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Riduzione dei contributi da parte dello Stato a partiti e movimenti politici

I contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici sono ridotti a euro 91.000.000 annui.

È quanto stabilisce la Legge 6 luglio 2012, n. 96, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2012, n. 158, ripubblicata in Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2012, n. 172.

Il 70% dei contributi sopra indicati, pari a euro 63.700.000, è corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica, mentre il restante 30%, pari a euro 27.300.000, è erogato, a titolo di cofinanziamento, nella misura di 0,50 euro per ogni euro che i partiti e movimenti politici abbiano ricevuto a titolo di quote associative e di erogazioni liberali annuali da parte di persone fisiche o enti.

Ai fini del calcolo del contributo sono prese in considerazione, nel limite massimo di 10.000 euro annui per ogni persona fisica o ente erogante, le quote associative e le erogazioni liberali percepite.

Legge 6 luglio 2012, n. 96

Ripubblicazione del testo della legge 6 luglio 2012, n. 96 recante: «Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2012). (12A08250)

Avvertenza

Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 6 luglio 2012, n. 96, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici

1. I contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici sono ridotti a euro 91.000.000 annui, il 70 per cento dei quali, pari a euro 63.700.000, è corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica. Il restante 30 per cento, pari a euro 27.300.000, è erogato, a titolo di cofinanziamento, ai sensi dell'articolo 2.

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Sintesi

Riduzione dei contributi da parte dello Stato a partiti e movimenti politici

I contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici sono ridotti a euro 91.000.000 annui.

È quanto stabilisce la Legge. Il 70% dei contributi sopra indicati, pari a euro 63.700.000, è corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l’attività politica mentre il restante 30%, pari a euro 27.300.000, è erogato, a titolo di cofinanziamento, nella misura di 0,50 euro per ogni euro che i partiti e movimenti politici abbiano ricevuto a titolo di quote associative e di erogazioni liberali annuali da parte di persone fisiche o enti (ai fini del calcolo del contributo sono prese in considerazione, nel limite massimo di 10.000 euro annui per ogni persona fisica o ente erogante, le quote associative e le erogazioni liberali percepite).

Legge 6 luglio 2012, n. 96, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2012, n. 158 (ripubblicata in Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2012, n. 172).

Legge 6 luglio 2012, n. 96.

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