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II parte lettere A-B (res)

Gaio in merito alla trattazione delle cose afferma che quest'ultima può essere divisa in 4 sezioni:

  • Classificazioni delle cose stesse
  • Varie cose singole
  • Acquisto delle cose corporali e non, complessi di cose
  • Acquisto dei diritti, cioè si fa riferimento alla successione nelle sue forme, le obbligazioni
  • Parte riguardante

Classificazione delle cose: “summa” di Gaio

Gaio, dopo una distinzione fra le cose in patrimonio ed extra­patrimonio, presenta un'altra divisio che è quella fra le cose di diritto umano e cose di diritto divino.

Istituzioni di Giustiniano

Nelle Istituzioni di Giustiniano la stessa divisione fra patrimonio e extra patrimonio è fatta seguire da una classificazione più articolata, quella fra: cose comuni a tutti, pubbliche, delle comunità', di nessuno e dei singoli.

Per Giustiniano elenca:

  • Cose comuni a tutti: diritto naturale, cose come l'aria, l'acqua corrente, il mare, per attrazione il lido marino.
  • Cose pubbliche: cose i fiumi, i porti ecc. Parrebbe introdotta anche una categoria a se, quella delle cose “di uso pubblico”, come le rive dei fiumi, il lido del mare e il mare stesso, già citati nelle cose comuni.
  • Cose delle comunità': cose ossia della città, si individuano i teatri, stadi e tutti i luoghi pubblici di cui possono usufruire i cives.

Vengono si ritorna alla divisione gaiana fra cose di diritto divino e cose di diritto umano, infatti qualificate di nessuno (nullius) come cose di nessuno:

  • Cose sacrae: le cose ovvero consacrate da Dio (Dei), come i templi.
  • Cose religiosae: le cose dove sia inumato un cadavere, appartenenti secondo Gaio agli dei inferi.
  • Cose sanctae: le cose come le mura e le porte della città.
  • Cose dei singoli: dove, evidentemente queste ultime vengono a coincidere con le cose in nostro patrimonio.

Giustiniano dopo questa esposizione passava immediatamente a trattare della proprietà sulle cose dei singoli.

Cose corporali ed incorporali

Tornando a Gaio, troviamo che esponeva un'altra divisione su quanto riguarda le cose corporali e incorporali.

Sicuramente riprende la linea di pensiero filosofica di Cicerone, il quale definisce in prima approssimazione:

  • Le cose corporali: come quelle che si toccano.
  • Le cose incorporali: quelle che non possono toccarsi. In esse, che sono quelle che consistono in un diritto, quali appunto figurano l'usufrutto, l'eredità, le obbligazioni, non si trova invece il diritto di proprietà.

Questo perché Gaio il concetto di proprietà non conosceva, o per lo meno lo accostava al dominium quando viene a parlare dell'usucapione. Questa mancanza di conoscenza si deve a ragioni storiche per le quali l'antico modo di pensare riteneva opportuno ribadire la propria appartenenza di un oggetto con semplici affermazioni come “mio”, “tuo”.

E' evidente che non si parlava della proprietà. Non si ha quindi un testo delle fonti romane volto a precisare e definire il diritto sulla cosa propria.

Res mancipi e nec mancipi

Un'altra distinzione fondamentale delle cose che si ha in Gaio è quella fra res mancipi e nec mancipi. Tale distinzione diviene importante perché derivava dall'esigenza di sottoporre ad un apposito atto solenne il trasferimento di quelle che erano le cose più importanti e preziose.

Come dice del resto espressamente Gaio la stessa denominazione di res mancipi era dovuta dal fatto che tali cose si trasferivano mediante mancipatio.

Secondo il catalogo gaiano venivano considerate res mancipi:

  • Fondi italici: terreni e case situati in Italia.
  • Gli schiavi.
  • Gli animali da tiro e da soma: come buoi, cavalli, muli ed asini. Per quanto riguarda la trattazione di questi ultimi, essa è la prova che seppur questo catalogo si sia formato gradualmente, deve essersi concluso comunque in breve tempo, per il semplice motivo che in esso non compaiono altri animali da lavoro quali cammelli ed elefanti, che furono conosciuti dai romani in un certo punto della loro storia, in quanto furono portati in Italia mediante la famosa spedizione di Pirro nel 280 a.C.
  • Servitù dei fondi rustici: la esse, si suppone rappresentino la striscia di terreno più o meno ampia su cui si poteva passare o condurre animali o far scorrere dell'acqua e che appartenesse a colui che aveva il diritto di porre in essere tali comportamenti. Il fatto che siano elencate soltanto le servitù rustiche e non le urbane desta qualche perplessità, ma la dottrina è arrivata a sentenziare che tale fenomeno è spiegabile in quanto la stessa categoria delle res mancipi doveva già essere chiusa quando sorsero le servitù urbane, e perché le servitù rustiche più antiche erano all'origine res corporali.

Altre classificazioni di cose

Vi sono anche altre classificazioni di cose, sebbene non menzionate da Gaio, su cui vale la pena richiamare l'attenzione.

1) Distinzione fra cose mobili e immobili

  • Cose mobili: cose che possono essere trasportate o muoversi autonomamente da un posto ad un altro.
  • Cose immobili: porzioni di suolo e cose che a questo sono unite in modo inseparabile.

Tale distinzione risale fino alle XII Tavole, dove tuttavia era formulata in altri termini parlandosi, a proposito della usucapione, di res soli, ossia del suolo, e, in contrapposto ad esse, di tutte le altre ceterae res.

2) Distinzione fra cose fungibili e infungibili

Un'altra distinzione significativa in materia contrattuale, è quella fra:

  • Cose fungibili: che sono sostituibili nell'ambito del loro genere, come ad esempio il denaro, il vino, il grano. Esse venivano chiamate dai giuristi romani cose che si pesano, si contano, si misurano.
  • Cose infungibili: che non possono sostituirsi poiché costituiscono delle species determinate.

3) Ultima distinzione

Ci sta da puntualizzare un'ultima distinzione contenuta in un testo di Pompo

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mariannatosoni95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Pietrini Stefania.
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