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Diritto dello sport, alimentazione e benessere – prof.ssa Silvia Manservisi

Individuazione della nozione di sport

Ci sono molte attività che le persone possono svolgere.

Queste attività possono essere ricondotte all’attività sportiva in senso ampio.

Tra le attività che sono riconosciute dal CONI vi è un’ampia gamma.

Nel sito ufficiale del CONI → distinzione tra:

  • Sport in senso stretto: 1 elemento comune: spirito di svago e divertimento.
  • Attività motoria: diverse conseguenze giuridiche → che derivano dalla qualificazione dell’attività.
  • Gioco.

1 elemento comune → spirito di svago e di divertimento.

Perché hanno in comune questo elemento? Andiamo a vedere l’origine del termine sport.

  • Francese antico, 1500 → desport = divertimento.
  • Tradotto in inglese → dispost = divertimento.
  • Il termine ha origini ancora più antiche → latino → deportare = portare fuori/lontano.

Primi giochi olimpici

Primi giochi olimpici → origini antiche.

Dall’antica Atene nel 560 a.C. → Tiranno Pisistrato → aveva deciso di istituire i giochi fuori dalla città → aveva fatto costruire uno stadio alle pendici del colle Ardettos, ricco di acqua e vegetazione. Primi giochi olimpici chiamati Panatenaici → si tenevano ogni 4 anni.

  • Giochi olimpici in chiave moderna riproposti da Pierre de Coubertin nel 1894 nella sua Dichiarazione fatta a Sorbona di Parigi.
  • Pierre de Coubertin, nato a Parigi il 1° gennaio 1863.
  • Si tennero nel 1896 i primi Giochi olimpici in chiave moderna proprio ad Atene.
  • Pierre de Coubertin fu il fondatore del CIO, del quale fu egli stesso segretario generale.

Distinzione interna

Diverse conseguenze giuridiche che derivano dalla qualificazione dell’attività.

Sport, attività motoria e gioco

Sport, attività motoria e gioco hanno in comune il movimento coordinato del corpo.

È retta da regole tecniche di gioco e di gara. Regole tecniche di gara contraddistinguono lo sport in senso stretto: disciplinano il corretto svolgimento degli incontri ed hanno natura preventiva di infortuni e lesioni a carico dell’atleta o di terzi.

L’attività motoria e il gioco sono retti esclusivamente da regole tecniche di gioco. Le regole tecniche di gioco “sono volte alla buona riuscita dei colpi e dei movimenti”.

Una delle caratteristiche del diritto sportivo è la responsabilità sportiva, caratterizzata da una soglia di indulgenza delineata dalla c.d. “scriminante sportiva” che l’ordinamento penale e civile appresta alle lesioni provocate durante lo svolgimento della sola attività sportiva.

Retta da regole volte ad attuare uno specifico movimento fisico nella maniera più soddisfacente con riguardo all’obiettivo salutistico, riabilitativo, estetico, edonistico, ma non contempla la potenziale collisione con diritti inviolabili della persona quali la vita, l’incolumità fisica e la salute.

Dal punto di vista giuridico è assoggettata alle regole generiche, come tutti i comportamenti umani, di prevenzione di eventi lesivi → art. 2043 c.c. → sancito sul principio del neminem leadere.

Discipline ad elevatissima rischiosità

Distinzione tra:

  • Attività che sono effettivamente sportive.
  • Attività che sono in contrasto con lo spirito sportivo.

Ci sono casi in cui se la probabilità del verificarsi dell’evento lesivo è talmente elevata da tradursi nella pressoché certezza della perdita del bene primario della persona, la condotta non può definirsi prettamente sportiva ma illecita alla stregua dell’ordinamento generale.

  • In questo senso è orientata la Cass. Pen. 15170/2016.
  • Anche la Cass. Civ. 12012/2020 → ha affermato → “Sicura nullità dell’accordo tacito concretatosi nell’accettazione dell’eventualità di lesioni con postumi permanenti o di morte, provocate da un intervento regolare” ma solo secondo l’ordinamento sportivo.

Un margine di rischio è proprio di tutte le discipline, ma un livello di rischio così elevato da tradursi nella certezza della perdita di un bene primario della persona è assolutamente un’attività illecita e non può essere presa in considerazione dal nostro ordinamento.

Elemento essenziale è il rigoroso rispetto delle regole.

Si può pensare solo con riferimento ad alcuni sport e non per altri per i quali è tollerato il c.d. rischio del fallo → violazione colposa di regole nonostante la quale persiste la natura sportiva.

Esempio → sport di squadra → spesso sentito nel calcio.

È fondamentale ai fini della connotazione di un’attività come sportiva la doverosa tensione del partecipante al rispetto di regole tecnico-preventive.

Anche se poi a posteriori può non essere rispettata perché c’è il rischio del fallo.

La doverosa tensione emerge dal c.d. principio del fair play = spirito sportivo = principio cardine.

Qualifica e connotazione di un’attività come sportiva

La qualifica/connotazione di un’attività come sportiva dovrebbe prescindere dalla qualità di chi ha concepito queste regole e indipendentemente dalla presenza o meno di una istituzione od organizzazione, di qualunque livello essa sia.

Ogni complesso di regole tecniche preventive di infortuni derivanti da un’attività fisica da chiunque concepite ed individuate, appare idoneo a dare luogo ad un distinto e specifico sport con la conseguenza del continuo sorgere di sport assolutamente nuovi con regole create dalla fantasia dei partecipanti.

Queste nuove attività aspirano ad essere sempre più diffuse, ad avere più audience, l’obiettivo è di avere degli spettatori per poi associarsi, organizzarsi e in seguito ottenere il riconoscimento istituzionale del CONI.

Dalla spontaneità fino ad un riconoscimento del CONI.

Finalità agonistica

Finalità agonistica → è necessaria? No, perché ci sono varie discipline che possono esser praticate anche a livello dilettantistico: calcio, surf, nuoto, ecc.

Per rispondere a questa domanda guardiamo unica definizione di sport contenuta in un documento ufficiale:

  • Carta europea dello sport adottata dal Consiglio d’Europa → è una carta internazionale.

Emanata il 13 – 15 maggio 1992 a Rodi in occasione della 7 Conferenza dei Ministri europei responsabili dello sport.

Art. 2 → “Lo sport è qualsiasi forma di attività fisica, che attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica o psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”.

  • Non deve essere necessariamente riconosciuta o organizzata.
  • Ricomprende espressamente: non deve essere necessariamente connotata da spirito agonistico.
  • È una definizione generale → non si estende fino a delineare la distinzione tra attività sportive, attività motoria e gioco, mancando infatti ogni riferimento a regole tecniche di gioco e di gara → questa è una distinzione che effettuano i giuristi.

La molteplicità delle funzioni dello sport

Sport è un fattore composito di molteplici e rilevanti funzioni oltre che di valori.

  • Educativa.
  • Benessere/salute.
  • Lavorativa.
  • Inclusione sociale.
  • Promozione turistica.
  • Rimozione diseguaglianze.
  • Spirito di gruppo.
  • Amicizia.
  • Tolleranza.
  • Solidarietà.
  • Correttezza.
  • Sana e leale competizione.
  • Dialogo interculturale.

Molteplicità delle funzioni emerge nel contesto dell’UE nel Libro bianco sullo sport COM 2007/391.

  • Si apre con una citazione di Pierre de Coubertin: “Lo sport è parte del patrimonio di ogni uomo e di ogni donna e la sua assenza non potrà mai essere compensata”.
  • Punto 2 → relativo al ruolo sociale dello sport.
  • Punto 2,1 → miglioramento della salute pubblica attraverso l’attività fisica.
  • Punto 2,6 → lo sport interessa tutti i cittadini.
  • Punto 2,3 → i valori veicolati dallo sport.
  • Punto 2,4 → attraverso lo sport si promuove il volontariato e la cittadinanza attiva.
  • Punto 2,5 → utilizzare il potenziale dello sport per l’inclusione sociale, l’integrazione e le pari opportunità.
  • Punto 3 → concerne la dimensione economica dello sport.

Altro documento importante → Libro bianco – una strategia europea per i problemi di salute legati all’alimentazione, al sovrappeso e all’obesità → COM 2007/279.

Altro documento importante → Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità del 2006.

  • Art. 30 → fa menzione del diritto delle persone con disabilità a partecipare alla vita culturale per poi comprendere sia il tempo libero che lo sport.

Fonti del diritto sportivo

Fonti del diritto sportivo → il diritto sportivo costituisce il risultato dell’interazione di più ordinamenti giuridici.

È disciplinato da:

Fonti eteronome

Fonti eteronome → derivano da soggetti esterni all’ordinamento sportivo.

A livello europeo ed internazionale:

  • Libro bianco sullo sport COM 2007/391.
  • Trattato di Lisbona.
  • Carta internazionale dello sport e dell’educazione fisica dell’UNESCO.
  • Carta europea dello sport per tutti → prima versione del 1978 → aggiornata nel 2005.
  • Carta europea dello sport.
  • Carte di Rodi quali: Codice europeo di etica sportiva.

A livello nazionale:

  • Costituzione.
  • Leggi ordinarie.
  • Atti aventi forza di legge.

Fonti autonome

Fonti autonome → derivano da soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo → c.d. fonti del diritto sportivo.

A livello internazionale: WADA, enti INCIAS, ESSOCIFP, correlati WAO.

  • Carta olimpica.
  • Direttive e raccomandazioni del CIO, CIP.
  • Statuti delle federazioni sportive internazionali.

A livello nazionale:

  • Statuti delle federazioni sportive nazionali.
  • Statuto del CONI.

Fonti eteronome a livello europeo ed internazionale

Libro bianco sullo sport – COM 2007/391

Obiettivo di fornire un orientamento strategico sul ruolo dell’attività sportiva nell’UE.

Si concentra sul ruolo sociale dello sport, sulla dimensione economica e sulla sua organizzazione.

  • Riguardo alla funzione sociale → il Libro bianco evidenzia l’utilità sportiva al fine di migliorare la salute pubblica. Punto 2,1 + unire forza degli Stati Membri per combattere il doping.
  • Rafforzare ruolo dello sport ai fini dell’inclusione sociale, dell’integrazione e pari opportunità. Punto 2,4 + prevenzione per la lotta contro razzismo e violenze.
  • Dimensione economica dello sport → contributo che lo sport dà alla crescita e alla creazione di nuovi posti di lavoro. Punto 3.
  • La Commissione Europea promuove la cooperazione tra gli Stati Membri mediante periodiche riunioni dei Ministri dello sport e dei Dirigenti. Punto 5,2 e punto 6 + rediga una relazione sull’attuazione del piano di azione c.d. “Pier de Coubertin”.

Trattato di Lisbona

  • Firmato – 13 dicembre 2007.
  • In vigore – 1° dicembre 2009.

Ha modificato il TUE ed il Trattato istitutivo della Comunità Europea, dando luogo al TFUE.

Con la sua entrata in vigore l’UE ha acquisito, per la prima volta, una competenza specifica nel settore dello sport.

Art. 165 TFUE → 1° comma → l’UE è chiamata a contribuire alla promozione dei profili europei dello sport.

L’UE ha il compito di sviluppare la dimensione europea dello sport, 2° comma → promuovendo l’equità e l’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi e proteggendo l’integrità fisica e morale degli sportivi.

L’azione dell’UE è finalizzata a rafforzare la lotta contro il doping, ma anche di favorire la cooperazione dell’Unione stessa con le Federazioni Sportive Nazionali ed Internazionali con riguardo ai criteri di selezione da parte delle Federazioni degli Stati Membri.

Carta internazionale dello sport dell’UNESCO

Carta internazionale dello sport dell’UNESCO – adottata a Parigi il 21 novembre 1978.

Art. 1 → afferma → “La pratica dell’educazione fisica è un diritto fondamentale per tutti”.

Aggiornata nel 2015 → introduce principi universali, quali:

  • Parità di genere.
  • Non discriminazione.
  • Inclusione sociale nello sport e attraverso lo sport.
  • Evidenzia i benefici dell’attività fisica, la sostenibilità dello sport, l’inclusione delle persone diversamente abili e la protezione dei minori.

Carta europea dello sport per tutti

Carta europea dello sport per tutti – adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 1976.

Art. 1 → “Ciascuno ha il diritto di praticare lo sport”.

Art. 2 → “La promozione dello sport come fattore importante dello sviluppo umano deve essere sostenuta e incoraggiata”.

Carte di Rodi

Carte di Rodi:

  • Carta europea dello sport.
  • Codice europeo di etica sportiva.

Emanati a Rodi → dal 13 al 15 maggio 1992 → 7 Conferenza dei Ministri Europei responsabili dello Sport.

Carta europea dello sport

Recepisce ed armonizza sia i principi della Carta Internazionale dello Sport dell’Unesco, sia i principi della Carta Europea dello Sport per tutti.

Art. 1, 2° comma → “protegge e sviluppa le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano, protegge lo sport da qualsiasi forma di sfruttamento a fini politici, commerciali ed economici, e da pratiche scorrette ed avvilenti, compreso l’abuso di droga”.

Art. 2 → contiene l’unica definizione di Sport → “Si intende per sport qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o no, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”.

Codice europeo di etica sportiva

Si fonda sul principio per cui “le considerazioni etiche insite nel gioco leale, il c.d. fair play, non sono elementi facoltativi, ma qualcosa di essenziale […]. Queste considerazioni sono applicabili a tutti i livelli di abilità e impegno nell’attività sportiva dello Sport ricreativo a quello agonistico […]”.

Definizione di gioco leale, c.d. fair play → “Fair Play significa molto di più che un semplice rispetto delle regole. […]. È un modo di pensare, non solo un modo di comportarsi. […]. Il fair play è un concetto positivo. […]”.

Sono poi sanciti importanti principi in tema di doveri di promozione del fair play, la c.d. responsabilità per il fair play, gioco leale, questa responsabilità è a carico “dei governi a tutti i livelli; delle organizzazioni e degli enti sportivi in generale e dei singoli […]. Il Codice è applicabile a tutti coloro che operano nello sport sia su base volontaria, sia professionistica. Anche gli spettatori possono assumere una responsabilità rispetto al fair play.”

Infine, conclude affermando che → “il fair play è essenziale se si vuole promuovere e sviluppare lo sport e la partecipazione. […]. Abbiamo tutti la responsabilità di promuovere il fair play, il modo vincente (chi gioca lealmente è sempre vincitore)”.

Fonti eteronome a livello nazionale

Costituzione

Legge Costituzionale 3/2001 → con la quale è stata data la riforma del Titolo V della Costituzione che ha portato sostanziali modifiche all’art. 117, relativo alla potestà legislativa dello Stato e delle regioni.

Art. 117, 2° comma, lettera G → “competenza esclusiva dello stato a legiferare sull’ordinamento e sull’organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali” → fra i quali va ricompreso il CONI.

Art. 117, 3° comma → l’ordinamento sportivo è stato espressamente inserito nell’elencazione delle materie di legislazione regionale concorrente con quella dello Stato.

Lo sport trova riconoscimento e tutela anche in altre disposizioni costituzionali:

  • Art. 2 → fra i principi fondamentali riconoscendo e garantendo la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali lo stesso esprime la propria personalità, ricomprende anche la piena esplicazione delle potenzialità umane nelle attività culturali, ricreative ed economiche e quindi anche in quelle di natura sportiva.
  • Art. 3 → sancisce il principio di eguaglianza.
  • Art. 18 → ricomprende nella propria sfera l’associazionismo sportivo.
  • Art. 32 → in tema di tutela della salute trova attuazione attraverso l’attività sportiva in tutte le sue forme.
  • Art. 33 → garantendo la libertà dell’insegnamento si presta ad un collegamento con la funzione normativa e educativa dello sport praticato a tutti i livelli.
  • Artt. 4 e 35 → in tema di tutela del lavoro in tutte le sue forme d’applicazione, ricomprende anche l’attività lavorativa sportiva professionale o meno.

Fra le fonti dell’ordinamento statale, di rango subordinato rispetto alla Costituzione che regolano l’ambito sportivo, assume rilievo la L. 91/1981 → rubricata “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”, che ha disciplinato il lavoro s

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sarac.95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dello Sport, alimentazione e benessere e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Manservisi Silvia.
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