Prima della riforma
Dopo la riforma
Residenza familiare
Marito
Entrambi i coniugi
Indirizzo di vita familiare
(Impostazione della vita familiare, risparmi...)
Marito
Entrambi i coniugi
Cognome della moglie
La moglie assumeva il cognome del marito.
La donna mantiene il suo cognome.
Adulterio
Viene punito solo se fatto dalla moglie.
Lo Stato non interagisce sulle questioni private dei coniugi.
La riforma del diritto di famiglia
Un nuovo diritto di famiglia
Il diritto di famiglia regola i rapporti tra i componenti della famiglia stessa.
Fino a metà degli anni Settanta il Codice civile del 1942, in materia di diritto di famiglia, era in grave contrasto con la Costituzione.
I Costituenti sostenevano uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, i doveri dei genitori, la tutela giuridica dei figli nati fuori dal matrimonio e così via.
Invece il legislatore, fino al 1975, si era mostrato incapace di portare avanti il compito assegnato dalla Costituzione, e continuava a regolamentare una famiglia di tipo patriarcale ormai superata.
Finalmente con la legge 19 maggio 1975, n.151, “Riforma del diritto di famiglia”, si è potuto contare su un diritto di famiglia che recepisce i principi fondamentali che stanno alla base sia della Costituzione che della società in cui viviamo.
Innovazioni principali
Tra le modifiche sostanziali apportate, vi furono:
- Il passaggio dalla potestà del marito alla potestà condivisa dei coniugi;
- L'eguaglianza tra coniugi (si passa dalla potestà maritale all'eguaglianza fra coniugi);
- Il regime patrimoniale della famiglia (separazione dei beni o comunione legale/convenzionale);
- La revisione delle norme sulla separazione personale dei coniugi (dalla separazione per colpa alla separazione per intollerabilità della prosecuzione della convivenza).