Estratto del documento

Periodi del diritto secondo il giurista

Dal punto di vista del giurista il diritto si divide in diversi periodi.

Età tardo-antica

Prima fase. Due grandi avvenimenti: le due massime eredità che riceviamo da quell’età. Quest’età si svolge nei secoli 3°-4°-5° d.C. Dura quindi dal III secolo fino all’inizio del medioevo (476 d.C., caduta dell’impero Romano d’Occidente).

Età medievale

La seconda fase è quella dell’età medievale.

Il 5° e 6° secolo sono anche i primi secoli dell’alto medioevo.

Il primo/alto medioevo finisce nell’11° secolo (476 d.C. – XI secolo).

Il basso/secondo medioevo inizia nel 12° secolo (inizia nel 1100 e termina nel 1400).

Per i giuristi europei il 12° secolo è fondamentale perché sono successi importanti avvenimenti: è nato l’attuale modo di studiare il diritto, è nata la prima università del mondo europeo nel campo del diritto (Alma Mater di Bologna). I giovani studiano il diritto in università. Inoltre, nasce il common law inglese.

1300-1400 → tardo medioevo.

Età moderna

Con il termine dell’età medievale inizia l’età moderna. Il secolo di passaggio è il 1400.

Secoli età moderna: 1500-1600-1700 (per convenzione la si fa iniziare con la scoperta dell’America nel 1492). Il 1700 è un altro secolo del diritto molto affascinante e diverso dal 1100. Sono due secoli di transizione. Chi vive quei secoli, vive in una età di incertezza. Per lo storico tutto ciò è affascinante e suggestivo. Il 1700 è l’età delle riforme; è l’età dell’illuminismo. Tra la fine del 700 e i primi anni 800 accadde un fatto epocale che segna il destino dell’Europa continentale (Francia, Italia, Spagna, Germania, Olanda, Belgio) che cambiano regime giuridico. Solo l’Inghilterra non ha vissuto la cesura (non l’hanno abbandonata ma solo riformata).

Codificazioni.

L’800 è l’anno delle codificazioni. È stato abbattuto il sistema giuridico medievale chiamato “diritto comune” e su cui è basata la tradizione giuridica occidentale europea. Si è passati ad un altro sistema giuridico.

Il sistema del diritto comune è vissuto dal 1100 al 1700.

Il sistema dei codici vige dal 1800. Antico regime.

L’età moderna viene chiamata anche antico regime (ancienne régime).

Età contemporanea

Età contemporanea → 1800-1900 e ora. Si apre con la rivoluzione francese e che nel campo del diritto è segnata dal fenomeno delle codificazioni.

Gli storici dividono l’800 dal 900. Il 1900 è il secolo più cupo e drammatico della storia. La fine del secolo si vive in un clima di passaggio.

Diritto comune e lingua latina

Diritto comune.

Il 12° secolo è quello del diritto comune (ius communi). La lingua parlata è il latino, fino al 1700, ed è una lingua che a partire dal 1500 è sostituita dalle lingue nazionali nelle scritture giuridiche. Il latino apriva delle possibilità di conoscenze infinite (Es: la scuola universitaria si basa sull’uso della lingua latina). Nell’università del 12° secolo le classi erano internazionali, era una sorta di classe Erasmus, in cui sono presenti ragazzi di nazionalità diverse. Tra ragazzi della stessa nazione si parlava la propria lingua nazionale, mentre, tra ragazzi di nazionalità diverse si parlava il latino.

Il diritto non è solo legge e non è nemmeno un dato astratto, ma il prodotto di un pensiero e di una società. Il diritto segue l’evoluzione della società, delle istituzioni, della religione, dell’economia: il diritto è lo specchio di una società, è elemento distintivo di una civiltà.

Il diritto non è un dato astratto ma relativo: è un prodotto storico. Come tale, è sempre soggetto a mutamento, anche se presenta delle costanti.

Ogni periodo storico è un insieme di regole tramandate e regole nuove.

L’insieme di diritto nuovo e diritto antico nei sistemi giuridici attuali sta cambiando.

Un tempo, le norme antiche, provenienti dal passato, erano molto più numerose. Oggi invece stanno aumentando le norme nuove.

L’eredità dell’età tardo-antica

Nel diritto tardo antico le leges sono le costituzioni imperiali, in contrapposizione con gli iura, che sono i frammenti giurisprudenziali.

Leges e iura ad un certo momento vengono raccolte in codici. La parola codice significa libro. Il codice moderno, dal settecento in poi, è un libro di leggi.

Accanto alle leges, agli iura, alle consuetudini, troviamo i “canones”. I canoni sono una nuova fonte del diritto nata nell’età tardo-antico. Sono il primo nucleo di una fonte importantissima nel medioevo: il diritto canonico.

L’eredità dell’età tardo antica → libri di Giustiniano (leges e iura) e il cristianesimo (diritto canonico).

Cose che si sono trasmesse all’alto medioevo → il diritto romano e il diritto canonico. Sono la concezione dell’impero e la chiesa cristiana-cattolica.

Nel 1517 un monaco, Lutero, con il martello affigge le tesi protestanti e nasce la religione protestante con particolari effetti sul diritto.

La religione è onnipresente nella società medievale. Questa presenza inizia a manifestarsi nell’età tardoantica. La chiesa si confronta con l’impero romano (quindi con l’imperatore e il suo diritto).

Roma è ancora un impero (che non è un regno. Il regno è un’entità territoriale specifica). L’impero è un concetto universale. Basta pensare alla cristianità. Il papa è a capo della cristianità. Il potere generale e universale è quello dell’imperatore. L’imperatore comanda su tutti. I re comandano nel loro specifico territorio.

L’imperatore romano, oltre a comandare ovunque, è caratterizzato da una mentalità moderna. I poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario) sono a capo di soggetti differenti.

L’imperatore romano è caratterizzato da una concentrazione di poteri (amministrativo, legislativo e giudiziario). Non esercita proprio tutti i poteri in quanto ci sono i suoi delegati.

Iura e leges

Il sistema giuridico tardoantico si regge sul binomio Iura leges.

Le leges sono le costituzioni imperiali, cioè le leggi emanate direttamente dall’imperatore. Esse sono espressione diretta della sua volontà. Esistono diverse specie, tra cui: gli editti (costituzioni generali che riguardano tutti i sudditi e sono emanate per essere applicate ovunque) e i rescritti (le risposte date dal sovrano a questioni, domande e problemi sollevati da funzionari imperiali o privati cittadini, che chiedono all’imperatore come risolvere specifici problemi di carattere giuridico). Non c’è un libro che le contenga e quindi i giuristi se le procurano ma non attraverso un libro che le raccolga tutte.

Gli iura sono le opinioni della giurisprudenza romana (dottrina: interpretazione e decisioni dei giureconsulti romani). Sono, quindi, dei principi giuridici elaborati dalla giurisprudenza, cioè dai giudici e dai giuristi per risolvere delle controversie, delle liti fra i cittadini. Fino a Giustiniano non c’è un libro che li contenga tutti ma con il tempo i giuristi possono andare a leggerseli in biblioteca. Iura quantitativamente sono molto più numerose delle leges.

Nell’età tardoantica si verifica la razionalizzazione del sistema giuridico. Un imperatore, Teodosio II, introduce una novità. Progetta un libro delle leges e nel 438 pubblica una raccolta di Leges: “codice Teodosiano”. Però non riesce a fare un libro degli iura in quanto erano ingenti.

Si allegava una legge dell’imperatore o l’opinione di un giurista. Si cita e si allega davanti al giudice → es. “come dice Paolo…”. Si citavano i testi. Teodosio fa un libro di leges e l’imperatore li pesca da lì, a differenza degli iura che si trovano in biblioteca.

Nel 426, all’imperatore d’Occidente, Valentiniano III, viene in mente di fare una legge, “legge delle citazioni”, indirizzata al Senato di Roma, che dice: per mettere ordine negli iura consentiamo d’ora in avanti agli avvocati di citare in giudizio solo le opinioni di 5 giuristi tra cui Papiniano, Paolo, Gaio, Ulpiano e Modestino. Se c’è discordia di opinioni prevarrà quella maggioritaria. Se ci sono opinioni discordi pari prevale l’opinione di Papiniano, se c’è. Sennò sarà il giudice a scegliere.

Teodosio, che non era riuscito a fare il libro degli iura, nel suo libro delle leges mette questa legge.

La compilazione di Giustiniano

Il compito di portare a termine l’impresa lo porterà avanti Giustiniano 100 anni dopo e riesce a concludere l’opera iniziata da Teodosio II. Progetta un libro delle leges “codice di Giustiniano”, progetta il manuale per gli studenti di diritto “Istituzioni” ed infine progetta il libro degli iura “Digesto” (o Pandette in greco).

Le istituzioni, il digesto e il codice sono scritte in latino. Inoltre farà un altro libro delle leggi, le Novelle, scritte in greco. “Trasformo gli iura in leges”. Quando ha promulgato il Digesto ha detto: “come se fossero leggi promulgate da me”.

I giuristi medievali chiameranno il complesso della compilazione giustinianea leges.

Digesto (533) → opera che tocca tutti i rami del diritto. È l’opera più difficile in quanto la commissione incaricata di dover fare il digesto è stata autorizzata a leggere 2mila libri e poi ha fatto delle scelte scegliendo dei passi da ciascun libro. Il resto non contava più niente. È un’opera molto lunga.

Il digesto è diviso in 50 libri e quindi bisogna conoscere a memoria ciò che viene trattato in ciascun libro. Un passo del digesto viene scritto nel seguente modo: D. 9. 2. 4 (Digesto: Libro 9, Titolo 2 e Frammento 4). I frammenti sono tutti numerati e dopo il numero c’è l’autore del libro e del brano e viene scritto il libro da cui hanno preso il brano. Questo si chiama inscriptio (parole che indicano l’autore del brano e l’opera dalla quale è stata tratta). Se un frammento è tanto lungo, all’interno di esso mettono dei numeri per dividerlo in paragrafi.

Le modifiche non sono segnalate nel Digesto. Non sappiamo come hanno modificato i testi. I libri originali sono diventati storia e quindi non più consultati. Giustiniano vietava di consultare gli iura in originale. Da quel momento un avvocato doveva citare gli iura dal Digesto.

Alcuni dicono che Giustiniano, con la sua impresa, ha privato l’umanità di godere delle opere di tutti i giuristi romani.

La commissione che ha fatto il Digesto è stata presieduta da Triboniano, un ministro. L’imperatore Giustiniano aveva autorizzato la commissione a intervenire sulla forma e sui contenuti dei testi originali che venivano progressivamente raccolti, selezionati e sistemati.

Questa compilazione giustinianea è entrata in vigore solo in Italia perché Giustiniano la invia appunto all’Italia ed estende tutta la compilazione completa, convintissimo che Bisanzio avrebbe tenuto insieme anche l’occidente. L’occidente romano osservava le consuetudini e il codice teodosiano. Giustiniano non poteva immaginare che 10 anni dopo l’Italia sarebbe stata invasa dai popoli barbari, tra cui i Longobardi, che hanno distrutto l’Italia e cacciato le truppe di Bisanzio.

La chiesa e il suo diritto nell’età tardo-antica

L’altra grande protagonista dell’età tardo antica, oltre all’impero, fu la chiesa.

La chiesa nasce nell’impero romano. Una volta che Gesù è morto, e i suoi discepoli hanno continuato la predicazione, la chiesa si è data un suo diritto.

La chiesa inizialmente è stata perseguitata. Dopo secoli di persecuzioni la religione cattolica diventò un culto lecito e ammesso dallo stato.

L’editto di Milano del 313.

La prima riforma fu con l’editto di Milano del 313 (emesso da Costantino) in cui l’imperatore riconosce la religione cattolica in tutto l’impero. L’editto di Tessalonica.

Il culmine di questa ascesa del cristianesimo avviene nel 380, con l’editto di Tessalonica, quando la religione cattolica viene proclamata unica religione dell’impero da Teodosio I.

La chiesa aveva una sua organizzazione. C’è il vescovo di Roma, ci sono le diocesi e gli arcivescovi. Il vescovo di Roma, e cioè il papa, è supremo rispetto agli altri ma se la deve contendere con i vescovi di Antiochia, Costantinopoli e Alessandria. Con il tempo vince il vescovo di Roma.

Il diritto canonico diventa molto importante. La chiesa inizia a intensificare la produzione di diritto → diritto canonico.

Oggi il diritto canonico ha un rilievo limitato (laicità degli stati moderni).

Fino alla riforma protestante il soggetto di un regno è anche il fedele cristiano e di conseguenza il diritto della chiesa ha un’enorme importanza in tutto il campo del diritto. “Diritto divino”.

Il diritto canonico trovò la propria fonte primaria nelle sacre scritture, nella Bibbia e nei testi dei padri della chiesa (Sant’Ambrogio, Sant’Agostino…), ma si sviluppò poi nei secoli dell’età tardo antica anche attraverso fonti nuove come la legislazione conciliare, cioè le decisioni (canoni) emesse dai Concili (le grandi assemblee dei vescovi).

Altra fonte del diritto canonico sono le decretali pontificie e cioè provvedimenti scritti dal vescovo di Roma in cui rispondeva a specifici quesiti giuridici sollevati da varie autorità (in primo luogo da altri vescovi) oppure da privati cittadini, sia in merito a questioni ecclesiastiche e sia in merito a questioni non religiose. Sono delle risposte che il papa dà su richiesta di chiunque, anche laici.

Il papa fa e produce diritto attraverso queste risposte che scrive in un documento chiamato decretale.

Ultima fonte saranno le opere dei teologi, cioè dei grandi maestri della religione cattolica che studiano e interpretano le sacre scritture. La bibbia ha i suoi interpreti e le loro interpretazioni sono le fonti del diritto canonico.

Con il termine Leges, Giustiniano indica anche i frammenti giurisprudenziali inclusi nel Digesto. Giustiniano chiama Leges anche gli Iura. I libri giustinianei vengono chiamati “ius civile”, e cioè tutto il complesso del diritto romano giustinianeo.

Qualcuno chiama i libri di Giustiniano “Codex”.

Quando parliamo delle costituzioni imperiali parliamo di leggi imperiali. Quando parliamo di codice di Giustiniano, non parliamo di codice civile o penale. In latino questa parola designa un libro (non si srotolava come i papiri). Il secondo significato è: “raccolta di leggi”. Quando si parla di codificazioni si può usare questo termine a partire dal 1800.

Altre fonti del diritto

  • Diritto romano giustinianeo;
  • Libri delle leggi (essere giurista significa possedere il libro delle leggi);
  • Canoni (la chiesa, perseguitata e poi tollerata e resa religione esclusiva dell’impero, produce diritto);
  • Sacre scritture, Vangelo e Bibbia;
  • Parola degli interpreti delle sacre scritture (padri della chiesa: tutto ciò che hanno scritto costoro è diritto per la chiesa cattolica);
  • Canoni conciliari: delibere scritte delle assemblee dei vescovi. Si chiama diritto canonico il diritto della chiesa che comprende anche le decretali pontefice (risposte che il vescovo di Roma dà a chi gli sottopone un caso concreto). Queste decretali non sono leggi, non sono sentenze e nemmeno atti amministrativi. Sono una fonte del diritto particolare “sui generis”. Assomigliano molto a degli atti giurisdizionali;
  • Consuetudini: nell’età tardo antica è una forma importantissima. Esse possono essere tramandate a voce oppure messe per iscritto. La fonte della consuetudine è il popolo che vive in un determinato territorio e che osserva una regola di diritto per lungo tempo. La consuetudine proviene dal basso, dal popolo (al contrario della legge di Giustiniano che viene dall’alto. Giustiniano ha trasformato gli iura in leges. Si è appropriato di tutto il diritto romano antico facendo sì che una volta messo nel Digesto è come se l’avesse fatto lui, e quindi l’ha fatto calare dall’alto). Abbiamo un sistema giuridico che in parte cala dall’alto, ma dall’altra è prodotto spontaneamente dai cittadini (dal basso).

I giuristi del tempo dicevano “lex consuetudo” → rapporto tra legge e consuetudini (dialettica).

Ius vetus e Ius novum → rapporto tra diritto antico e diritto nuovo (dialettica molto importante).

Noi non utilizziamo più il diritto romano come diritto vigente. Il diritto giustinianeo non è più allegabile in giudizio. I giuristi europei hanno reciso il legame con il passato. Le dialettiche, i rapporti, sono sempre tra un antico e un nuovo. Il diritto del popolo è la consuetudine. Il diritto dei giuristi è in crisi negli ultimi secoli, come il diritto dei giudici.

Il diritto non è prodotto mai da sola una fonte. Il diritto ha una sua complessità e quindi non lo si può racchiudere in una sola legge.

Dall’impero romano ai regni barbarici

Nel 5° secolo d.C. (anni dal 1400 in avanti) → migrazioni barbariche.

Barbaro indica civiltà diverse dai romani. Migrazioni perché sono popoli che vivevano al confine (limes) dell’impero d’occidente e questi migrano, rompendo il confine. Questa migrazione di gruppi di persone comporta che nel 5° secolo si formino dei regni, cioè l’impero cede sotto ai popoli che in questa migrazione si stanziano in occidente in territori differenti.

Vi è uno stanziamento in Gallia di due popoli molto importanti. Nella Gallia sud-occidentale vi è il po

Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 117
Storia del diritto medievale e moderno Pag. 1 Storia del diritto medievale e moderno Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 117.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto medievale e moderno Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 117.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto medievale e moderno Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 117.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto medievale e moderno Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 117.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto medievale e moderno Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 117.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto medievale e moderno Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 117.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto medievale e moderno Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 117.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto medievale e moderno Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 117.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto medievale e moderno Pag. 41
1 su 117
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rosandim di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Chiodi Giovanni.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community