Concetti Chiave

  • La prestazione nell'obbligazione romana include il dare, fare e prestare, con significati distinti e specifici per ciascun termine.
  • Secondo il codice civile italiano, la prestazione deve essere possibile, lecita, determinata o determinabile e avere un contenuto patrimoniale.
  • L'impossibilità della prestazione può essere fisica o giuridica, e nega la possibilità di sorgere dell'obbligazione se presente ab origine.
  • La prestazione può risultare illecita per l'oggetto, come nel caso di un omicidio, o per la causa, come nel ricevere denaro per non compiere un'azione già prevista dalla legge.
  • Il pretore ha la facoltà di neutralizzare una stipulatio formalmente valida ma illecita, tramite l'intervento di un'exceptio.

La prestazione nell'obbligazione romana

Nel mondo romano, la prestazione costituiva il contenuto (substantia) dell’obbligazione. Essa presenta un contenuto e delle caratteristiche.

Il contenuto consiste nel dare, fare e prestare. Dare allude all’obbligo di trasferire la proprietà o di costituire un diritto reale minore; ciò avveniva, ad esempio, nel stipulatio dari o nel legato per damnationem; nella formula dell’actio in personam, il verbo dare viene accostato dal verbo oportere, al fine di indicare che il convenuto è tenuto (oportere) al trasferimento della piena proprietà e del possesso di una cosa corporale (rem dare). Fare allude a compiere una prestazione diversa dal dare e dal qualsivoglia contenuto; il suo esatto contrario è il non fare, cioè l’astenersi dal fare qualcosa. Prestare, invece, è un composto (praes stare) che vuol dire «essere responsabile o stare garante per».

Caratteristiche della prestazione

Come stabilito dall’articolo 1346 del codice civile italiano, la prestazione deve essere possibile, lecita, determinata o determinabile e deve avere carattere o contenuto patrimoniale.

La possibilità della prestazione trova il suo contrario nell’impossibilità a eseguire la suddetta prestazione. Se, addirittura, la prestazione fosse impossibile ab origine, non potrebbe mai sorgere l’obbligazione (stipulatio inutilis). L’impossibilità può avere natura fisica o giuridica: fisica nel caso in cui si richieda una prestazione inattuabile dal punto di vista concreto (come, ad esempio, ricostruire le torri gemelle in 10 minuti); l’impossibilità, invece, è giuridica quando un soggetto è obbligato, ad esempio, a trasferire la proprietà di un bene extra commercium.

La prestazione deve essere anche lecita, cioè conforme all’ordine pubblico e al bonos mores, dunque alle consuetudini.

Illiceità della prestazione

Esistono due distinte tipologie di illiceità: la prestazione può essere illecita per l’oggetto o per la causa.

Promettere a un soggetto 100000 euro affinché egli uccida un terzo, uccidere è l’oggetto della prestazione: esso è un oggetto illecito, dunque la prestazione è illecita per l’oggetto (esempio chiesto all’esame).

Dire, invece, dammi 100000 euro affinché io non ti uccida: in questo caso l’illiceità risiede nello scambio fra il non uccidere e una somma di denaro; ottenere un compenso per il non uccidere a cui chiunque è già tenuto in forza dell’ordinamento giuridico costituisce una prestazione che è illecita per la causa (ad essere illecito, infatti, è lo scambio di denaro per svolgere un’attività per cui è già preposto sulla base di quanto disposto dalla Costituzione).

In questo caso, dunque, l’oggetto (non uccidere) è lecito, mentre la causa è illecita. La stipulatio è formalmente valida per il diritto civile; tuttavia essa può essere neutralizzata dal pretore, che può concedere un’exceptio.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è il contenuto della prestazione nell'obbligazione romana?
  2. Il contenuto della prestazione nell'obbligazione romana consiste nel dare, fare e prestare, dove "dare" implica il trasferimento di proprietà, "fare" si riferisce a compiere un'azione, e "prestare" significa essere responsabile o garante per qualcosa.

  3. Quali sono le caratteristiche che deve avere una prestazione secondo il codice civile italiano?
  4. Secondo l'articolo 1346 del codice civile italiano, la prestazione deve essere possibile, lecita, determinata o determinabile e deve avere un contenuto patrimoniale.

  5. Cosa si intende per illiceità della prestazione?
  6. La prestazione è considerata illecita quando l'oggetto o la causa sono contrari all'ordine pubblico e ai buoni costumi; ad esempio, promettere denaro per compiere un reato rende la prestazione illecita per l'oggetto.

  7. Qual è la differenza tra illiceità per oggetto e illiceità per causa?
  8. L'illiceità per oggetto si verifica quando l'oggetto della prestazione è illecito, mentre l'illiceità per causa si verifica quando lo scambio di beni o denaro è illecito, anche se l'oggetto stesso è lecito.

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