Concetti Chiave
- I diritti di riposo lavorativo sono garantiti dalla Costituzione e dalla normativa, tutelando la salute e la libertà del lavoratore.
- Il lavoratore ha diritto a 24 ore consecutive di riposo settimanale, preferibilmente coincidenti con la domenica, per un totale di 35 ore di riposo settimanale.
- La contrattazione collettiva può derogare alla normativa sul riposo, anche in peius, come stabilito dall'art. 17 del d.lgs. n. 66/2003.
- Il riposo settimanale può essere calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni, offrendo flessibilità nell'applicazione.
- La giurisprudenza riconosce il lavoro domenicale come socialmente più penoso, richiedendo una compensazione specifica per tale prestazione.
Diritti di riposo lavorativo
I vari riposi previsti dalla normativa lavoristica (giornaliero, settimanale, annuale), e, a monte, dall’art. 36, c. 2 e 3, Cost., configurano limiti inderogabili alla estensione temporale della prestazione lavorativa. Ma essi configurano, altresì, un diritto di natura assoluta (la cui violazione dà origine, per la giurisprudenza, anche ad una responsabilità extracontrattuale), posto a tutela della salute fisica e psichica del lavoratore, così come della libertà di questi di disporre del proprio tempo. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo settimanale di 24 ore consecutive ogni 7 giorni. Così dispone, infatti, l’art. 9, c. 1, del d.lgs. n. 66/2003: “Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’articolo 7”. Ciò per un totale di 24+11 ore, cioè 35 ore consecutive di riposo ogni settimana. Si aggiunge, peraltro, che “il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni”. Il regime della media vale anche nel riposo settimanale.
Norme e deroghe contrattuali
Si deve considerare, inoltre, la facoltà di deroga, anche in peius, della norma in discorso, che è attribuita alla contrattazione collettiva, anche territoriale o aziendale, dall’art. 17 del d.lgs. n. 66/ 2003 (5). In caso di lesione del diritto al riposo, il lavoratore è abilitato a richiedere il risarcimento dei danni (biologici, esistenziali ecc.) patiti, che i giudici tendono a liquidare, in genere, in via equitativa.
Riposo domenicale e retribuzione
Una distinta questione è quella della coincidenza o no del riposo settimanale con la domenica. Nel dibattito che ha preceduto l’emanazione del decreto era stata ventilata, in omaggio all’ethos multiculturale, l’abolizione di questa regola. Ma le radici cristiane dell’Europa hanno — in questo caso — prevalso, e il principio per cui il riposo settimanale deve coincidere, “di regola”, con la domenica, già contenuto nell’art. 3, c. 1, della legge n. 370/1934 e nell’art. 2109, c. 1, c.c., è stato ribadito dall’art. 9, c. 1, del d.lgs. n. 66/2003. D’altra parte, se la Corte di Giustizia europea aveva ritenuto illegittima l’originaria previsione della direttiva che faceva coincidere il riposo settimanale con la domenica, in precedenza la stessa Corte aveva riconosciuto la libertà dei legislatori nazionali sulla materia. Sono previste, peraltro, numerose eccezioni nelle quali il lavoro domenicale è consentito, in particolare nel settore dei servizi. L’art. 9 nulla dice del trattamento retributivo per il lavoro prestato di domenica. Secondo un orientamento della giurisprudenza, essendo socialmente più penoso, tale lavoro è da ritenersi di maggiore “qualità” (art. 36, c. 1, Cost.), per cui merita di essere compensato in modo specifico, a prescindere dalla fruizione del riposo in altro giorno della settimana.
Domande da interrogazione
- Qual è il diritto fondamentale del lavoratore riguardo ai periodi di riposo?
- Quali sono le conseguenze in caso di violazione del diritto al riposo?
- È obbligatorio che il riposo settimanale coincida con la domenica?
- Come viene trattato il lavoro svolto di domenica in termini retributivi?
Il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni, come stabilito dall'art. 9, c. 1, del d.lgs. n. 66/2003, per un totale di 35 ore consecutive di riposo settimanale.
La violazione del diritto al riposo può comportare responsabilità extracontrattuale e il lavoratore ha il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti, come indicato nel testo.
Sebbene il riposo settimanale debba "di regola" coincidere con la domenica, ci sono eccezioni, specialmente nel settore dei servizi, come stabilito dall'art. 9, c. 1, del d.lgs. n. 66/2003.
Il lavoro domenicale, considerato di maggiore "qualità" e socialmente più penoso, merita una compensazione specifica, indipendentemente dalla fruizione del riposo in un altro giorno della settimana, secondo l'orientamento giurisprudenziale.