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Tutela preventiva e assicurativa

Definizione di lavoro

Il sistema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è disciplinato con norme di carattere generale e norme specifiche.

Norme di carattere generale

L’articolo 32 afferma che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure agli intellettuali. L’articolo 35 indica come esigenza primaria dello Stato la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. L’articolo 41 stabilisce che l’iniziativa privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

Codice penale

Gli articoli 437 e 451 sanzionano la rimozione e omissione dolosa e colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro. Gli articoli 589 “omicidio colposo” e 590 “lesioni personali colpose”.

Codice civile

L’articolo 2087 precisa le responsabilità dell’imprenditore, il quale ha l’obbligo di adottare le misure che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. È una “norma di chiusura” e considera obbligatorie tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore.

Statuto dei lavoratori

Assicura ai lavoratori i diritti di libertà e dignità umana garantiti dalla Costituzione. L’articolo 9 prevede che i lavoratori hanno il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. L’articolo 5 recita “sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sull’idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico”.

Legge 833/78

Ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Attribuisce alle Regioni il compito di legiferare in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ha istituito l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) con compiti di ricerca, di studio, di sperimentazione e funzioni consultive per gli organi centrali e locali del Servizio Sanitario Nazionale. ISPESL è soppresso dalla L. 30/07/5141 n. 122 e sostituito da INAIL.

Norme specifiche

Norme “storiche” di tutela preventiva e assicurativa del lavoratore

  • Tutela di tipo preventivo per evitare che il lavoratore si infortuni e/o contragga una malattia professionale; D.P.R. n.547/1955 e n. 303/1956 sono in parte confluiti nel Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro e in parte sono state abrogate;
  • Tutela di tipo assicurativo allo scopo di garantire un risarcimento nel caso di danno all’integrità psicofisica del lavoratore determinato da un infortunio o da una malattia professionale (D.P.R. 1124/1965).

Definizione di infortunio sul lavoro

Danno alla persona in occasione di lavoro, determinato da una causa lesiva di elevata intensità, concentrata nel tempo. Caratteristiche:

  • Causa violenta;
  • Occasione di lavoro;
  • Danno alla salute.

Norme preventive d’igiene e di sicurezza sul lavoro in recepimento delle direttive comunitarie

Con l’ingresso dell’Italia nella Comunità Europea si realizza nel nostro Paese il completamento e il miglioramento delle norme in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con l’estensione degli obblighi preventivi alla maggior parte dei comparti produttivi. Le caratteristiche comuni di queste norme sono:

  • Vero e proprio sistema organizzato di prevenzione all’interno delle unità produttive;
  • Passaggio da una protezione di tipo “oggettivo” a una prevenzione di tipo “soggettivo” in cui l’attenzione è focalizzata sul lavoratore;
  • Partecipazione dei lavoratori al sistema di prevenzione aziendale.

Le nuove figure

Il D.Lgs. 626/1994 e il D.Lgs. 81/2008 hanno ampliato il numero delle figure destinate ad affrontare la sicurezza aziendale, comprendendo figure di responsabilità “operativa” inserite nella “linea” gerarchico-funzionale dell’azienda. Alle figure della linea operativa e della linea consultiva la norma aggiunge il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, attore della “linea rappresentativa”.

Datore di lavoro

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o il soggetto che ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. È tenuto a:

  • Far osservare le misure generali di tutela;
  • Effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute;
  • Documento di valutazione dei rischi;
  • Misure di prevenzione e attuare il programma di prevenzione;
  • Istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP).

Gli obblighi non delegabili sono: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Dirigenti e preposti

Coloro che nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, rispettivamente dirigono e sovrintendono le attività lavorative. Per adempiere ai compiti assegnati ai dirigenti, chi svolge questa funzione deve:

  • Predisporre le misure di sicurezza nei posti di lavoro del proprio settore di competenza;
  • Impartire precise istruzioni ai lavoratori alle proprie dipendenze.

Il preposto svolge attività di controllo e sorveglianza. Il preposto deve:

  • Far osservare le misure di prevenzione;
  • Vigilare sulle attività svolte dai lavoratori;
  • Controllare la disponibilità di DPI e il loro corretto uso;
  • Informare i lavoratori sui rischi;
  • Segnalare carenze o inefficienze dei sistemi di prevenzione e protezione;
  • Segnalare situazioni di pericolo.

Medico competente

Il datore di lavoro deve nominare un medico competente previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. I suoi compiti sono:

  • Sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
  • Visita su richiesta;
  • Giudizi di idoneità;
  • Informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari;
  • Collaborare alla valutazione dei rischi, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori, formazione e informazione dei lavoratori e predisposizione delle misure di primo soccorso;
  • Visitare gli ambienti di lavoro;
  • Partecipare alla riunione periodica di prevenzione e protezione comunicando i risultati degli accertamenti sanitari effettuati.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Designato dal datore di lavoro e gestisce l’omonimo servizio. Compito di sostenere gli obiettivi di sicurezza sul lavoro e prevenzione dai rischi lavorativi individuati dal vertice aziendale. Gestisce la pianificazione delle attività tecniche di prevenzione e protezione. È necessario che consegua un attestato di frequenza a specifici corsi in materia di prevenzione e protezione dei rischi di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative, di tecniche di comunicazione in aziende e di relazioni sindacali.

Addetti al servizio di prevenzione e protezione

Sono designati dal datore di lavoro. È necessario possedere un titolo di studio non inferiore al diploma d’istruzione secondaria superiore e attestati di frequenza.

Lavoratore

È la persona che svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere. È tenuto a:

  • Rispettare le istruzioni ricevute;
  • Utilizzare correttamente le macchine, gli impianti, gli attrezzi e i dispositivi di sicurezza;
  • Sottoporsi agli accertamenti sanitari;
  • Segnalare inconvenienti e pericoli;
  • Partecipare ai corsi;
  • Eleggere rappresentanti per la sicurezza;
  • Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza;
  • Evitare di compiere manovre pericolose;
  • Non compiere operazioni o manovre che esulano dalla sua competenza;
  • Contribuire agli adempimenti necessari per tutelare la sicurezza e la salute sul lavoro.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Scelto dagli stessi lavoratori. Può accedere liberamente ai luoghi di lavoro e controllare il corretto svolgimento dell’intera attività di prevenzione. Vincolati dal segreto e consultati preventivamente in relazione alla valutazione dei rischi.

Le nuove competenze e le nuove incombenze

Valutazione dei rischi

Obbligo del datore di lavoro e deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La procedura deve coinvolgere il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente.

Documento di valutazione dei rischi

Redatto a conclusione della valutazione e deve contenere:

  • Relazione sulla valutazione di tutti i rischi nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  • Indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate;
  • Programma delle misure ritenute opportune;
  • Procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, ruoli dell’organizzazione aziendale che vi devono provvedere;
  • Nominativo del RSPP, RSL e medico competente che ha partecipato alla valutazione;
  • Individuazione di rischi specifici.

Istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda. Costituito dal responsabile e dagli addetti. Promuovere l’attività di bonifica e controllo degli specifici rischi professionali; struttura obbligatoria in ogni azienda, ha i seguenti compiti:

  • Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti;
  • Misure preventive e protettive e controllo di tali misure;
  • Elaborazione delle procedure di sicurezza;
  • Programmi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.

Riunione periodica

Discussione del documento di valutazione dei rischi e delle misure preventive e protettive utilizzate, programmazione dell’informazione e della formazione dei lavoratori e relazione annuale svolta da medico competente sui dati anonimi collettivi riguardanti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. Convocata almeno una volta all’anno e ogni qualvolta si verifichino mutamenti delle condizioni di rischio. Dovranno partecipare:

  • Datore di lavoro;
  • RSPP;
  • RLS;
  • Medico competente.

Prevenzione di incendi, evacuazione e primo soccorso

Il datore di lavoro deve individuare le misure da intraprendere in caso di incendio, evacuazione rapida e primo soccorso. Elaborazione di un piano di emergenza legato ai rischi propri dell’attività e designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di primo soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza.

Organizzazione e attrezzatura del primo soccorso

Il datore di lavoro prende provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle eventuali altre persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni. È obbligatorio prevedere l’installazione e la tenuta di presidi sanitari necessari a portare i primi immediati soccorsi.

Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori

Informazione dei lavoratori

Adeguata informazione sui rischi per la sicurezza connessi all’attività dell’impresa in generale. L’informazione deve riguardare pericoli connessi con l’uso delle sostanze pericolose, procedure di primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione rapida, nominativi del RSPP, del medico competente e dei lavoratori addetti alla gestione delle emergenze.

Formazione e addestramento dei lavoratori

Formazione e addestramento sufficienti e adeguati in materia di sicurezza e di salute. La formazione deve avvenire in occasione di assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni e dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Attrezzature e dispositivi

Attrezzature di lavoro

Obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro e idonee ai fini della sicurezza e della salute.

Dispositivi di protezione individuale

Attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute. Impiegate soltanto qualora sia impossibile garantire la salute e la sicurezza mediante sistemi tecnici o organizzativi. Non sono compresi tra i DPI:

  • Indumenti di lavoro ordinari e uniformi;
  • Attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
  • Materiali sportivi;
  • Materiali per l’autodifesa;
  • Apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Devono essere adeguati ai rischi da prevenire e devono essere idonei alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, devono tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute. Ai lavoratori deve essere dato uno specifico addestramento circa l’uso corretto l’utilizzo dei DPI. Sono suddivisi in tre categorie:

  • Prima categoria: salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Funzione di salvaguardare da:
    • Azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
    • Azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
    • Contatto da urti con oggetti caldi;
    • Fenomeni atmosferici;
    • Urti e lievi vibrazioni;
    • Azione lesiva dei raggi solari.
  • Seconda categoria: non rientrano nella altre due categorie;
  • Terza categoria: salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente.
    • Apparecchi di protezione respiratoria filtrante;
    • Apparecchi di protezione isolanti;
    • Contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
    • Temperatura d’aria non inferiore a 100°C;
    • Temperatura non superiore a -50°C;
    • Salvaguardare dalle cadute dall’alto;
    • Salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose.

Sistema istituzionale di vigilanza sull’applicazione delle norme

Attribuzione delle funzioni di vigilanza

Il controllo del rispetto delle norme è esercitato attraverso le funzioni di vigilanza; competenza generale è attribuita ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro e delle Aziende Unità Sanitarie Locali. Competenze specifiche attribuite a:

  • Vigili del Fuoco per la sicurezza antincendio;
  • Ministero dell’Industria Commercio e dell’Artigianato per il settore minerario;
  • Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali;
  • Uffici di Sanità Aerea e Marittima ed Autorità Marittime, Portuali e Aeroportuali;
  • Servizi Sanitari e Tecnici istituiti per le Forze Armate e per le Forze di Polizia.

Ruolo delle Aziende Unità Sanitarie Locali

Strutture incardinate nel Dipartimento di Prevenzione. Oltre ai compiti di vigilanza, la L.833/1978 ha attribuito a queste strutture anche altre funzioni, tra le quali:

  • Individuazione, accertamento e controllo dei fattori di nocività;
  • Indicazione delle misure idonee all’eliminazione dei fattori di rischio;
  • Formulazione di mappe di rischio;
  • Profilassi degli eventi morbosi;
  • Verifica della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell’ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute.

Compiti:

  • Prevenzione infortuni e malattie professionali;
  • Igiene e medicina del lavoro;
  • Igiene dell’ambiente;
  • Individuazione, accertamento e controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento degli ambienti di lavoro;
  • Indicazione delle misure idonee all’eliminazione dei fattori di rischio e al risanamento degli ambienti di lavoro;
  • Formulazione delle mappe di sicurezza.

In base alla L.833/1978 hanno funzione di prevenzione, assistenza, vigilanza e controllo.

Rischi professionali

Agente

Qualsiasi elemento presente durante il lavoro potenzialmente dannoso per la salute.

Pericolo

Insieme di proprietà intrinseche di una sostanza o di un processo in grado di causare danni ai lavoratori esposti in funzione dell’esposizione.

Rischio

Probabilità di accadimento di un evento dannoso per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher appunti__infermieristica di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Promozione della salute e sicurezza e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Zancla Alessandro.
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