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Concetti Chiave

  • Il responsabile del danno deve risarcire il danneggiato attraverso un pagamento monetario, ripristino della condizione preesistente o rendita vitalizia per danni permanenti.
  • Il giudice valuta il lucro cessante, risarcibile quando il danno avrà effetti futuri, come nel caso di un lavoratore inabile.
  • I danni morali, comprese le sofferenze del danneggiato, possono ora essere risarciti anche per danni non patrimoniali, come il danno biologico.
  • In caso di responsabilità multipla, il danneggiato può richiedere l'intero risarcimento da ciascun responsabile, indipendentemente dalla colpa individuale.
  • Chi paga il risarcimento ha diritto all'azione di regresso verso gli altri co-responsabili, considerando il grado di responsabilità di ciascuno.

Responsabilità e risarcimento del danno

Il responsabile del danno è tenuto a risarcire il danneggiato tramite la corresponsione di una somma di denaro calcolata sulla base dei danni patrimoniali, cioè del danno emergente e del lucro cessante, oppure ripristinando la condizione preesistente o, ancora, in caso di danno permanente alla persona, sotto forma di rendita vitalizia.

Valutazione del lucro cessante

L’art. 2056 deferisce al giudice il compito di valutare il lucro cessante, risarcibile nel caso in cui il danno produrrà i suoi effetti anche in futuro (così, ad esempio, al lavoratore reso inabile spetta un lucro cessante ammontante a tutti gli stipendi che non potrà percepire a causa del danno provocatogli).

Risarcimento dei danni morali

Oltre ai danni patrimoniali, il risarcimento può però avere ad oggetto i danni morali, cioè le sofferenze provate dal danneggiato. Fino a qualche anno fa erano risarcibili solo i danni morali direttamente previsti dalla legge, con particolare attenzione ai reati condannabili sia in sede civile che in sede penale; recentemente, però, la cassazione ha esteso la risarcibilità del danno non patrimoniale ad ogni caso di danno alla persona, con particolare attenzione al cosiddetto «danno biologico», cioè il danno cagionato all’integrità psico-fisica della persona, quale bene protetto in sé e per sé (art. 32 Cost.) che riconosce al danneggiato il risarcimento indipendentemente dalla sua capacità di produrre ricchezza.

Responsabilità multipla e azione di regresso

Qualora il danno sia stato provocato da più persone, il danneggiato potrà esigere l’intero risarcimento da ciascuno di essi, indipendentemente dalla gravità della colpa dei singoli. A chi ha pagato spetta l’azione di regresso nei confronti degli altri condebitori, la quale terrà però conto del grado individuale di responsabilità.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le modalità di risarcimento del danno previste dalla legge?
  2. Il responsabile del danno deve risarcire il danneggiato attraverso una somma di denaro calcolata sui danni patrimoniali, ripristinando la condizione preesistente, o, in caso di danno permanente, tramite rendita vitalizia.

  3. Come viene valutato il lucro cessante in caso di danno?
  4. L’art. 2056 affida al giudice la valutazione del lucro cessante, risarcibile quando il danno avrà effetti futuri, come nel caso di un lavoratore inabile che non potrà percepire stipendi a causa del danno subito.

  5. È possibile ottenere il risarcimento per danni morali?
  6. Sì, oltre ai danni patrimoniali, è possibile richiedere il risarcimento per danni morali, inclusi quelli legati al danno biologico, come riconosciuto dalla recente giurisprudenza della cassazione.

Domande e risposte

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