Concetti Chiave
- Il potere militare è subordinato a quello civile, garantendo un carattere apolitico delle forze armate e la loro funzione esecutiva.
- Il potere politico ha la facoltà di stabilire i principi che regolano la costituzione militare, evidenziando il controllo civile sulle forze armate.
- Le forze armate possono intervenire solo su richiesta del potere politico, sottolineando la loro natura esecutiva e il divieto di comando diretto da parte degli organi costituzionali.
- La struttura delle forze armate è organizzata dallo stato liberale, con separazione tra esercito, marina, aeronautica e forze di polizia, evitando milizie locali o di parte.
- Viene distinta la milizia, con partecipazione diretta dei cittadini, dalla nazione armata, che prevede un esercito permanente conforme ai principi costituzionali.
Subordinazione del potere militare
Dalla subordinazione del potere militare a quello civile derivano:
- il carattere apolitico delle forze armate (impossibilità di partecipazione diretta alla formazione delle scelte politiche; carattere meramente esecutivo)
- la facoltà del potere politico di scegliere i principi regolatori della costituzione militare
- la possibilità di intervento della forza armata unicamente su richiesta del potere politico (specificazione della natura meramente esecutiva dei poteri militari)
- il divieto di comando effettivo delle forze armate per gli organi costituzionali (specificazione della separazione fra organi politici e tecnico-esecutivi; non ingerenza del politico nella definizione e nell’attuazione dei procedimenti relativi al comando militare. Concretamente si tratta del divieto per il Capo dello stato, e per tutti gli altri organi costituzionali, di comando diretto della forza militare. Tale divieto non è presente nell’ordinamento americano, in cui la Costituzione USA attribuisce al Presidente il ruolo di capo dell’esercito).
Organizzazione delle forze armate
-la fissazione dei principi organizzativi della forza militare da parte dello stato liberale (unicità della forza armata statale e divieto di milizie di parte o locali; separazione fra forza armata a tutela della sicurezza nei rapporti internazionali –esercito- e forza armata per la tutela della sicurezza interna –polizia-; separazione delle forze armate in esercito, marina militare, aeronautica militare; separazione delle forze di polizia in corpi separati ma interdipendenti. )
Distinzione fra milizia (partecipazione diretta del cittadino all’attività di difesa e procedimenti elettivi per l’organizzazione delle forze armate. Obbligo prolungato per il cittadino, ma funzionamento intermittente a seconda dell’effettiva necessità), nazione armata (esercito permanente organizzato secondo principi compatibili con quelli della comunità nazionale e esercito permanente contemporaneo (conforme ai principi costituzionali, la cui gestione è affidata a organi responsabili anche delle scelte politiche di organizzazione ).
Domande da interrogazione
- Qual è il significato della subordinazione del potere militare a quello civile?
- Quali sono le principali caratteristiche dell'organizzazione delle forze armate in uno stato liberale?
- Come si differenziano milizia e nazione armata secondo il testo?
La subordinazione del potere militare a quello civile implica che le forze armate devono mantenere un carattere apolitico, non partecipando direttamente alla formazione delle scelte politiche e agendo esclusivamente in modo esecutivo, come indicato nel testo.
Le forze armate devono essere uniche e statali, con divieto di milizie locali, e devono essere separate in esercito, marina e aeronautica, oltre a una distinzione tra forze armate per la sicurezza interna e quelle per la sicurezza internazionale, come descritto nel testo.
La milizia implica la partecipazione diretta dei cittadini nella difesa e un'organizzazione elettiva intermittente, mentre la nazione armata si riferisce a un esercito permanente organizzato secondo principi costituzionali, gestito da organi responsabili delle scelte politiche, come evidenziato nel testo.