Società lucrative
Tipo sociale
Forma atto costitutivo
Pubblicità
Società semplice
Art. 2251 c.c.
Scrittura privata autenticata o atto pubblico
Società di capitali
Società per azioni
Art. 2325 e seg. c.c.
Atto pubblico
Società in accomandita per azioni
Art. 2452 e seg. c.c.
Atto pubblico
Società a responsabilità limitata
Art. 2462 e seg. c.c.
Atto pubblico
Società cooperativa
Art. 2511 e seg. c.c.
Atto pubblico
Società mutualistiche
Società cooperativa
Art. 2511 e seg. c.c.
Atto pubblico
Società di mutuo soccorso
Art. 2546 e seg. c.c.
Atto pubblico
Teoria atto costitutivo: contratto o atto unilaterale
Classificazione delle società
Art. 2247 c.c.
Sul piano giuridico, la società è il contratto in forza del quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Premesso che, in materia societaria, vige il principio di tipicità, cioè non è consentito costituire una società che non rientri in uno dei tipi (modelli legali) tassativamente previsti e disciplinati dal c.c., le società possono essere classificate secondo diversi criteri.
1. Secondo lo scopo
Lucrative = s.s., s.n.c., s.a.s., s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.
Società
Mutualistiche = cooperative, s. di mutua assicurazione.
2. Secondo l'oggetto sociale
(Cioè il tipo di attività economica che i soci intendono esercitare)
Non commerciali = s.s. = oggetto = solo attività non commerciali.
Società
Commerciali = tutte le altre = forma = attività commerciale; oggetto = attività non commerciale.
3. In base al grado di autonomia patrimoniale
Società di persone = autonomia patrimoniale imperfetta.
Società di capitali = autonomia patrimoniale perfetta.
Società di persone
- Società semplice (s.s.);
- Società in nome collettivo (s.n.c.);
- Società in accomandita semplice (s.a.s.).
Società di capitali
- Società per azioni (s.p.a.);
- Società in accomandita semplice (s.a.p.a.);
- Società responsabilità limitata (s.r.l.);
- Società cooperative;
- Società di mutua assicurazione.