Reati contro la persona
Elemento oggettivo
- Condotta
- Soggetto attivo
- Evento
- Rapporto di causalità
Elemento oggettivo
- Dolo
- Colpa
- Preterintenzione e colpa in attività illecita
Dolo
È rappresentazione, cioè conoscenza, e volontà del fatto tipico.
Errore di esecuzione, cioè deviazione nell’esecuzione rispetto alla rappresentazione.
Aberratio → se riguarda un elemento essenziale del reato si esclude il dolo.
Aberratio causae → quando l’evento non è causa della catena causale che aveva previsto il colpevole ma di altra catena pur sempre innescata dal colpevole, esempio si vuole uccidere affogando una persona, questa muore perché nel mentre ha sbattuto la testa sugli scogli.
Aberratio ictus → si cagiona l’offesa a persona diversa rispetto a quella a cui l’offesa era diretta: il colpevole risponde come se avesse offeso la persona che voleva. Se si offende la persona diversa ma anche quella che si voleva offendere la pena è quella del reato più grave aumentato fino alla metà.
Aberratio delicti → se per errore di mezzi o altro il colpevole cagiona un evento non voluto ne risponderà a titolo di colpa, se cagiona anche l’evento voluto si applicano le norme sul concorso di reati.
Dolo intenzionale → quando la realizzazione del fatto tipico è l’obiettivo consapevole del comportamento; non è detto che sia anche lo scopo ultimo, ma non ci importa perché basta che il fatto tipico sia voluto.
Dolo diretto → la realizzazione del fatto tipico non è scopo né ultimo né intermedio, ma è comunque voluta: la realizzazione del fatto tipico è accessoria, connessa alla realizzazione del diverso scopo per il quale il soggetto ha agito intenzionalmente.
Rappresentazione dell’evento come certo → il soggetto agente allo scopo di produrre x non estende la sua volontà alla produzione di y che comunque prevede come certamente collegata ad x; allora essendo x e y legate indissolubilmente è come se volesse produrre x+y.
Dolo eventuale → il soggetto ha agito rappresentandosi la verificazione dell’evento come probabile o possibile. L’evento non è lo scopo.
- Accettazione del rischio: il soggetto agisce accettando il rischio della verificazione dell’evento probabile.
- Bilanciamento: l’agente fa pesare di più gli interessi realizzati col risultato perseguito che il bene offeso dall’evento ritenuto possibile/probabile.
- Formula di Frank: bisogna chiedersi se il soggetto avrebbe agito ugualmente per realizzare il risultato perseguito se si fosse rappresentata come certa la realizzazione dell’evento accessorio: sì → dolo eventuale; no → colpa.
Colpa
Misura oggettiva della colpa → inosservanza della regola cautelare che si deduce sotto tre profili:
- A. Dipende dalla pericolosità della situazione concreta.
- B. Presuppone la riconoscibilità e l’evitabilità del pericolo, es. quando si usava l’amianto per le costruzioni ma non si sapeva che faceva male non erano individuabili regole cautelari.
- C. Scelta valutativa per trovare un equilibrio tra l’esigenza di contenere la pericolosità dell’attività e avvantaggiarsi di quest’ultima, es. i limiti di velocità per strada.
Colpa specifica → quando la regola cautelare è formalizzata in un testo scritto, per esempio le norme di comportamento del codice della strada che regolano un’attività pericolosa come la guida. La violazione di regole cautelari scritte, formalizzate, dà luogo a colpa specifica, art. 43 c.p. “inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, discipline”.
Colpa generica → violazione di regole cautelari non scritte, non formalizzate in testi scritti → indicata dal codice come “negligenza, imprudenza, imperizia”. Esprime l’idea di inosservanza delle cautele doverose.
Preterintenzione
Il delitto è preterintenzionale quando dall’azione o omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente. Quindi abbiamo un doppio fatto, quello voluto dall’agente e quello più grave.
Nesso causale tra condotta e evento (40 c.p.)
Consente di ricondurre un fatto della natura ad un soggetto agente.
Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se non è conseguenza della sua azione/omissione.
Naturalismo → tende ad affermare il nesso causale sulla base della ricostruzione della concreta catena causale, per esempio: il ferimento di un soggetto, poi morto in ospedale in seguito ad un errore terapeutico da parte dei medici, è considerato causa della morte perché, guardando concretamente gli accadimenti in sequenza, il ferimento è sicuramente condizione senza la quale non si sarebbe verificato l’evento morte, se non fosse stato ferito non sarebbe andato in ospedale e non avrebbero sbagliato terapia, teoria dell’equivalenza che infatti equipara l’efficacia causale di tutte le condizioni necessarie.
Normativismo → teorie della causalità adeguata e umana. Entrambe si avvalgono del criterio condizionalistico per individuare i fattori precedenti di cui predicare l’efficacia causale ma questa si può attribuire solo considerando l’adeguatezza alla produzione dell’evento o la dominabilità umana del decorso umano. Esempio: se tiro un leggero colpo di bastone a Tizio che ha le ossa fragili e muore la mia condotta non è adeguata a creare la morte di Tizio anche se è condicio sine qua non.
Tentativo
Desistenza volontaria → se il colpevole volontariamente desiste dall’azione soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti se costituiscono reato diverso. Esempio: Tizio vuole sparare a Caio ma cambia idea, eventualmente risponderà per il porto abusivo dell’arma da fuoco, ma non per tentato omicidio.
Recesso attivo → se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato diminuita da 1/3 alla metà. Esempio: Tizio spara a Caio e poi va a rianimarlo e gli salva la vita, quindi ha impedito la realizzazione dell’evento morte.
Concorso formale
È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione o omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. Quindi si ha una condotta unica e una pluralità di violazioni con trattamento sanzionatorio ispirato al cumulo giuridico.
Concorso materiale
È dato dalla pluralità di comportamenti, ciascuno dei quali corrisponde ad una violazione e tutti punibili. Non serve collegamento tra i vari reati, solo il fatto che siano commessi tutti dalla stessa persona. Qua invece abbiamo un cumulo materiale delle pene cioè nella somma di tutte le pene irrogate dal giudice per ciascun reato, sono proprio sommate.
Reato continuato
Ipotesi speciale del concorso materiale sanzionata però col cumulo giuridico, cioè della pena per il reato più grave aumentata. È caratterizzato da una pluralità di comportamenti ciascuno dei quali costituisce violazioni della stessa o di più disposizioni legislative legati da un medesimo disegno criminoso.
Reati omissivi
Reati omissivi impropri: quelli in cui il soggetto attivo ha un obbligo giuridico di impedire l’evento e non si attiva, dolosamente o colposamente, per impedire quell’evento. Esempio: omicidio mediante omissione → madre che non nutre il bambino provocandone la morte, c’è un obbligo giuridico di impedire la morte per fame.
Reati omissivi propri: consistono solo nel “non fare”, sono dei reati in cui non è previsto nella fattispecie il verificarsi di un evento, la violazione della legge penale consiste unicamente nel non attivarsi, quindi in questi reati non si pone un problema di preesistente obbligo giuridico di fare o non fare qualcosa.
Esempio: omissione di soccorso, l’ordinamento richiede ad una serie di soggetti di fare qualcosa e il reato consiste nel non fare. Sono reati di mera omissione.
Non vanno confusi con i reati propri, che possono essere commessi soltanto da un soggetto che ha una determinata qualifica, esempio l’infanticidio dove soggetto attivo è la madre.
Torniamo ai reati omissivi propri.
Se i reati omissivi propri consistono in una semplice inazione, com’è possibile renderli dal punto di vista della descrizione della fattispecie?
Ricordiamo una serie di nozioni della parte generale. Il reato omissivo proprio si compone di due aspetti:
- A. La situazione tipica: quella situazione che dà luogo all’obbligo di attivarsi. Abbiamo la descrizione di uno sfondo che fa sorgere l’obbligo. Non c’è un preesistente obbligo giuridico, ma dobbiamo immaginare uno scenario, una situazione di sfondo nel cui contesto il soggetto agente trova il motivo per far sorgere l’obbligo di attivarsi. Questa situazione tipica è la situazione di sfondo e può essere descritta analiticamente e in termini visuali, omissione di soccorso per esempio, oppure in modo analitico ma con linguaggio di rendering normativo, omissione di referto, oppure in termini di puro obbligo in cui certi obblighi fiscali o di adempimento entro un termine sono descritti immaginando un presupposto normativo ma in cui la descrizione è polarizzata sull’obbligo, per esempio, di effettuare un certo versamento di imposta entro il termine x. C’è un primo caso in cui la situazione tipica è descritta iconograficamente, per esempio c’è una persona in pericolo perché abbandonata o perché sta affogando, non parliamo della descrizione che il soggetto deve fare, ma siamo nel contesto dell’omissione e stiamo rilevando che la situazione tipica è una situazione che è descritta in modo immaginabile.
- B. Il comportamento doveroso, l’obbligo di attivarsi.
Delitti contro la vita e l’incolumità personale
Omicidio in generale
Omicidio in generale → delitto naturale per eccellenza, costante del diritto.
- Omicidio doloso
- Omicidio colposo
- Omicidio preterintenzionale
Elemento oggettivo: cagionano la morte di un uomo.
Soggetto attivo:
- A. Omicidio commissivo: chiunque, reato comune.
- B. Omicidio omissivo: soggetto gravato dall’obbligo, reato proprio.
Elemento oggettivo, condotta:
- A. Qualunque comportamento idoneo a cagionare la morte.
- B. Azione.
- Modalità violente.
- Modalità fraudolente.
- Modalità indirette.
- C. Omissione.
Art. 575 omicidio doloso
Art. 575 omicidio doloso: chiunque cagiona la morte di un uomo.
Dolo generico.
Dolo intenzionale ed eventuale.
Irrilevante error in persona.
Nel nostro sistema non ci sono figure aggravate di omicidio, ma ci sono ipotesi aggravate. Queste ipotesi sono descritte dagli artt. 576 e 577 che si distinguevano per essere rispettivamente le prime circostanze per pena di morte ed ergastolo. Venuta meno questa differenza, a seguito dell’abolizione della pena di morte, rimangono delle differenze ma possiamo definirle equivalenti. Proposto il criterio classificatorio del Mantovani, ricordiamo le singole circostanze, ma è più importante ricordarsi l’esistenza delle 6 categorie di fattori aggravatori e qualche ipotesi per ciascuno.
- A. Circostanze aggravanti personali, come la premeditazione, cioè che l’omicidio sia stato programmato.
- B. Ci sia stato un dolo particolarmente intenso dal punto di vista della persistenza del proposito omicida.
- C. Modalità della condotta, sevizie e crudeltà.
- D. Rapporti con altri reati, connessione strumentale, teleologica tra omicidio e altro reato.
- E. Qualità del soggetto attivo, latitante, associato mafioso.
- F. Rapporti tra autore e vittima, parricidio, quasi parricidio.
- G. Soggetto passivo, soggetto internazionalmente protetto/agente e ufficiale polizia giudiziaria o pubblica sicurezza.
Aggravanti speciali: omicidio premeditato e volontario, artt. 576 e 577.
Aggravanti personali: commesso con premeditazione, per motivi abietti o futili.
Aggravanti di condotta e mezzi: aver adoperato sevizie o aver agito con crudeltà; aver commesso col mezzo di sostanze venefiche ovvero altro mezzo insidioso.
Aggravanti connessione reati: commesso per occultare o eseguire altro reato ovvero per assicurare a sé o ad altri il prezzo, profitto o prodotto ovvero l’impunità di un altro reato; in occasione della commissione dei reati 572, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 609 octies.
Aggravanti qualità sogg. attivo: latitante per sottrarsi all’arresto, cattura, carcerazione, ovvero per procurarsi mezzi di sussistenza; associato per delinquere per sottrarsi ecc.; persona sottoposta a misura di prevenzione; autore del delitto 612 bis.
Aggravanti rapporto colpevole/offeso: fatto vs ascendente, discendente, coniuge anche separato, vs altra parte unione civile, persona legata da relazione affettiva e convivente; contro il coniuge divorziato, altra parte unione civile cessata, fratello, sorella, padre/madre adottivi, figlio adottivo, affine in linea retta.
Aggravanti soggetto passivo: soggetto internazionalmente protetto; ufficiale/agente di polizia, ufficiale/agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni e del servizio.
Art. 584 omicidio preterintenzionale
Art. 584 omicidio preterintenzionale: chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli artt. 581 e 582, percosse/lesioni personali, cagiona la morte di un uomo → chi, con atti diretti a percuotere una persona o a procurarle una lesione personale, ne cagiona, senza volerla, la morte.
Elemento oggettivo: elemento specializzante della condotta, atti diretti a 581 e 582, anche omissione.
Non necessario che siano perfezionati; sufficienti atti preparatori; sufficienti atti penalmente rilevanti.
Tentativo non configurabile.
Elemento soggettivo: dolo intenzionale, intenzione di percosse e lesioni, per percosse e lesioni; non volontà della morte quindi colpa rispetto alla morte.
Aggravanti: 576 e 577; fatto commesso con armi o sostanze corrosive; da persona travisata o da più persone.
Armi: proprie, improprie, materie ad esse assimilate.
- Dolo rispetto ad atti diretti a commettere percosse o lesioni, quindi dolo rispetto al fatto illecito base.
- Non volontà dell’evento morte. Il reato preterintenzionale si contende spesso il campo con l’omicidio doloso, ci sono dei dubbi sulla qualificazione giuridica sugli omicidi proprio perché non è chiaro che tipo di atteggiamento soggettivo vi sia nel soggetto agente, quando la condotta ha base violenta bisogna capire come stanno le cose dal punto di vista della non volontà dell’evento morte.
- Colpa rispetto alla morte di cui non salviamo negligenza, imperizia perché la base della condotta è illecita ma caliamo l’elemento della prevedibilità della morte.
Art. 589 omicidio colposo
Art. 589 omicidio colposo: chiunque cagiona per colpa la morte di un uomo.
Colpa in genere.
Aggravante speciale: se fatto commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ancora aggravato se l’omicidio stradale è commesso in stato di ebbrezza alcolica o sotto sostanze.
Art. 43 → è colposo o contro intenzione il reato, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto, ma si verifica per causa di negligenza, imprudenza, imperizia oppure inosservanza di leggi, regolamenti o discipline.
Elementi reato colposo:
- L’evento non è voluto.
- Anche se è previsto.
- Si verifica a causa di:
- A. Negligenza, imprudenza, imperizia che integra la colpa generica.
- B. Inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, colpa specifica → es. violazioni delle norme sulla circolazione stradale. Le norme che impongono cautele attraverso prescrizioni specifiche sono norme la cui violazione integra la colpa specifica.
Art. 589 omicidio stradale colposo
Art. 589 omicidio stradale colposo: chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, colpa specifica e generica.
Riforma introdotta dalla L. 41/2016.
- Da un lato è stato introdotto l’omicidio stradale che prevede, nella sua pena più grave, una pena fino a 12 anni.
- È stata introdotta nuova ipotesi di lesioni gravi e gravissime sempre in riferimento alla circolazione stradale.
- È stata prevista una nuova serie di fattispecie rispettivamente per omicidio e lesioni corrispondente nell’aggravante per chi fugge dopo l’incidente.
- Nuove regole per quanto riguarda il computo delle circostanze e il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti.
- Previsto un diverso regime per la prescrizione in quanto i termini sono allungati rispetto alla decorrenza abituale.
Il reato del 589 bis prevede tre livelli di pena corrispondenti a condotte di diversa gravità:
- Comma 1: “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni” → colpa generica e colpa specifica.
- Comma 2: casi più gravi in cui c’è un’ebbrezza grave individuata con riferimento ad una soglia percentuale di alcol nel sangue, quando supera il grammo e mezzo per L di sangue, è equiparata all’intossicazione da stupefacenti, ma mentre sul tasso alcolemico si fa riferimento a dei valori soglia, nel caso delle sostanze stupefacenti o psicotrope non esiste una graduazione dell’intossicazione ma questa è equiparata alla ebbrezza grave. In questo caso la pena è da 8 a 12 anni di reclusione.
- Alla ipotesi di ebbrezza grave è equiparata l’ipotesi della ebbrezza lieve da parte di soggetti.
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