Le società a responsabilità limitata
Caratteristiche generali
Le società a responsabilità limitata (art.2462 e ss.) sono una società di capitali e pertanto per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio; rappresentano circa l’80/90% delle società italiane. A differenza della s.p.a., la partecipazione sociale non è costituita da azioni, ma da quote, che non possono costituire oggetto di offerta al pubblico e non circolano come le azioni secondo le forme previste per titoli di credito.
Costituzione della s.r.l.
La costituzione della s.r.l. (art.2463) può avvenire o per contratto o per atto unilaterale (come per la s.p.a.), non è però prevista la possibilità di costituzione per pubblica sottoscrizione come previsto invece per la s.p.a. (solo per costituzione simultanea).
- Il contenuto dell’atto costitutivo è definito nell’art.2463.
- La s.r.l. quindi può, come la s.p.a., essere costituita anche con atto unilaterale; è il caso di s.r.l. unipersonale; l’unico socio risponde illimitatamente quando i conferimenti non sono effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità della unipersonalità della s.r.l. prescritta dall'articolo 2470, anche quando la s.r.l. nasce come pluripersonale e successivamente diviene unipersonale (gli stessi obblighi prescritti anche per s.p.a. unipersonale); pertanto i conferimenti devono essere versati integralmente.
Il capitale sociale per la costituzione di s.r.l. deve essere pari ad almeno 10.000,00 €, ed è previsto l’obbligo di conferimento immediato di almeno il 25% del capitale sottoscritto, se il conferimento è a farsi in denaro. I conferimenti in natura devono essere immediatamente liberati.
S.r.l. a capitale ridotto
Anche se la disciplina ordinaria prevede il minimo di 10.000 euro per la costituzione di s.r.l., le cose oggi sono lievemente mutate;
- Infatti le riforme hanno portato alla introduzione nella nostra disciplina della s.r.l. ordinaria a capitale ridotto nella quale può essere previsto un capitale sociale inferiore a 10.000 euro purché sia pari ad almeno 1 euro; in questo caso però il capitale sociale dev'essere interamente versato ed il conferimento deve farsi solo ed esclusivamente in denaro.
- La somma da destinare a riserva legale è sempre pari ad 1/5 degli utili netti risultanti dal bilancio ed è accantonata finché la riserva non raggiunge il 20% del capitale sociale; la riserva così costituita può essere utilizzata solo in due diverse direzioni ovvero per imputazione a capitale e per la copertura di perdite e deve esser inoltre sempre reintegrata se viene diminuita per qualunque ragione.
S.r.l.s. (S.r.l. semplificata)
Le norme per la s.r.l. a capitale ridotto si applicano anche per la s.r.l.s. (s.r.l. semplificata) che allo stesso modo semplifica e rende meno costosa la costituzione di s.r.l.
- Il capitale sociale è compreso tra € 1 ed € 9.999 da liberare in denaro.
- L’atto costitutivo è redatto secondo un modello standard che non può essere derogato e si prevede un forte risparmio sugli oneri notarili e fiscali.
S.r.l. start-up innovativa
Le s.r.l. che sono start-up innovative, possiedono alternativamente uno dei seguenti requisiti:
- Le spese in Ricerca e Sviluppo sono superiori al 15% del maggiore tra il valore della produzione e i costi della produzione.
- Almeno 1/3 dei dipendenti è in possesso di dottorato di ricerca, o sono ricercatori professionali, o 2/3 dei dipendenti sono in possesso di laurea magistrale.
- La s.r.l. start-up innovativa deve essere titolare o depositaria di diritti di privativa industriale.
La Srl start-up innovativa può essere costituita con atto redatto in forma elettronica (anche qui ai fini di semplificazione) ed è iscritta in apposita sezione del registro delle imprese.
Conferimenti nella s.r.l. (art.2464)
Conferimenti in denaro
- Anche nella s.r.l. (come per la s.p.a.) vale il principio in base al quale il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.
- Tuttavia, a differenza della s.p.a., possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica (anche prestazioni d’opera o servizi). Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in denaro.
- Proprio come previsto per la s.p.a., alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in denaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. I mezzi di pagamento (assegni, bonifici ecc.) sono indicati nell’atto costitutivo. Il versamento può essere sostituito dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in denaro.
- Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni dettate per le società di persone, per cui gli articoli 2254 e 2255; le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione a differenza di quanto previsto per i conferimenti in denaro.
- Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione d’opera o di servizi; in questo caso deve essere prevista una polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati dall’unico socio residuo nei novanta giorni.
Stima dei conferimenti in natura e crediti (art. 2465 c.c.)
Le norme che il legislatore ha dettato per la s.r.l. in riferimento alla stima dei conferimenti in natura e crediti (dove previsti dallo stato) sono modellate su quelle già previste per la s.p.a però semplificate vista la natura della società; dunque:
- Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo.
- La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui la società acquisti, nei 2 anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, e per un corrispettivo pari o superiore a 1/10 del capitale sociale, beni o crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori. In tal caso, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, questi acquisti devono essere autorizzati con decisione dei soci.
- Il revisore chiamato a redigere queste attestazioni di stima risponde delle attestazioni fatte e quindi dei danni eventualmente cagionati.
- Anche gli amministratori, ed eventualmente l’alienante, rispondono dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi.
Le disposizioni di cui si è detto non si applicano agli acquisti fatti a condizioni normali e nell’ambito di operazioni correnti, né a quelli effettuati sui mercati regolamentati o sotto il controllo dell’Autorità giudiziaria o amministrativa.
Mancata esecuzione del conferimento (art. 2466 c.c.)
Anche la disciplina della mancata esecuzione del conferimento in denaro è modellata su quella già prevista per la s.p.a però viene in questo caso semplificata; e dunque:
- Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.
- Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, possono vendere agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del moroso e per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all’incanto e in luogo del moroso subentrerà altro socio che acquisti la quota dall’incanto.
- Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. In caso di esclusione del socio moroso, il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.
- Il socio moroso, dopo la diffida, non può partecipare alle decisioni dei soci.
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate da chi abbia conferito prestazione d’opera o servizi. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di denaro.
Il regime giuridico della circolazione delle quote di partecipazione (art. 2468-2472)
Le partecipazioni in S.r.l. non possono essere rappresentate da azioni (quindi non circolano come i titoli di credito) né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
- Tuttavia è possibile che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili ad esempio una maggiorazione dell’utile spettante al socio o la facoltà per il socio di scegliere uno degli amministratori; salva diversa previsione statutaria, i diritti particolari sono modificabili solo all’unanimità.
- Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. (se conferisco 5000 euro, ho diritto ad una partecipazione pari al valore di 5000 euro del capitale sociale).
- Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune come accade per le azioni in s.p.a.
- Le quote di s.r.l. sono liberamente trasferibili, sia per atto inter vivos che mortis causa, salva diversa previsione in atto costitutivo. L’alienante risponde per 3 anni, in solido con l’acquirente, per i versamenti ancora dovuti.
- Qualora l'atto costitutivo (attraverso apposita clausola) preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti tali da impedire la libera circolazione delle stesse, si applicano le disposizioni previste dal codice civile.
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