I SOGGETTI DEL DIRITTO
Persone fisiche Persone giuridiche
Singoli individui Organizzazioni collettive
(società, associazioni, fondazioni e comitati)
PERSONA FISICA: individuo cui sono destinate le norme giuridiche. (titolare di diritti e doveri)
CAPACITÀ GIURIDICA: possibilità di avere diritti e doveri.
Si acquista con la nascita; si perde con la morte (art.1 c.c.)
La violazione di questi diritti costituisce ILLECITO ed è punita dalla legge.
ILLECITO: atto che viola una norma giuridica.
CAPACITÀ D’AGIRE: capacità di esercitare validamente i propri diritti e di assumere precisi doveri.
Si acquista al compimento del 18esimo anno di età; si perde o alla morte o in altri casi stabiliti dalla legge.
1. LIMITATA CAPACITÀ D’AGIRE
MINORE EMANCIPATO: Soggetto minorenne, di almeno 16 anni, che viene autorizzato dal Tribunale a
sposarsi prima della maggiore età.
SI atti di ordinaria amministrazione; NO atti di straordinaria amministrazione (CURATORE)
CURATORE: soggetto maggiorenne nominato dal tribunale che assiste un minore emancipato durante gli atti di
straordinaria amministrazione.
2. INCAPACITÀ D’AGIRE
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: figura che aiuta o disabili nella vita quotidiana.
(istituita dal Giudice Tutelare)
soggetti: infermi di mente, disabili sensoriali, alcolisti, tossicodipendenti, …
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Il soggetto non perde la capacità d’agire totale ma solo per gli atti prescelti.
INTERDIZIONE: perdita totale della capacità d’agire.
- legale: interdetti per legge i condannati a una reclusione superiore a 5 anni.
- giudiziale: interdetti dal Tribunale, su richiesta dei parenti, le persone con patologie psichiche.
TUTORE (sostituisce)
INABILITAZIONE: perdita parziale della capacità d’agire. (es. tossicodipendenti, alcolisti)
CURATORE (assiste)
INCAPACITÀ NATURALE DI AGIRE: una persona capace di agire si trova in una situazione
di temporanea incapacità mentale.
Gli atti compiuti in tale condizione sono validi, a meno che il soggetto incapace non riesca a provare la
malafede dell’altro soggetto.
3. RAPPRESENTANZA: istituto giuridico con il quale un soggetto (rappresentante), agisce in nome e per conto di
un altro (rappresentato).
In nome il rappresentante dichiara di compiere l’atto per il soggetto che rappresenta.
Per conto gli effetti dell’atto compito ricadono nella sfera giuridica del rappresentato.
R. VOLONTARIA (PROCURA): rappresentanza richiesta direttamente dal rappresentato.
Speciale: compimento di singoli affari.
Generale: compimento di tutti gli affari di una persona.
R.