Concetti Chiave
- La rovina di un edificio comporta responsabilità oggettiva per il proprietario, che può essere esonerato solo dimostrando l'assenza di difetti di manutenzione o costruzione.
- Il conducente di veicoli senza guida di rotaie è responsabile per i danni causati, anche in assenza di colpa, e può liberarsi dalla responsabilità solo dimostrando di aver fatto il possibile per evitarli.
- La prova liberatoria per il conducente è complicata dal fatto che la responsabilità si estende anche ai vizi di costruzione o difetti di manutenzione del veicolo.
- La responsabilità oggettiva e indiretta si applica solo nel contesto civilistico, mentre in ambito penale è necessaria la prova di dolo o colpa per una condanna.
- I produttori hanno una responsabilità oggettiva per garantire la sicurezza dei consumatori, esonerando questi ultimi dall'onere della prova, sebbene debbano dimostrare il nesso causale tra prodotto e danno.
Rovina di un edificio
In caso di rovina di un edificio o di danno causato dalla circolazione di un veicolo senza guida di rotaie sorgono diverse implicazioni giuridiche:
- rovina di un edificio: il danno provocato a persone o cose dal crollo di un edificio determina il sorgere di responsabilità oggettiva in capo al proprietario, salvo che questi provi, analogamente al caso di attività pericolosa, che il crollo non è dipeso da difetto di manutenzione o da vizi di costruzione (art. 2053);
Circolazione di veicoli
- circolazione di veicoli: il conducente di veicoli senza guida di rotaie (cioè destinati a circolare nel traffico con libertà di scelta del percorso, è responsabile del danno provocato dalla circolazione del veicolo anche in assenza di colpa e può liberarsi da responsabilità solo provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054.1). La prova liberatoria, volta a provare l’assenza di causalità tra il fatto e il danno cagionato, è resa ardua dal principio secondo cui si risponde del danno anche se questo deriva da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del veicolo (art. 2054.4). Qualora il conducente non sia proprietario del veicolo, sorge responsabilità indiretta in capo al proprietario effettivo, il quale potrà liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Anche questa è una prova difficile: non basta nemmeno dimostrare che il mezzo era stato rubato, perché in questo caso il danneggiato potrà, a sua scelta, esigere l’intero risarcimento dal conducente o dal proprietario.
Responsabilità oggettiva e indiretta
In generale, la responsabilità oggettiva, come quella indiretta, trova applicazione solo nell’ambito civilistico perché, in quello penale, non si può mai essere condannati se il fatto non è stato commesso con dolo o colpa (art. 42 C.P.).
In conformità a quanto disposto dall’art. 41 e dalla direttiva europea del luglio del 1985, i prodotti derivanti dall’attività industriale devono garantire la sicurezza dei consumatori: in questo senso, sui produttori grava una responsabilità oggettiva, che è sempre presunta e dispensa il consumatore dall’onere della prova, sebbene al danneggiato spetti l’onere di provare il rapporto di causalità vigente tra il prodotto e il danno.
Domande da interrogazione
- Qual è la responsabilità del proprietario in caso di rovina di un edificio?
- Come si configura la responsabilità del conducente di veicoli senza guida di rotaie?
- Qual è la differenza tra responsabilità oggettiva e responsabilità penale?
In caso di crollo di un edificio, il proprietario è soggetto a responsabilità oggettiva per i danni causati, a meno che non dimostri che il crollo non è stato causato da difetti di manutenzione o vizi di costruzione (art. 2053).
Il conducente è responsabile per i danni causati dalla circolazione del veicolo anche in assenza di colpa, potendo liberarsi dalla responsabilità solo dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054.1).
La responsabilità oggettiva si applica solo in ambito civilistico, mentre in ambito penale non si può essere condannati senza dolo o colpa (art. 42 C.P.), evidenziando una distinzione fondamentale tra le due forme di responsabilità.