Concetti Chiave
- L'articolo 2932 consente di ottenere una sentenza che produce gli effetti di un contratto non concluso in caso di inadempimento da parte del debitore.
- Le obbligazioni contrattuali devono essere eseguite entro un termine stabilito, che può essere perentorio o a certo tempo, e nel luogo concordato dalle parti.
- Se le parti non indicano un luogo specifico, la prestazione deve avvenire nel luogo in cui si trova l'oggetto, con il pagamento eseguito nella dimora del creditore.
- Un terzo può adempiere la prestazione contrattuale al posto del debitore, se il creditore non ha interesse a che ciò avvenga direttamente da quest'ultimo.
- Il debitore può evitare l'adempimento da parte di un terzo eseguendo personalmente la prestazione, mentre il creditore può surrogare il terzo nei diritti verso il debitore.
Effetti del contratto non concluso
L'art. 2932 prevede che, qualora il debitore non adempia la prestazione, l’altra parte può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
Nel momento in cui viene stipulato un contratto, il termine entro cui l’obbligazione deve essere eseguita può essere determinato a data fissa (termine perentorio) oppure a certo tempo (entro dieci giorni, un mese, un anno, ecc.). La prestazione deve essere eseguita nel luogo stabilito dalle parti e, qualora esse non abbiano stabilito nulla in proposito, la cosa oggetto della consegna deve essere consegnata nel luogo in cui l’oggetto si trova, l’eventuale pagamento di una somma di denaro deve avere luogo nella dimora del creditore e, infine, ogni altra obbligazione deve essere estinta nella dimora del debitore (art. 1182).
Adempimento da parte di terzi
In generale, la prestazione deve essere adempiuta dal debitore. L’art. 1180, dispone tuttavia che, qualora il creditore non abbia interesse a che la prestazione sia direttamente eseguita dal debitore, essa può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, fatto salvo il caso in cui il debitore abbia manifestato la sua opposizione. Fra l’interesse del creditore a ricevere comunque la prestazione e quello del debitore ad evitare che altri adempiano in sua vece, è favorito l’interesse del primo. Il debitore può evitare l’adempimento altrui eseguendo personalmente la prestazione. Un terzo può essere indotto ad adempiere una prestazione altrui per ragioni morali o economiche. Il creditore che riceve l’adempimento del terzo può surrogarlo nei diritti che ha verso il debitore (art. 1201). Anche colui che è incapace di intendere o di volere è abilitato ad adempiere una prestazione; il debitore che paghi a un creditore incapace non è invece liberato a meno che non provi che quanto ha pagato è stato dato a vantaggio dell’incapace (art. 1190). In generale, come disposto dall’art. 1188, l’adempimento deve essere compiuto nelle mani del creditore o di un suo rappresentante (quest’ultima ipotesi è la più frequente: si pensi, ad esempio, all’usuale pagamento della spesa fatto ai cassieri o ai commessi).
Domande da interrogazione
- Quali sono gli effetti del contratto non concluso secondo l'art. 2932?
- Come deve avvenire l'adempimento della prestazione secondo l'art. 1182?
- È possibile che un terzo adempia la prestazione al posto del debitore?
L'art. 2932 stabilisce che, se il debitore non adempie alla prestazione, l'altra parte può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
L'adempimento deve avvenire nel luogo stabilito dalle parti; in assenza di accordi, la consegna deve avvenire nel luogo in cui si trova l'oggetto, mentre il pagamento deve essere effettuato nella dimora del creditore.
Sì, secondo l'art. 1180, un terzo può adempiere la prestazione se il creditore non ha interesse a che sia eseguita direttamente dal debitore, salvo opposizione di quest'ultimo.