Concetti Chiave
- Il concorso di persone richiede almeno due soggetti, anche se uno di essi è inimputabile per difetti di dolo.
- Gli aggravamenti di pena si applicano anche se uno dei partecipanti al reato non è imputabile o punibile, secondo l'articolo 112.
- Una persona non è punibile se commette un reato sotto costrizione fisica, come stabilito dall'articolo 46.
- Le regole sulla competenza territoriale prevedono che, in generale, il giudice competente sia quello del luogo di residenza o domicilio del convenuto.
- Se il convenuto non ha legami con il territorio italiano, il giudice competente è quello del luogo di residenza dell'attore.
Requisiti del concorso di persone
4 requisiti strutturali del concorso di persone.
Il più importante: pluralità di agenti → sono necessari e sufficienti almeno due soggetti. Si ha concorso in caso di realizzazione collettiva di un reato realizzabile anche monosoggettivamente. Il concorso si configura anche qualora uno dei concorrenti sia inimputabile per ragioni inerenti alla sua persona, ad esempio per difetto di dolo.
Infatti → l’art. 112 stabilisce che «gli aggravamenti di pena si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile».
Inoltre, l’art. 119, comma 10, stabilisce che «le circostanze soggettive, le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato, hanno effetto soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono».
Ipotesi di concorso di persone:
- costringimento fisico a commettere un reato
Art. 46 → non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.
In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza;
- reato commesso per un errore determinato dall’altrui inganno
Art. 48 → le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo;
- determinazione in altri dello stato di incapacità allo scopo di far commettere un reato.
Competenza territoriale dei giudici
Dopo aver individuato il giudice competente per materia e valore, si individua fra i giudici dello stesso tipo chi ha territorialmente la competenza per la controversia.
È il criterio meno importante, che nel tempo perde rilievo.
Le regole sulla competenza territoriale sono articolate:
- in generale è competente il giudice del luogo ove il convenuto ha la residenza o il domicilio (eventualmente la mera dimora), essendo il convenuto a subire l’iniziativa giudiziaria merita di essere maggiormente garantito;
- criterio residuale, se il convenuto non ha legami con nessun luogo del territorio italiano e la giurisdizione è italiana: giudice del luogo ove risiede l’attore;
- Se il convenuto è persona giuridica/ associazione non riconosciuta: giudice del luogo della sede (legale, amministrativa e operativa).
Art. 18 C.P.C. → foro generale delle persone fisiche
Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.
Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nello Stato o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore.
Domande da interrogazione
- Qual è il requisito fondamentale per il concorso di persone?
- Cosa prevede l'articolo 46 riguardo al costringimento fisico?
- Come si determina la competenza territoriale dei giudici?
- Qual è il criterio per le persone giuridiche riguardo alla competenza territoriale?
Il requisito fondamentale è la pluralità di agenti, poiché sono necessari e sufficienti almeno due soggetti per configurare il concorso, anche se uno dei concorrenti è inimputabile (art. 112).
L'articolo 46 stabilisce che non è punibile chi commette un reato per essere stato costretto da altri mediante violenza fisica, e in tal caso risponde l'autore della violenza.
La competenza territoriale si determina in generale secondo il luogo di residenza o domicilio del convenuto; se non ha legami con il territorio italiano, si considera il luogo di residenza dell'attore (art. 18 C.P.C.).
Per le persone giuridiche o associazioni non riconosciute, è competente il giudice del luogo della loro sede legale, amministrativa e operativa.