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Concetti Chiave

  • Il diritto di proprietà in Italia è garantito dalla Costituzione, con una riserva di legge che ne definisce il contenuto minimo in base all'art. 832 c.c.
  • La Corte costituzionale interpreta la proprietà privata come una funzione sociale, legittimando limitazioni per garantire altri diritti e valori costituzionali.
  • L'espropriazione della proprietà privata è consentita solo per motivi di interesse generale e deve essere accompagnata da un indennizzo, come previsto dall'art. 42 della Costituzione.
  • Il provvedimento di espropriazione implica la privazione delle facoltà del proprietario a favore di un altro soggetto, solitamente pubblico.
  • L'indennizzo per espropriazione deve essere equo e adeguato, evitando cifre simboliche o irrisorie, secondo le indicazioni della Corte costituzionale.

Il diritto di proprietà

Sulla base di quanto previsto dalle disposizioni contenute nel testo costituzionale italiano, il diritto di proprietà è preservato da un’apposita riserva di legge. Essa resterebbe però solo una garanzia formale se non si individuasse un contenuto minimo del diritto di proprietà. Secondo alcuni, esso andrebbe rintracciato nella definizione dell’art. 832 c.c., in base al quale il proprietario ha «diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo».

Funzione sociale della proprietà

Tuttavia, la disposizione del codice civile è anteriore alla Costituzione e, soprattutto, non ha un significato univoco. Il canone interpretativo utilizzato dalla Corte costituzionale è invece quello della «funzione sociale» della proprietà privata, intesa come clausola dalla doppia natura limitativa. Infatti, da un lato essa serve a legittimare le limitazioni della proprietà privata ove sia necessario garantire altri diritti o valori costituzionali; dall’altro, serve a vincolare il legislatore, il quale può imporre limitazioni alla proprietà privata solo se stabilite allo scopo appunto di assicurarne la funzione sociale (v. sent. 167/1999).

Espropriazione e indennizzo

La ragionevolezza delle scelte del legislatore è sottoposta al vaglio della Corte costituzionale anche con riferimento al terzo comma dell’art. 42, in base al quale «la proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale». Si tratta di uno dei temi di politica legislativa più delicati e sensibili, visti gli interessi in gioco. Per espropriazione si intende quel provvedimento amministrativo mediante il quale il titolare di un diritto di proprietà su di un bene viene privato delle facoltà che gli competono a favore di un diverso soggetto, solitamente (ma non esclusivamente) pubblico. La Corte costituzionale ha inoltre fatto rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 42.3 altri provvedimenti in grado di «diminuire» in modo sensibile il diritto di proprietà, stabilendo che anch’essi impongono indennizzo (ad esempio, per la costituzione di servitù militari: v. sent. 6/1966).

L’indennizzo non deve corrispondere all’integrale risarcimento del danno economico arrecato dall’espropriazione, ma va comunque quantificato in modo congruo, serio e adeguato, e non deve quindi consistere in una cifra dal carattere meramente simbolico o irrisorio rispetto al valore del bene espropriato: si deve trattare, in sostanza, di una equa indennità (l’espressione della Corte costituzionale è «serio ristoro»: v. sentt. 5/1980 e 283/1993; v. poi sent. 348/2007 che, tenendo conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ha dichiarato illegittime talune disposizioni in materia edilizia che prevedevano «criteri di calcolo fissi e indifferenziati»).

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Domande da interrogazione

  1. Qual è la definizione del diritto di proprietà secondo l'art. 832 c.c.?
  2. Il diritto di proprietà, secondo l'art. 832 c.c., è definito come il «diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo», ma la sua interpretazione è influenzata dalla funzione sociale della proprietà.

  3. In che modo la Corte costituzionale interpreta la funzione sociale della proprietà privata?
  4. La Corte costituzionale interpreta la funzione sociale della proprietà privata come una clausola limitativa che legittima le restrizioni alla proprietà per garantire altri diritti o valori costituzionali, vincolando anche il legislatore a stabilire limitazioni solo per assicurare tale funzione sociale.

  5. Cosa prevede l'art. 42 della Costituzione riguardo all'espropriazione della proprietà privata?
  6. L'art. 42 della Costituzione prevede che la proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse generale, ma solo nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo, che deve essere congruo e adeguato.

  7. Qual è la natura dell'indennizzo in caso di espropriazione secondo la Corte costituzionale?
  8. L'indennizzo non deve corrispondere all'integrale risarcimento del danno economico, ma deve essere quantificato in modo congruo e serio, evitando cifre simboliche o irrisorie, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Domande e risposte

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