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Concetti Chiave

  • La consuetudine è riconosciuta come fonte giuridica dal Codice civile, ma la sua efficacia è limitata dalle leggi e dai regolamenti.
  • Le consuetudini non possono mai prevalere sulle disposizioni scritte, mantenendo una subordinazione al diritto prescrittivo.
  • Il dibattito giurisprudenziale si concentra sulla possibilità di consuetudini costituzionali, con opinioni diverse tra i giuristi italiani.
  • Le consuetudini praeter legem possono colmare lacune legislative, ma il loro valore è limitato a materie senza riserva di legge da parte della Costituzione.
  • Le consuetudini devono essere coerenti con il diritto scritto; quelle contrarie non sono ammissibili secondo l'articolo 8 del Codice civile.

Il ruolo della consuetudine

La fonte fatto per eccellenza è la consuetudine. Il suo ruolo giuridico è istituzionalizzato dall’articolo 1 del Codice civile, il quale annovera gli usi, dunque le consuetudini, tra le fonti del diritto. L’articolo 8 del suddetto codice, altresì, sancisce che nelle materie disciplinate dalle leggi e dai regolamenti, le consuetudini hanno efficacia solo in quanto da essi richiamate. Gli usi, quindi, non possono prevalere sulle disposizioni scritte. Tutte le fonti consuetudinarie, pertanto, devono essere coerenti con il diritto prescrittivo e ad esso subordinate.

Dibattito giurisprudenziale

Nel corso della storia giurisprudenziale italiana, molti giuristi si sono interrogati sul ruolo e sulla posizione delle fonti consuetudinarie all’interno del nostro ordinamento. Sebbene sia consolidato che una fonte consuetudinaria non possa mai abrogare una fonte atto, gli studiosi si sono chiesti se possono esistere delle vere e proprie consuetudini costituzionali.

L’articolo 8 del codice civile ammette esclusivamente fonti consuetudinarie secundum legem, cioè coerenti con il diritto scritto; allo stesso modo, infatti, non possono essere ammissibili consuetudini contra legem.

Consuetudini praeter legem

La consuetudine può altresì consolidare una regola che non è né coerente né contraria con il diritto scritto, ma che esso non disciplina: in questo caso è presente una lacuna legislativa che può essere colmata da una fonte consuetudinaria, definita «consuetudine praeter legem (che esiste al di là della legge scritta)».

Questo specifico ruolo attribuito alle fonti consuetudinarie è sempre stato oggetto di accesi dibattiti: molti studiosi asseriscono che, ovviamente, le consuetudini praeter legem acquisiscono valore solo in relazione a discipline per cui la Costituzione non prevede una riserva di legge.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il ruolo giuridico della consuetudine secondo il Codice civile?
  2. La consuetudine è considerata una fonte del diritto, come stabilito dall'articolo 1 del Codice civile, ma deve essere coerente con le disposizioni scritte e non può prevalere su di esse, come indicato nell'articolo 8.

  3. Possono esistere consuetudini costituzionali nel nostro ordinamento?
  4. Sebbene sia chiaro che una fonte consuetudinaria non può abrogare una fonte atto, il dibattito giurisprudenziale si interroga sulla possibilità di consuetudini costituzionali, ma l'articolo 8 ammette solo consuetudini che siano coerenti con il diritto scritto.

  5. Cosa si intende per consuetudine praeter legem?
  6. La consuetudine praeter legem si riferisce a regole consolidate che non sono né coerenti né contrarie al diritto scritto, ma colmano lacune legislative in ambiti non disciplinati dalla legge, acquisendo valore solo in assenza di riserve di legge da parte della Costituzione.

Domande e risposte

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