Concetti Chiave
- La riforma costituzionale del 2012 ha introdotto vincoli all'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali, richiedendo il rispetto dell'equilibrio dei bilanci.
- Le nuove norme stabiliscono che il ricorso all'indebitamento per spese di investimento è possibile solo con piani di ammortamento, garantendo l'equilibrio di bilancio.
- L'armonizzazione dei bilanci pubblici è diventata competenza esclusiva dello Stato, per prevenire disavanzi e garantire l'unità economica della Repubblica.
- I principi di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche alle regioni a statuto speciale, per preservare l'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni pubbliche.
- Le pubbliche amministrazioni, incluse regioni ed enti locali, devono assicurare non solo l'equilibrio dei bilanci, ma anche la sostenibilità del debito pubblico.
Conseguenze della riforma costituzionale
La riforma costituzionale attuata nel 2012 ha determinato conseguenze rilevantissime sotto diversi profili, in particolare per quanto riguarda la legge di bilancio e le risorse economiche degli enti regionali e locali. Gli orientamenti giurisprudenziali (v. riassuntivamente sentt. 64 e 141/2016) hanno trovato conferma nella riforma della Costituzione approvata nel 2012: essa, oltre che sull’art. 81, è intervenuta sullo stesso art. 119 ponendo ulteriori vincoli all’autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali.
Modifiche agli articoli della Costituzione
Al primo comma si è specificato che l’autonomia finanziaria deve svolgersi «nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci» e che regioni ed enti locali «concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea»; al sesto comma si è aggiunto che il ricorso all’indebitamento per finanziare spese di investimento è possibile soltanto «con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio». È stato modificato anche l’art. 117: l’«armonizzazione dei bilanci pubblici», che prima era materia concorrente abbinata al coordinamento finanziario, è diventata materia di competenza esclusiva dello Stato. Inoltre, le regioni e gli enti locali, al pari di tutte le pubbliche amministrazioni, secondo la modifica all’art. 97 Cost., sono tenuti non solo ad assicurare l’«equilibrio dei bilanci», ma a farsi carico della «sostenibilità del debito pubblico». La l. 243/2012, approvata ex art. 81.6 Cost., ha dato attuazione alle nuove disposizioni costituzionali (artt. 9-12: v. sent. 88/2014).
Coordinamento della finanza pubblica
Il coordinamento della finanza pubblica riguarda tanto le regioni ordinarie quanto quelle a statuto speciale. I principi fondamentali fissati dalla legislazione statale nell’esercizio di tale competenza si applicano anche alle regioni speciali in quanto «funzionali a prevenire disavanzi di bilancio» e «preservare l’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche», nonché «a garantire l’unità economica della Repubblica», come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli europei (v. sentt. 154/2017 e 103/2018).
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali modifiche apportate dalla riforma costituzionale del 2012 riguardo all'autonomia finanziaria delle regioni?
- Come è cambiata la competenza riguardante l'armonizzazione dei bilanci pubblici dopo la riforma?
- Qual è l'importanza del coordinamento della finanza pubblica per le regioni speciali?
La riforma ha introdotto vincoli all'autonomia finanziaria delle regioni, specificando che deve avvenire nel rispetto dell'equilibrio dei bilanci e che le regioni devono garantire l'osservanza dei vincoli economici dell'Unione europea (art. 119).
L'armonizzazione dei bilanci pubblici, precedentemente materia concorrente, è diventata competenza esclusiva dello Stato, come stabilito dalla modifica all'art. 117 della Costituzione.
Il coordinamento della finanza pubblica si applica anche alle regioni a statuto speciale per prevenire disavanzi di bilancio e garantire l'unità economica della Repubblica, in conformità con i principi costituzionali e i vincoli europei.