Beni e situazioni reali di godimento
Definizione di beni
Secondo l'art. 810, i beni sono "le cose che possono formare oggetto di diritti". In primo luogo, sono beni non tutte le cose (intese in senso naturalistico), ma soltanto quelle che possono costituire oggetto di diritti. I beni non si identificano necessariamente con le entità materiali. Il termine "cosa" è generico ed è usato come sintesi verbale per indicare tutto ciò che, di materiale o di immateriale, può formare oggetto di diritti. I beni si distinguono in materiali, cui si riferiscono le "cose corporali", ovvero le entità percepibili mediante l'uso dei sensi, e immateriali, cui si ricollegano le "cose incorporali", ovvero le entità che non sono porzioni di materia; per queste ultime va sempre accertato in concreto se abbiamo un'utilità socialmente e giuridicamente meritevole.
Lo stesso diritto talvolta si presenta come bene giuridico: gli art. 1260 ss., che disciplinano la circolazione del credito mediante la cessione, confermano la natura di bene a sé stante; l'art. 2800 ipotizza quale oggetto del pegno un diritto di credito.
Evoluzione della nozione di bene
Apparentemente cristallina nella disposizione normativa (810), la nozione tradizionale di bene, imperniata sul carattere della corporalità e su quello della suscettibilità di godimento esclusivo, si rivela inconferente rispetto alle nuove categorie di beni, determinate dall'evoluzione di fattori economici e socioculturali. Così, l'evoluzione di fattori economici e socioculturali, determinando la configurazione di nuove categorie di beni - ad esempio i software, i diritti audiovisivi delle manifestazioni sportive, ecc. (come l'acqua, l'aria, le opere di rilevante interesse artistico e architettonico), ecco), induce ad adottare una nozione evolutiva di bene, secondo un'interpretazione volta al superamento del dato testuale.
Bene, dunque, non è soltanto ciò che è appropriabile e può essere oggetto di diritto soggettivo (ad esempio l'appartamento in proprietà). Anche gli interessi c.d. diffusi, in quanto situazioni soggettive, hanno un punto di riferimento variamente individuabile: una bellezza naturale o l'ambiente da preservare e conservare nella sua naturalità.
Caratteristiche dei beni giuridici
- Il bene giuridico è l'oggetto di una situazione soggettiva.
- Ogni situazione ha un bene quale oggetto.
- I beni possono essere patrimoniali e non.
- Sono concepibili beni a godimento necessariamente plurimo da parte di una molteplicità di soggetti.
- L'individuazione di un interesse meritevole - quindi di una situazione soggettiva e di un corrispondente bene - è compiuta dall'ordinamento. A tal fine non è necessaria un'apposita regola perché si individui che la situazione soggettiva, quindi un corrispondente bene, siano un interesse meritevole, ma è sufficiente un principio giuridico. E poiché i beni giuridici sono individuabili anche da principi, essi non sono un numero chiuso.
Distinzione fra beni pubblici e privati
La distinzione fra beni pubblici e beni privati dipende, di regola, dal soggetto titolare della situazione sulla cosa. Se il titolare della cosa è un privato, parleremo di bene privato. Se il soggetto titolare della cosa è lo Stato o un ente pubblico, parleremo di bene pubblico. Sono beni immobili quelli che, per le caratteristiche loro proprie, sono, naturalmente (una piantagione) o artificialmente (un edificio), incorporati al suolo e trovano una specifica elencazione (art. 812). I beni immobili sono elencati nell'articolo 812 del Codice civile, il primo comma elenca quelle che sono le categorie di beni immobili. Diversamente i beni mobili sono definiti in via residuale: "sono mobili tutti gli altri beni" (art. 812). Questo valeva fino al 1942, oggi questa divisione così netta è più difficile da fare perché vi sono i beni mobili registrati (automobile, ciclomotore), vi sono i valori immobiliari e le energie naturali.
Tipologia e regime dei beni
I beni si distinguono anche per lo specifico regime cui sono sottoposti nel concreto rapporto sia per la loro precipua destinazione sia, spesso, per le relazioni che fra essi si possono instaurare (combinazione di cose). Così i beni si possono definire divisibili e indivisibili, generici e specifici, fungibili e infungibili, produttivi e improduttivi, consumabili e inconsumabili. La divisibilità o indivisibilità di un bene dipende dalla possibilità di dividere la cosa in parti omogenee sì da farle conservare, nelle singole parti, un valore economico proporzionale all'intero. L'indivisibilità di un bene, tuttavia, può dipendere oltre che dalla natura del bene stesso anche dalla volontà delle parti che decidono di considerare indivisibile quel determinato bene, anche soltanto per un certo periodo di tempo.
Il bene è fungibile quando può essere indifferentemente sostituito da un altro identico per quantità e qualità; ad esempio, l'ipotesi dei codici intonsi di una medesima casa editrice, curati da uno stesso autore dal medesimo anno di edizione. L'infungibilità caratterizza i prodotti di un esemplare unico e, comunque, non sostituibili con un identico altro bene. I beni generici appartengono a un determinato genere ed hanno rilevanza per il loro peso, numero e misura: così il grano rapportato al peso o la stoffa rapportata ai metri. I beni specifici, invece, sono presi in considerazione per la loro individualità (ad esempio, un determinato appartamento).
Beni fruttiferi e improduttivi
Un'ulteriore distinzione particolarmente significativa è quella fondata sulla capacità di bene di produrre altri beni. Questi ultimi sono qualificati frutti e possono essere naturali (art. 820), se derivano direttamente da un altro bene a prescindere dall'eventuale opera dell'uomo, o civili (art. 820), che consistono in utilità derivanti dalla particolare utilizzazione economica del bene e che coincidono con i redditi che si traggono dal godimento del bene concesso ad altri (ad esempio, il canone di locazione di un appartamento, gli interessi su una somma di denaro, il canone enfiteutico, i diritti d'autore). Si discorre, in questi casi, di beni fruttiferi, contrapposti ai beni inidonei a produrre frutti, i c.d. beni infruttiferi. I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce. I frutti civili si acquistano giorno per giorno in considerazione della durata del diritto. Se il bene produce frutti naturali (non anche frutti civili) viene definito bene produttivo; sono ricondotti nella categoria dei beni improduttivi sia i beni infruttiferi sia i beni che generano frutti civili. Da non confondere con i frutti civili sono gli utili di impresa, in ragione del fatto che questi ultimi derivano dall'attività imprenditoriale, non direttamente dal capitale investito.
Beni consumabili e inconsumabili
Rilevante ai fini della qualificazione del rapporto è altresì la demarcazione fra beni consumabili e beni inconsumabili. I primi, con l'uso, sono destinati a trasformarsi sì da non adempiere più la funzione originaria (ad esempio consumabile è il cibo). Inconsumabili sono, invece, i beni che non sono destinati a trasformarsi e l'uso dei quali è ripetibile (ad esempio un vestito, pur potendosi deteriorare).
Combinazioni di beni
Il bene può risultare anche dalla particolare connessione tra più cose: si discorre di combinazione di cose e, in particolare, di "cose composte" e di "universalità di mobili". Queste ultime (art. 816) sono costituite dalla relazione fra più cose, appartenenti allo stesso proprietario destinate a una funzione unitaria: una biblioteca, una pinacoteca o un gregge. Le "cose composte" sono costituite dalla connessione di più cose che, nella destinazione unitaria, perdono la loro funzione originaria per adempiere, in linea di massima, a una diversa funzione.
In alcune combinazioni di cose, un elemento può avere la sola funzione di essere a servizio o a ornamento di un altro. Si discorre, allora, di rapporto pertinenziale, intendendosi per pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o a ornamento di un'altra secondo la destinazione effettuata dal proprietario del bene principale che deve avere la piena responsabilità, quanto meno materiale, di entrambi i beni. Le pertinenze possono formare anche oggetto di separati atti e rapporti (si pensi alla compravendita o alla locazione di un garage separatamente dall'appartamento cui eventualmente afferisce).
La proprietà nel codice e nella Costituzione
La proprietà si pone come uno dei fenomeni centrali per il suo stretto collegamento con quasi tutti gli istituti del diritto civile: dalla famiglia alle successioni, dall'impresa al lavoro e ai contratti. Nel codice del 1942 la proprietà si colloca in un sistema che, abbandonato il dogma volontaristico e individualistico, affida le sue sorti ad una società che si oggettivizza nelle prioritarie ragioni del sistema produttivo.
La proprietà, storicamente concepita in senso "statico" come fonte di reddito e di godimento, si adegua al modello industriale della società moderna e si inserisce nella complessità dei rapporti economici. Da centro del sistema, diviene soprattutto uno degli strumenti mediante i quali si manifesta l’iniziativa economica. Intesa quale diritto "pieno" ed "esclusivo" di godere e disporre delle cose, la proprietà va comunque esercitata "entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento". Il codice del 1865 prevedeva limiti negativi, quello del 1942 aggiunge ad essi anche comportamenti positivi. L'espressione "osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento", che sottintende la realizzazione della funzione che la proprietà deve assolvere, è molto più ampia di quella contenuta nel codice previgente, il quale, limitando la proprietà ad un uso "non vietato dalle leggi o dai regolamenti", ne circoscriveva la nozione soltanto ai limiti negativi. Il concetto di proprietà cambia con la Costituzione del 1948: alla produttività si affiancano, come limite e...
-
Diritto civile - situazioni reali di godimento
-
Diritto civile - situazioni reali di godimento
-
Diritto civile - le situazioni reali di godimento
-
Situazioni territoriali