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La nuova disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione

(“Traffico di influenze illecite, corruzione per l’esercizio delle funzioni, riforma dell’art. 317 c.p., Convenzione di Merida sulla corruzione del 2003 e Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo”)

Con la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, in relazione al fatto che le nuove caratteristiche essenziali di queste fattispecie di reato fanno riferimento al coinvolgimento di soggetti ulteriori, destinati a svolgere funzioni di intermediazione e di filtro.

In primis si è prevista l’introduzione della nuova figura di reato di traffico di influenze illecite, non conosciuta in precedenza nella tradizione normativa italiana ma oggetto di precisi obblighi di incriminazione di matrice internazionale.

Con la legge n. 190 del 2012 si è introdotta la fattispecie di traffico di influenze illecite, reato comune che può essere commesso da chiunque. Esso si concretizza nel mercimonio della pubblica funzione, si concretizza già attraverso un’attività di intermediazione e di filtro, svolta da soggetti terzi che si interpongono tra il pubblico funzionario e il privato in una fase prodromica al raggiungimento dell’accordo corruttivo, in piena conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione del 2003 (c.d. Convenzione di Merida) e alla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa.

Quanto al contenuto del patto corruttivo, esso prevede che il pubblico agente corrotto si impegna non già ad adottare un atto del proprio ufficio, quanto piuttosto a far valere il suo peso istituzionale sul pubblico agente competente all’emanazione dell’atto desiderato a cui è interessato il corruttore, esercitando un’attività di influenza, così come si è previsto che la prestazione resa dal corrotto ha ad oggetto la generica funzione o qualità del pubblico agente, il quale si impegna ad assicurare protezione al corruttore nei suoi futuri rapporti con l’amministrazione, così come la mera articolazione triangolare della tangente - meri rapporti triangolari -.

Si è inoltre, in relazione a quanto si è detto, introdotta la corruzione per l’esercizio della funzione, nuova figura di reato – prevista al riscritto art. 318 c.p. e di fatto già “anticipata” in via interpretativa dalla giurisprudenza della Cassazione – che consente la reazione dell’ordinamento penale ogni volta che si concretizzi il pericolo di asservimento della pubblica funzione ad interessi privati, senza legare la punibilità alla precisa individuazione di una specifica condotta oggetto dell’illecito mercato, consentendo la punizione di entrambe le parti del pactum sceleris, in ragione del semplice mercimonio della pubblica funzione.

La nuova disciplina della concussione

Passaggio ulteriore si è sancito con la nuova disciplina della concussione, con cui si è sancito che, secondo la legge n. 190 del 2012, si è pervenuti alla distinzione delle due figure di concussione: una giacente riferimento all’art. 317 c.p. in materia di concussione per costrizione, limitata ai soli casi del pubblico ufficiale, in quanto secondo un indirizzo molto perplesso e generico si è sancito che l’incaricato di pubblico servizio non sia in grado di esercitare sugli utenti quella coartazione della volontà necessaria ad integrare tale tipologia di reato, aspetto che non è condiviso né dalla stessa Corte di Cassazione; e l’altra all’art. 319 quater c.p., nel caso di concussione per induzione indebita a dare o promettere altrui utilità, prevedendo per ciascuna di esse un regime sanzionatorio differente.

Si è sancita inoltre l’estensione degli obblighi di informativa alla P.A. di appartenenza del decreto che dispone il giudizio per il pubblico dipendente accusato del reato in questione; l’estensione allo stesso delle particolari ipotesi di confisca ex art. 12 sexies della l. n. 356/1992, nonché l’inclusione dello stesso nell’elenco dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, contemplata dal d. lgs. 231/2001.

Tutto ciò in relazione al fatto che la costrizione si connota per l’uso della forza o della minaccia diversamente dall’induzione, così come si è andato incontro al recepimento della normativa internazionale ai fini di assicurare “un’equa graduazione delle risposte sanzionatorie in relazione a situazioni oggettivamente diverse”.

Inoltre, secondo un’analisi curata si può individuare come sussista un nesso di continuità, seppur per vie trasversali, tra le due diverse fattispecie in questione e la vecchia normativa unificata dell’art. 317 c.p.; questo indirizzo è condiviso anche dalla dottrina.

Si può dire quindi che finalità della riforma in questione sia stata la mera scissione della fattispecie previgente nelle due sottofattispecie citate, art. 317 e art. 319 quater c.p., elevando ciascuna di essa a fattispecie autonoma, salvo per ciò che concerne l’espunzione dall’area applicativa della concussione per costrizione dei fatti commessi dagli incaricati di pubblico servizio.

Si consideri inoltre che nel caso dell’induzione richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall’art. 319, comma 1, quater c.p. non è diversa, sotto il profilo strutturale, da quella del previgente art. 317 c.p. e, pertanto, quanto all’induzione, vi è “continuità normativa” tra le due disposizioni, essendo formulate in termini del tutto identici”.

Ruolo del privato rispetto alla nuova fattispecie art. 319 quater c.p.

Prima della legge n. 190/2012, la concussione, in entrambe le forme, era riferibile sia al pubblico

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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