
- Specialità (la norma speciale si prevale a quella generale) ↔ gerarchia (funziona norma fonte suppurice = quella di posizione non è immediata ➔ semplificazione, annullamento con testate strutturali)
- Competenza (norma posta dalla fonte impositrice, assegnata da sorrisso e superiore in fisiche inferiore)
Inapplicabilità di nessun criterio ➔ lacuna.
Contemporaneità di applicabilità dei suoi criteri ➔ incoerenza meta-normativa.
L'forma applicando un ordine: 1° competenza, 2° gerarchica; 3° specialità; 4° cronologico.
Completezza = mancanza di lacune (punto di equilibrio tra sovrabbondanza e carenza di norme).
Autonomia necessaria nella potestà, sua esistenza, della decisione anche in caso di lacuna.
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