Le fasi del processo
Notizia di reato - querela (che la PG trasmette al PM, il quale a sua volta ordina alla segreteria di iscriverla nel registro delle notizie di reato) oppure d’ufficio (es. notizia in TV).
Indagini preliminari (fase che di regola è segreta).
Richiesta al GIP di rinvio a giudizio o archiviazione (es. reato contro ignoti). NB. Il GIP è terzo e imparziale.
Udienza preliminare e inizio il procedimento penale: agisce il GUP e si decide o sentenza di non luogo a procedere o decreto di rinvio a giudizio.
[Riti alternativi: o saltano l’udienza preliminare o il dibattimento.]
Nel primo caso finisce tutto lì; nel secondo caso parte il dibattimento con una serie di udienze per accertare se l’imputato è colpevole.
Sentenza.
Sistema inquisitorio e sistema accusatorio
Ricorda, è un processo improntato sui principi:
- Dialettica tra le parti.
- Oralità.
- Centralità del dibattimento.
Sistema inquisitorio
Tipo di processo penale che si fonda essenzialmente sul segreto e sulla scrittura (cioè la decisione del giudice si basa su prove scritte, che si limita a leggere i verbali che sono stati precedentemente redatti ad altri soggetti).
Il giudice può attivarsi d’ufficio per perseguire reati e acquisire prove.
Il giudice in questo caso ha solo il potere di prendere decisioni.
Quindi si attiva su iniziativa del giudice inquisitore, che però non è affatto una figura totalmente indipendente, anzi spesso e volentieri è legato in modo particolare al potere politico (re, dittatore, partito unico, maggioranza di governo).
Principio di autorità: il giudice inquisitore (singolo e collegiale) ha pieni poteri di giudice, accusatore e difensore, cumulando in sé poteri processuali di iniziativa del processo e di formazione della prova.
Proprio questo cumulo porta ad una serie di caratteristiche tipiche del sistema inquisitorio:
- Iniziativa d’ufficio (il giudice ha iniziativa nel processo penale essendo considerato il depositario del vero e del giusto e potrà iniziare il processo anche senza alcun tipo di denuncia da parte di privati, polizia o organi pubblici).
- Iniziativa probatoria d’ufficio (il giudice è l’unico addetto alla ricerca delle prove in quanto, avendo più poteri, ha anche la possibilità di capire ciò che è giusto e ciò che è ingiusto; potrà ricercare le prove in qualsiasi modo e con il pieno esercizio dei poteri coercitivi, quindi arrestando o compiendo perquisizioni).
- Segreto (il giudice assume le deposizioni in segreto e non ha bisogno di alcun tipo di contrapposizione dialettica per ricostruire la verità, in quanto solo lui è in grado di comprendere il vero significato della verità; chiaramente per ricostruire la verità avrà bisogno di atti scritti, cioè i cosiddetti verbali redatti).
- Nessun limite all’assunzione delle prove (qualsiasi modalità viene ritenuta idonea e valida al raggiungimento della verità, così come per ottenere la confessione da parte dell’imputato, compresa la tortura).
- Presunzione di reità (sarà sempre l’imputato che avrà il dovere di discolparsi e dimostrare la propria innocenza nel momento in cui il giudice lo accusa, anche solo sulla base di pochi indizi o di una denuncia anonima).
- Carcerazione preventiva (strumento di cui il sistema inquisitorio fa ampio uso essendo lui un presunto colpevole e in attesa sia della sentenza sia dell’eventuale caso in cui riesca a provare la sua innocenza).
Le parti non hanno alcun potere, anzi vengono più semplicemente considerate oggetti del giudizio visto che tutti i poteri sono nelle mani del giudice.
Sistema accusatorio
Tipo di processo penale che si fonda essenzialmente sul contraddittorio e sull’oralità (cioè su quanto affermato davanti al giudice; grazie all’oralità si potrà valutare a pieno la credibilità di chi parla; c’è da rilevare però che si ha oralità in senso pieno solo quando le parti hanno la possibilità di porre domande e ottenere risposte da chi parla).
Il giudice non può attivarsi d’ufficio, ma su iniziativa delle parti, le quali devono anche ricercare le prove.
Quindi si attiva su iniziativa delle parti.
Principio dialettico: il giudice inquisitore non ha pieni poteri, anzi le funzioni processuali sono ripartite tra soggetti diversi. Inoltre il giudice è sempre un soggetto da considerarsi indipendente e imparziale a cui spetta decidere sulla base di prove che sono state prodotte sia dall’accusa sia dalla difesa.
In particolare tra questi soggetti si svolge quella che possiamo definire come dialettica, o scontro tra diverse tesi sostenute dall’una e dall’altra parte, e sulla base della quale il giudice forma le sue convinzioni; in tal modo cerca di avvicinarsi il più possibile alla verità.
Proprio il principio della separazione delle funzioni processuali porta ad una serie di caratteristiche tipiche del sistema accusatorio:
- Iniziativa di parte (il processo prende vita non d’ufficio bensì grazie al potere dell’accusatore, da cui poi deriva il nome di questo sistema processuale. C’è da dire che solo in origine il potere accusatorio poteva essere esercitato da parte di un soggetto privato, mentre ora il potere viene esercitato da un organo pubblico designato).
- Assunzione delle prove (il potere di ricerca delle prove, di ammissione delle prove e di valutazione delle prove stesse non spetta ad un unico soggetto, come ad esempio il giudice, ma questi devono essere divisi e ripartiti tra giudice, accusa e difesa di modo che nessuno abbia la possibilità di abusarne; in particolare l’accusa dovrà ricercare le prove e portarle al giudice, la difesa dovrà a sua volta cercare prove che provino l’innocenza dell’accusato e il giudice dovrà decidere se ammettere o meno il mezzo di prova che gli viene richiesto e decidere se accettare o meno le domande formulate da una parte. Tutto ciò avverrà con il cosiddetto esame incrociato delle prove, nel quale sono distribuiti dettagliatamente i poteri di iniziativa delle parti e quelli di controllo del giudice).
Le prove possono essere tranquillamente assunte ma con le dovute limitazioni, cioè importante è il metodo con le quali vengono assunte e il rispetto del metodo stesso (ad esempio sarà considerata poco attendibile una prova estorta mediante violenza o minaccia, e quindi non sarà nemmeno utilizzabile).
- Contraddittorio (ad ognuna delle parti deve essere data la possibilità di far valere le proprie ragioni e di dimostrare l’infondatezza delle prove addotte dalla controparte. Non a caso possiamo affermare che non potrà essere utilizzata la dichiarazione di un soggetto citato da una parte processuale se la controparte non ha al contempo la possibilità di interrogarla in sede di riesame).
- Presunzione di innocenza (l’accusatore deve provare che ciò che afferma è vero “al di là di ogni ragionevole dubbio”, poi la decisione verrà presa dal giudice ma nell’arco di tempo che intercorre tra accusa e decisione l’accusato sarà ritenuto presunto innocente e non gli sarà chiesto di discolparsi visto che, come suddetto, la prova di quanto affermato la dovrà fornire l’accusatore).
- Custodia cautelare (essendo l’imputato presunto innocente fino all’emanazione della sentenza di condanna non potrà essere trattato come colpevole, ma l’unica cosa che si potrà fare sarà applicare una misura cautelare dimostrando però la sussistenza di esigenze affinché si adottino tali misure; ad esempio nel caso vi sia pericolo che l’accusato inquini le prove se si parla di un soggetto che falsifica atti oppure se sussiste il pericolo che fugga nel caso l’accusato viene trovato in possesso di passaporto falso ecc. Va da sé che la custodia preventiva in carcere tipica del sistema inquisitorio costituirà solo un’extrema ratio, utilizzando magari altre misure come ad esempio la cauzione).
Le parti hanno potere di iniziativa e di ricerca delle prove.
Come suddetto il processo prende vita non d’ufficio bensì grazie al potere dell’accusatore, da cui poi deriva il nome di questo sistema processuale. C’è da dire che solo in origine il potere accusatorio poteva essere esercitato da parte di un soggetto privato, mentre ora il potere viene esercitato da un organo pubblico designato.
In sintesi: sistema inquisitorio
Il sistema processuale inquisitorio può essere considerato come lo strumento più efficace del regime totalitario. Non a caso caratteristiche che è opportuno ricordare sono:
- Cumulo dei poteri nelle mani del giudice.
- Giudici parziali.
- Mancanza di contraddittorio.
- Mancanza di garantismo.
La pubblicità data allo svolgersi del rito serve essenzialmente ad indottrinare.
In sintesi: sistema accusatorio
Il sistema processuale accusatorio può essere considerato avente caratteristiche quali:
- No cumulo dei poteri nelle mani del giudice (separazione delle funzioni processuali di accusa, difesa e giudice).
- Presenza contraddittorio.
- Presenza garantismo.
La pubblicità data allo svolgersi del rito serve essenzialmente per permettere all’opinione pubblica di verificare o meno che la giustizia sia amministrata in maniera corretta e imparziale.
Articoli della Costituzione
Articolo 25 Costituzione
Questo articolo afferma che “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”, il che significa che il giudice viene determinato sempre prima della commissione di un reato (es. se uccidi a Milano già sai che ti giudicherà un giudice di Milano) e mediante l’utilizzo di criteri certi, oggettivi, predeterminati e astratti, in particolare che fanno riferimento alla materia del contendere, al valore della questione e al territorio su cui si è verificato il fatto.
C’è da rilevare che l’individuazione del giudice naturale è una riserva assoluta di legge, il che significa che i criteri di competenza sopracitati, che appunto individuano la competenza del giudice, possono essere determinati solo ed esclusivamente dalla legge e non da fonti secondarie come regolamenti o atti amministrativi.
Scopo principale della predeterminazione del giudice sta nell’imparzialità che si vuole attribuire a tale figura quando poi dovrà andare a giudicare.
Giudice naturale e competenza: importante da dire è che le norme sulla competenza vanno ad attenuare il principio del giudice naturale.
Articolo 102 Costituzione
“La funzione giurisdizionale” (funzione che prevede l’applicazione della legge al caso concreto da parte di un giudice) viene esercitata dai magistrati ordinari” (giudici che si distinguono in civili e penali aventi competenza generale e la cui competenza si arresta nel momento in cui inizia quella speciale dei magistrati speciali).
I magistrati ordinari sono magistrati costituzionalmente tutelati sia dall’articolo 104 che tratta dell’indipendenza e dell’autonomia sia dall’articolo 107 che garantisce la loro inamovibilità; i succitati giudici speciali sono invece competenti in controversie selezionate e non fanno parte dell’ordinamento giudiziario, ad esempio i Tribunali militari in tempo di pace oppure il giudice amministrativo competente a giudicare sull’interesse legittimo.
Da rilevare: fanno parte dei giudici ordinari penali i magistrati togati, cioè di carriera, la Corte d’assise, il Giudice di pace, tribunali per minorenni e la Corte di Cassazione.
“È vietata la costituzione di giudici speciali e straordinari” (relativamente ai giudici speciali può sembrare una contraddizione con quanto detto sopra ma così non è visto che è vero che la Costituzione li vieta, ma ce ne sono ancora alcuni che la Costituzione conserva quali appunto i Tribunali militari, amministrativi, la Corte dei conti, i Tribunali delle acque pubbliche ecc.; relativamente ai giudici straordinari sono semplicemente quelli istituiti dopo la commissione del fatto e vengono posti in essere principalmente in ordinamenti non democratici, andando in contrasto proprio con l’art. 25, proprio come avveniva nel fascismo per reprimere gli oppositori del regime mediante i cosiddetti Tribunali speciali per la difesa dello Stato) “mentre è consentita l’istituzione di sezioni specializzate presso organi giudiziari ordinari”.
Da rilevare: i giudici speciali penali sono i giudici militari, che giudicano su reati militari di soggetti appartenenti alle forze armate e previsti nella legge militare e nella legge comune, ma anche la Corte costituzionale, che giudica i delitti di alto tradimento e attentato alla Costituzione che il PDR commette.
Articolo 111 Costituzione
L’articolo 111 tratta del “giusto processo”, quel processo che si basa sui principi quali:
- La riserva assoluta di legge, nel senso che solo il legislatore può regolare lo svolgimento del processo, né organi amministrativi né organi giurisdizionali (infatti il comma 1 afferma “ ”).
- Il contraddittorio, che deve avvenire tra le parti e che comporta la possibilità di un soggetto di esporre le proprie pretese e i propri argomenti nei confronti della controparte e prima che l’eventuale provvedimento agisca nei suoi confronti.
Il contraddittorio relativamente al processo penale è molto importante per la formazione della prova, nel senso che la colpevolezza dell’imputato non può essere stabilita sulla base di dichiarazioni rese da parte di un soggetto che si è sempre sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato stesso o da parte del suo difensore (infatti il comma 2 e 4 afferma “ ”).
- Terzietà e imparzialità del giudice, nel senso che oltre ad essere indipendente da altrui poteri ex art. 101 Costituzione, non devono sussistere legami né con le parti né tantomeno con l’oggetto del procedimento (cioè non deve avere alcun interesse relativamente all’esito dello stesso) (infatti il comma 2 afferma “ ”).
- La parità delle parti, che prevede un equilibrio di poteri (questo chiaramente per quanto riguarda il processo penale).
- Ragionevole durata, nel senso che la durata del processo non deve essere eccessivamente protratta; la sua attuazione viene rimessa al legislatore e viene stabilita dalla Costituzione in quanto recepita da un precetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonostante comunque la formulazione del comma 2 della Costituzione e il testo della Convenzione siano diversi (infatti il primo afferma che “la legge ne assicura la ragionevole durata”, mentre il secondo “ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole”) (infatti il comma 2 afferma “ ”).
- Informazione tempestiva e riservata dei motivi e sulla natura dell’accusa nei confronti dell’accusato.
- Possibilità di difesa, compresa anche la possibilità di avere a disposizione tempo e condizioni necessarie per prepararla (compresa la facoltà di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a favore dell’accusato/imputato).
- …
Questioni pregiudiziali (art. 3)
Le questioni pregiudiziali sono quelle questioni che costituiscono un antecedente logico-giuridico da risolvere per poter giungere alla decisione finale.
Quando si parla di questioni pregiudiziali se ne può parlare sia in senso lato sia in senso stretto.
In senso lato si intende che la questione è pregiudiziale in quanto è un antecedente logico-giuridico per pervenire alla decisione (es. accertare l’altruità della cosa per decidere l’imputazione di furto) (altruità della cosa → imputazione di furto).
In senso stretto si intende che la questione è pregiudiziale per arrivare alla decisione finale presuppone la risoluzione della controversia che non appartiene alla cognizione del giudice procedente (es. accertare che la cosa sia oggetto di furto per decidere se sia stato effettuato o meno delitto di ricettazione) (furto → ricettazione).
Le questioni pregiudiziali vengono risolte dal giudice penale (principio di autosufficienza della giurisdizione penale), salvo “eccezioni”.
Premessa: il principio generale prevede che nel risolvere le questioni pregiudiziali il giudice penale non sarà vincolato e non dovrà osservare alcun limite di prova stabilito dalle leggi civili, come ad esempio il limite ex art. 2721 cc che impone dei limiti alla prova testimoniale, tipo che deve consistere nella narrazione di fatti e non di apprezzamenti personali o giudizi, potendo così il giudice stabilire a ciascun elemento di prova le potenzialità probatorie che ritiene più giuste.
Ma questo principio però prevede delle eccezioni, nel senso che dovrà osservare, invece, i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili per quanto riguarda le norme civili in tema di stato di famiglia o di cittadinanza (tale eccezione sussiste vista la particolare delicatezza della materia e la cui competenza viene quindi attribuita al giudice civile) e per ciò che concerne questioni civili o amministrative.
Come le risolve?
Il giudice risolve queste questioni:
- Autonomamente (quindi senza la necessità di sospendere il processo per rimettere la decisione ad altro giudice, ma fa tutto da solo). Chiaramente la ragione per la quale il giudice deve risolvere in via autonoma sta nell’intento del legislatore di fornire una disciplina processuale idonea a fornire decisioni definitive in tempi brevi per evitare lungaggini processuali.
- In via incidentale (sia che si tratti di questioni di tipo amministrativo, civile o penale).
La pronuncia del giudice:
- Valore incidentale (che viene pronunciata nel corso del giudizio; il giudice conosce la questione
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Schemi discorsivi Procedura penale
-
Schemi completi esame Procedura penale
-
Schemi e mappe concettuali di procedura penale
-
Schemi e mappe concettuali di procedura penale