Un mondo nuovo, un cristianesimo nuovo: il divieto di riscuotere un interesse
Economia e religione
Per una definizione di usura
Le esplorazioni del ‘400 fanno sì che vi siano enormi mutamenti, sia sul piano economico sia su quello delle riflessioni. John Mair afferma che i nuovi impulsi provocati dalle scoperte geografiche devono costituire uno stimolo per un rinnovamento anche nell’ambito teologico. L’arcivescovo di Firenze Antonino considera con molta attenzione le condizioni concrete della vita dei cristiani, compreso di coloro che si dedicano ad attività commerciali.
Le riflessioni di questo tipo si trovano nelle idee francescane della ricchezza, che si lega all’analisi dei contesti economici e sociali, giungendo a sostenere la necessità di connettere il lucro individuale con il pubblico bene, nel quadro di comportamenti virtuosi. Bernardino da Siena consolida queste idee in difesa di una politica economica tipicamente cristiana. La tradizione ecclesiastica aveva perpetuato il principio aristotelico della sterilità del denaro, ma lo sviluppo dei commerci e un’economia sempre più mercantile costrinsero all’evoluzione del pensiero.
All’origine il termine latino usura non significava altro che l’uso di un bene, e per estensione i frutti derivanti dall’uso. La parola non aveva alcuna connotazione morale, tuttavia essa viene nel tempo a indicare quella forma specifica di usura che è l’usura lucratoria, cioè il profitto che si trae dal prestito del denaro e che veniva considerato illegittimo indipendentemente dalla sua quantità.
Il denaro è considerato il vino, il frumento: è un oggetto che si consuma con l’uso, è un oggetto il cui uso implica il consumo. Per questo si sosteneva che come questi beni, debba essere restituito esattamente nella stessa qualità e quantità. Inoltre si riteneva che all’atto del prestito la proprietà del denaro passasse dal mutuante al mutuatario, dal momento che proprietà e uso non possono essere distinti. La richiesta di un interesse era considerata illecita perché il mutuante avrebbe preteso un guadagno su un bene che non risultava più in suo possesso.
Un cristianesimo nuovo: dilemmi della coscienza
Tommaso d’Aquino attribuiva grande importanza alle capacità creative dell’uomo. L’uomo è creato da Dio a propria immagine e somiglianza e da lui ha ricevuto il potere di “dare il nome” agli elementi della realtà. L’uomo è quindi dotato di ragione, intelligenza, volontà, amore, capacità creatrice. Tutte queste caratteristiche confluiscono nel compito dell’uomo: avere un dominium sulla realtà stessa, tipica dell’uomo libero. Questo dominium ha come scopi la realizzazione personale, il rispetto della realtà e la finalizzazione corretta dei propri atti.
La Seconda Scolastica riprende le tematiche tomiste inserendole nel nuovo contesto: sul piano religioso costituisce il tentativo di elaborare un sistema organico di pensiero cattolico per rispondere alla Riforma.
In quest’epoca frequente è la ricerca di una sintesi fra la tradizione medievale e le correnti umanistiche, come testimonia la devotio moderna. Essa propone ai cristiani una religiosità interiore, personale, modellata sulla imitazione di Cristo. È proprio questa personalizzazione del fatto religioso che accomuna protestanti e cattolici. Vi sono, negli uni e negli altri, la tensione morale, il senso del peccato e soprattutto la coscienza del fatto che la religione è una questione che tocca direttamente la persona. Al centro vi è il problema dell’agire umano e la necessità di dare risposte agli interrogativi della coscienza.
Si moltiplicano i trattati di teologia morale, nasce la casistica, che all’interno del mondo cattolico, è fortemente combattuta da giansenisti e rigoristi. Vi sono norme morali chiare: è la loro applicazione a smuovere dei problemi. L’analisi dei casi di coscienza viene inserita all’interno di un’elaborazione sistematica della morale che ne metta in luce i fondamenti. Nasce un genere letterario specifico nell’ambito morale: i trattati De iustitia et iure, sulla giustizia e sul diritto, perché ormai lo sforzo tocca tutti gli aspetti della vita quotidiana.
Il divieto si basava su
- Legge naturale = il divieto è presente nella legge naturale, questo è visibile negli autori pagani. Essi erano uomini che non avevano ricevuto la rivelazione cristiana, quindi il divieto è inscritto nella natura stessa dell’uomo.
- Legge divina = se il divieto viene dalla parola di Dio, nessuno può revocarlo. Nell’Antico Testamento si parla dell’usura nel Deuteronomio, ossia la legge mosaica. Vero è che i passi sembrano limitare la condanna al solo prestito al povero: si pone dunque un problema di esegesi. Sempre nell’Antico Testamento il prestito a interesse era consentito nei confronti di estranei, di appartenenti ad altri popoli. Ai membri del popolo con il quale Dio ha stretto alleanza, proibisce di tenere un comportamento che sia estraneo alla logica dell’amore e del dono. Nel Nuovo Testamento vi sono due passi a proposito di ciò: la parabola dei talenti e la pericope di Luca, in cui leggiamo “Prestate senza sperarne nulla”.
- Legge ecclesiastica
L’obbligo della restituzione
La restituzione era considerata una conditio sine qua non per ottenere l’assoluzione in confessione. Questo primo precetto è certo dettato dal fatto che sistematicamente la restituzione del capitale ottenuto in prestito veniva disattesa. L’elemento essenziale per affermare l’obbligo della restituzione deriva dal diritto romano perché era intesa come il ripristino di una situazione antecedente di proprietà e di possesso. Si faceva riferimento alla giustizia commutativa, che impone il rispetto di impegni deliberatamente assunti.
Innanzitutto non si può contravvenire alla norma morale che vieta l’usura. Se nel contratto figura un tasso usuraio, colui che richiede il prestito è tenuto a restituire soltanto il capitale; il di più è frutto di una coazione morale, e viene quindi meno l’aspetto necessario della libertà e della volontarietà. Vi era però un caso in cui si riteneva si dovesse restituire di più: se, oltre a stipulare il contratto, aveva anche prestato giuramento.
La mancata restituzione è comunque un peccato: all’interno del Decalogo vi è nel settimo comandamento il divieto di commettere furti. Non restituire significa usurpare i beni che appartengono ad altri. La problematica non è quindi solo religiosa, ma anche economica e sociale. Infatti il bene del singolo si lega a quello dell’intera società, che non deve essere frantumata da conflitti. Se si contravviene all’obbligo della restituzione, non solo si dilata la cupiditas del singolo, ma si incrina la correttezza dei rapporti tra individuo.
In età moderna teologi morali e autori di catechismi parlano molto dell’argomento della restituzione. Il domenicano Antonino Valsecchi ricorda che in molti altri casi il pentimento è sufficiente, nel caso di un furto invece bisogna rinunciare a ciò di cui ci si è ingiustamente impadroniti. Idelfonso da Bressanvido sostiene che far debiti e non volerli pagare è un volersi assolutamente dannarsi, è un peccato di ingratitudine. Chi si macchia di questo peccato è accusato di malafede, di ingiustizia e di furto che “per quanto sia distinto nel mondo, Dio, la Legge e il mondo stesso lo considerano come infame”.
Il predicatore ricorda che accampare scuse non serve dinnanzi a Dio, come il fatto che il prestatore può essere una persona ricca: non si può separare il furto dal danno, anche se il furto è una categoria vastissima. Inoltre la restituzione non può essere sostituita da opere buone: le opere spirituali non possono in alcun modo compensare il peccato commesso. Non è nemmeno accettabile il buon uso del denaro indebitamente trattenuto.
All’apertura. John Mair insisteva sul vantaggio reciproco, come dato cui attribuire una grande importanza. Il prestito era normalmente vantaggioso per entrambi i contraenti. Il commodum era da lui e da Lessio ritenuto elemento importante per la valutazione della legittimità di determinate forme contrattuali.
Che fare dell’ingiusto guadagno?
Papa Alessandro III scrive il canone Ex eo de usuris. In esso dice che un contratto, per essere accettabile, deve rispettare alcune fondamentali condizioni. Usi e consuetudini, anche quelli di lontani paesi, non possono modificare la natura dei contratti e renderli legittimi. Le Scritture vietano di mentire persino se la menzogna possa giovare a salvare una vita: in esse è condannata l’usura come crimine assolutamente gravissimo.
In qualche caso l’usura era considerato il male minore. È il caso di Martino Bonacina esamina numerosi problemi economici e sociali. Il Tractatus de restituzione et de contractibus può essere considerato un tentativo di rispondere alle questioni poste dalle novità negli ambienti economici e finanziari.
Bonacina prende in considerazione il caso della coazione al prestito. Se il possessore di capitale è in qualche modo forzato a prestare, può richiedere un incremento nella restituzione.
I titoli estrinseci di interesse
La parola “titolo” è un termine del linguaggio giuridico. L’aggettivo “estrinseco” indica il fatto che tale titolo giuridico non è inerente in modo intrinseco al mutuo. La Chiesa, come anche la legislazione civile, poneva un rigoroso divieto alla pratica dell’usura. Qualsiasi lucro derivante in modo diretto dal mutuo, qualsiasi lucro intrinseco al prestito, non poteva essere praticato senza incorrere nelle sanzioni.
La situazione era molto diversa se la riscossione di un interesse sul capitale si fondava una ragione giuridicamente riconoscibile estranea al prestito in sé. La differenza tra la somma prestata e quella restituita, di importo superiore, si giustifica perché è richiesta come compenso dovuto al creditore per inconvenienti che gli derivano dal prestito stesso. Vi è quindi una distinzione fra l’interesse lucrativo e l’interesse compensatorio. Il primo è legato al prestito in sé ed è determinato dalla sete di ricchezze; mentre il secondo è il legittimo rimborso richiesto dal prestatore a causa degli inconvenienti da lui subiti in ragione del prestito.
Il concetto stesso di titolo estrinseco di interesse deriva dal diritto romano. Teologi e canonisti del Medioevo puntualizzano la legittimità di questi titoli. I glossatori, cioè coloro che commentavano i testi giuridici, citavano i titoli estrinseci di interesse come motivazioni di natura giuridica ed esterne al prestito da considerarsi del tutto legittime. Tommaso d’Aquino riconosce senza ombra di dubbio la possibilità di invocare una ricompensa per il danno subito. La Chiesa vieta in modo rigidissimo l’usura, al tempo stesso però accetta altre possibilità rispetto all’usura per far fruttare il capitale.
Queste soluzioni non sono affatto compromissorie. I Monti di Pietà sono ad esempio una istituzione creditizia che ha origine in Italia nel 15 secolo. Furono creati dai francescani, i quali sostennero la legittimità della richiesta di un tasso di interesse, molto contenuto. La mancata riscossione di un modesto interesse fece sì che alcuni Monti svolgessero un ruolo marginale. Ma papa Leone X con la bolla Inter multiplices valorizzò il discusso istituto dei Monti. Nonostante questo e altri riconoscimenti pontifici, l’opposizione rigorista, che li chiamò “i Monti di empietà” fu insistita. La Chiesa dimostrò comunque posizioni sì ferme, ma anche una certa disponibilità.
Quali titoli estrinseci di interesse?
La maggior parte dei moralisti riconosceva come leciti almeno alcuni titoli di indennizzo, quali il damnum emergens, il lucrum cessans e il periculum sortis.
Con damnum emergens si indica il danno che il prestatore subisce come diretta conseguenza della concessione del proprio denaro in prestito. Il consenso circa il damnum emergens ha una conferma nell’indiretto riconoscimento concesso al titolo con la bolla Inter multiplices del 1515.
Il lucrum cessans è un profitto che, a causa del prestito, viene a mancare al proprietario, che avrebbe ricavato un vantaggio da un diverso impiego del denaro.
La chiarezza nelle condizioni del contratto era considerata essenziale. Colui che richiedeva un prestito poteva così valutarne la convenienza; ci favoriva indirettamente anche il prestatore, che correva rischi minori relativamente alla restituzione.
Alfonso de Liguori attribuisce grande importanza all’aspetto della necessaria chiarezza. La sua tendenza era quella di tutelare il mutuatario, attraverso la previa definizione delle condizioni accessorie del contratto. È infrequente che vengano ammesse eccezioni a questa norma.
Lessio afferma che la riscossione di un interesse compensatorio per essere legittima deve essere preannunciata, ma che vi possono essere eccezioni.
Bonacina prende in considerazione il caso della coazione al prestito. Se il possessore di capitale è in qualche modo forzato a prestare, può richiedere un incremento nella restituzione.
Il periculum sortis è il rischio di capitale, ossia il rischio elevato di perdere il capitale. Non appare certo facile stabilire a priori l’entità del rischio. E tuttavia alcuni teologi ritenevano del tutto legittima la percezione di una indennità di rischio, anche qualora l’evento poi non si verificasse realmente. Infatti l’indennizzo non è relativo a un danno certo, ma riguarda il rischio di essere danneggiati, che non deve mai essere sopravalutato.
Chi non restituiva il capitale a tempo debito poteva essere tenuto a risarcire il proprietario. In proposito alcuni teologi parlano di “usura punitiva”, che punisce il ritardo della restituzione. La legislazione civile autorizzava i prestatori a richiedere interessi di mora, anche se non previsti nei contratti mediante clausola esplicita e precisa pattuizione. Ma la motivazione addotta dai teologi non è la disposizione della legge civile, ma l’obbligo morale della restituzione.
In genere teologi e predicatori ritengono che l’indennità sia dovuta solo nel caso in cui il mutuatario ritardi la restituzione senza motivi fondati. Ma i più rigoristi escludevano in qualunque caso la possibilità di richiedere una dilazione. Era quindi difficile tutelarsi contro il rischio di mancata restituzione. Alcuni cercavano di aggirare l’ostacolo richiedendo un pegno. La prassi di richiedere un pegno appariva corretta: era essenzialmente finalizzata a impegnare il contraente.
Alcuni teologi esprimevano a riguardo un giudizio negativo, in quanto tale prassi poteva ledere l’aequalitas. Il danno o il mancato guadagno potevano apparire come possibili, non certi, all’atto della concessione del prestito. Un problema ancor più forte era dato dalla necessità di quantificare a priori il danno o il mancato guadagno.
Tra ‘500 e ‘700 molti autori ritengono che per determinare l’esistenza di un titolo estrinseco di interesse non sia necessaria l’assoluta certezza. Gli interpreti più rigoristi, invece, richiedevano l’esistenza di un’assoluta certezza; altri si limitavano all’indicazione di una probabilità più o meno generica. Vi era anche chi, data la difficoltà a discernere, trovava una via d’uscita nel divieto assoluto di qualsivoglia forma di prestito a interesse.
Essere considerato come ricompreso nel denaro in modo nascosto. Lessio paragona il denaro e la semente: entrambi danno frutto in relazione all’attività della persona. Solo la presenza di un soggetto capace fa sì che il capitale dia luogo a un profitto; la potenzialità astratta del denaro diviene effettiva per l’agire di persone attive. Sul piano teorico Lessio sostiene che un prestito di capitale possa quasi sempre essere considerato come un’occasione mancata di profitto.
Le diverse vie del cattolicesimo moderno
Tra “ottimismo cristiano” e nuove forme di teologia morale
L’orientamento ottimistico dell’umanesimo cristiano non toglie il senso dei problemi, né la coscienza del peccato, ma è ormai superato il momento drammatico della frattura con i riformati. L’uomo è il soggetto di un rinnovamento interiore e collettivo.
Secondo Filippo Neri nelle cose si può percepire e vivere la bontà del Dio creatore. Tutta la realtà umana è investita da un desiderio di agire e di costruire. La visione dell’uomo è realistica. La natura umana è stata ferita dal peccato originale, ma è stata anche redenta dal sacrificio dal Figlio di Dio fatto uomo e morto per gli uomini. Dio li vuole infatti tutti salvi, tant’è che possono e devono sacrificarsi nella vita di ogni giorno. La riflessione teologica sostiene l’esistenza di una armonia tra il naturale e il soprannaturale.
Tommaso d’Aquino sostiene che la grazia non cancella la natura, ma la conduce alla sua pienezza. Vi è quindi una fiducia nei confronti dell’uomo, pur nella consapevolezza dei suoi limiti. Il peccato, che pur ostacola, non impedisce l’esercizio di ragione e libertà. Il denaro comincia anche a essere assimilato a una m
Felipe de la Cruz Vasconcillos afferma che il denaro, di per sé sterile come per la tradizione ecclesiastica, diviene fruttifero in conseguenza dell’industriosità umana.
Lessio fa riferimento alla sua esperienza quotidiana, perché egli era in rapporto con numerosi uomini d’affari ed era pienamente al corrente delle problematiche economiche del tempo. In Lessio si rivela però anche l’attenzione alle dinamiche psicologiche tipiche di chi possiede un capitale e vuole farlo fruttare. Essenziale per lui è la spes lucri, elemento rifiutato da Tommaso d’Aquino.
Ma, secondo Lessio, in situazioni così mutato, era necessario prendere in considerazione accanto alle spese, alle fatiche, al rischio di prestare denaro, c’erano anche aspetti come la speranza del profitto e il timore delle perdite. Si tratta di tonalità psicologiche, ma anche giuridiche, perché nel diritto romano la spes era considerata munita di per sé di valore.
Giacomo Diego Lainez tra le caratteristiche del prestito che possono dare luogo legittimamente a interesse, enumerava il timore e l’ansia, che però devono avere un reale fondamento.
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