Istituzioni di diritto pubblico
Domande esame
- Come definiamo lo stato come ordinamento
- Cosa vuol dire pluralità degli ordinamenti
- Definisci l’ordinamento giuridico
- Principio di gerarchia (riferimento anche al principio di competenza)
- Da che cosa si distingue lo Stato regionale da Stato federale. Lo Stato federale è il → contrario proprio perché gli Stati hanno conferito un potere centrale.
- Che vuol dire segretezza del voto? Che uscito non devo parlarne? No, vuol dire che il mio voto non deve essere riconosciuto, per cui ci deve essere un’organizzazione tale che mi permette di tenere segreto il mio voto.
- Ineleggibilità e incompatibilità
- Limiti espressi e impliciti del referendum abrogativo: limiti del quesito referendario, → ovvero limiti di materia espliciti, impliciti quelli che ha tratto la Corte Costituzionale
- Struttura del bicameralismo
- Dove si trova la disciplina del procedimento legislativo?
Istituzioni di diritto pubblico
Capitolo I: caratteri fondamentali del fenomeno giuridico
1. Il diritto e la società
Esistenza di un nesso strettissimo fra fenomeno giuridico e fenomeno sociale: laddove esiste una qualche forma di aggregazione umana necessitano regole di comportamento obbligatorie per tutti i soggetti che la compongono che ne disciplinano i rapporti.
2. Le caratteristiche
Caratteristiche specifiche che contraddistinguono il diritto statale:
- Effettività = una regola di diritto può considerarsi davvero esistente, in → quanto i membri della società, le riconoscano un valore obbligatorio e colleghino alla sua violazione la irrogazione di determinate sanzioni
- Certezza = strumenti che garantiscono la conoscibilità delle regole, → (ordinamento giudiziario) mediante particolari strutture e particolari (sanzioni) istituti
- Relatività = come possa mutare l’ambito di estensione del diritto, a → seconda delle esigenze e dei problemi nuovi e diversi che lo sviluppo di una società via via pone e a cui si ritiene debba darsi soluzioni sul piano giuridico.
3. Il contenuto delle norme giuridiche
Differenza fra Norma e Disposizione → preposizione scritta da cui l’attività interpretativa può ricavare le norme giuridiche → regole di comportamento obbligatorie per tutti i componenti di una società.
Per imporre un determinato comportamento è necessario avere determinato:
- Quale ordine di fatti (eventi) si intende regolare; si rivolge a tutti (es: omicidio) → fattispecie astratta
- Come qualifico quel fatto sulla base delle norme che regolano quel fatto stesso → fattispecie concreta: attribuzione ai destinatari della norma dell’obbligo di svolgere una determinata attività, ma anche il diritto ad esigere da altri un comportamento conforme a quello imposto dalla norma giuridica (posizioni soggettive di vantaggio e di svantaggio)
Posizioni soggettive di svantaggio:
- Doveri → previsti per la soddisfazione di un interesse di carattere generale
- Obblighi → previsti per la soddisfazione di un interesse particolare di un altro soggetto (es: obblighi nascenti da un contratto)
- Oneri → previsti per la soddisfazione di un interesse proprio e non altrui (es: l’onere della prova durante un processo)
Posizioni soggettive di vantaggio:
- Diritti soggettivo ne è titolare colui il cui interesse riceve una tutela diretta da parte della norma giuridica, mediante l’imposizione di una tutela diretta da parte della norma giuridica, tramite l’imposizione di un obbligo di rispetto di tale interesse.
Assoluto → può essere l’interesse individuale è tutelato attraverso o l’imposizione di obblighi nei confronti di una pluralità indistinta di soggetti (es: diritto di proprietà).
Relativo → oppure l’interesse individuale è tutelato attraverso o l’imposizione di obblighi nei confronti di determinati soggetti (es: interesse del debitore vs creditore).
- Interesse legittimo è una norma dettata per tutelare un interesse generale ma, indirettamente, tutela anche l’interesse dei singoli. Ha un potere pubblico.
Semplice di fatto può essere o.
4. I soggetti giuridici
- Persone fisiche: ciascuna persona fisica è dotata della capacità giuridica, è cioè idonea ad essere titolare di diritti e destinataria di obblighi, fin dal momento della nascita. Dotata della capacità di agire dal 18 anno.
- Persone giuridiche: pluralità di persone che danno vita ad un’organizzazione al fine di perseguire una finalità comune, ovvero una pluralità di beni materiali gestiti da alcune persone fisiche, sempre in vista del raggiungimento di una specifica finalità comune.
Si distinguono quelle private (espressione di fenomeni di aggregazione sociale) da quelle pubbliche (enti pubblici, es: Stato persona giuridica → vs altri Stati e cittadini: consente di ricondurre ad un unico centro d’imputazione tutte le attività statuali che sono esercitate tramite gli organi, di cui sono titolari persone fisiche.
Organi che agiscono in nome e per conto dello Stato, in virtù di quello rapporto organico che è il → =! rapporto di rappresentanza: in quest’ultimo una persona fisica è obbligata o decide di far gestire i propri affari da un altro soggetto, mentre nel primo, vi è fra il soggetto che agisce e il soggetto in nome e per conto del quale si agisce) l’immedesimazione.
- Associazioni di fatto: organizzazioni prive di un apposito riconoscimento pubblico, pur non essendo dotati di personalità giuridica sono tuttavia destinatari di alcune norme giuridiche.
5. Il concetto di ordinamento giuridico e la pluralità degli ordinamenti giuridici
Ordinamento giuridico: insieme delle regole di diritto dettati dalla complessità e stabilità di un certo gruppo sociale e dei fini che ne rappresentano il tessuto connettivo.
L’insieme delle regole giuridiche ha bisogno di un apparato organizzativo di produzione, l’applicazione soggetti istituzionali che ne assicurino la e l’osservanza.
Potremo avere tanti ordinamenti giuridici quanti sono i possibili fini che in concreto possono determinare un’aggregazione di più individui. → pluralità degli ordinamenti giuridici.
La natura dei fini serve a distinguere gli ordinamenti giuridici in:
- Particolari si propongono il raggiungimento delle finalità più varie, ma → delimitate ad un certo settore, cioè dirette al soddisfacimento di specifici interessi, che possono essere di natura economica, culturale, religiosa, sportiva, …
- Generali si propongono il soddisfacimento di una finalità → omnicomprensiva (individuata nel “bene comune”) di tutti i possibili originali, interessi sociali. Tra questi ordinamenti si distinguono poi quelli derivati che ripetono il loro carattere di sovranità (es: Stato), da quelli che ripetono i loro poteri da un altro ordinamento ad essi sovraordinato (es: Comune, Provincia, Regione, …)
6. Ordinamenti giuridici di “common law” e di “civil law”
Intendendo lo Stato come ordinamento giuridico e limitando il campo di osservazione all’esperienza europea si possono identificare 3 diversi modelli:
- Common law (ordinamento inglese): si basa su un tessuto di regole, molte delle quali non scritte, basate sull’affermazione di principi tratti per lo più dall’esperienza, dalle consuetudini, dalle prassi → la sentenza del giudice acquista un valore normativo in base al quale nessun giudice può discostarsi dai principi di diritto affermati in altra precedente pronuncia giudiziaria riguardante un caso analogo a quello che egli si trova a giudicare.
- Civil law (ordinamento italiano): si basa su un tessuto di regole di diritto scritte. La norma giuridica è tale solo se contenuta in atti cui lo stesso → ordinamento riconosce la capacità di produrre regole di questo tipo; il ruolo del giudice sarà solo quello di interpretare la regola giuridica scritta e di applicarla al caso concreto, mentre non gli è riconosciuto alcun compito “creativo”.
- Diritto socialista
7. Le fonti del diritto e i principi che ne regolano i rapporti
Le regole di comportamento nascono o mediante l’attribuzione a certi organi del potere di creare, integrare, modificare il diritto o mediante il riconoscimento di valore giuridico a regole che nascono da certi fatti o comportamenti umani.
Se è il primo metodo produzione di norme contenute in atti: fonti – atto → (legge del Parlamento, legge del Governo, …)
Se invece derivano dall’operare del secondo meccanismo fonti – fatto, si → determinano regole dotate di forza obbligatoria.
Entrambe hanno la capacità di incidere, modificandolo, sul sistema giuridico. Ciascuna fonte risulta dotata di un grado di intensità che risulta diverso a seconda della disciplina dei rapporti che legano tra loro le diverse fonti normative.
I principi fondamentali sono:
- Principio gerarchico: serve ad ordinare le varie fonti normative lungo una immaginaria scala gerarchica a seconda della diversa forza normativa di cui ciascuna è dotata: sul gradino più alto le fonti dotate di maggior forza e poi, via via quelle con forza minore. Al di sopra vi sono le leggi fondamentali della Costituzione.
Ciò ha come conseguenza quella per cui una regola di diritto non può mai derogare alla regola di diritto posta da una fonte situata su un gradino superiore. Se ciò avviene, l’ordinamento giuridico, elimina la regola che lo ha violato.
Il suo limite è il fatto che regoli “solo” le regole di gradini diversi, ma se le leggi conflittuali fossero emanati da enti appartenenti allo stesso gradino gerarchico (es: leggi statali e regionali)?
- Principio di competenza: non si fa più riferimento alla forza o valore normativo delle diverse regole di diritto, bensì all’organo che è titolare del potere di emanare le regole stesse e all’oggetto che esse possono investire.
Legge statale e regionale ne sono un esempio, si trovano sullo stesso gradino della scala gerarchica sulla quale sono ordinate le varie fonti normative del nostro ordinamento e i loro rapporti reciproci sono regolati dalla diversa sfera di competenza che la Costituzione attribuisce alla prima e alla seconda. Così la legge regionale potrà investire certi settori materiali e non altri, ma dovrà comunque rispettare tutta una serie di limitazioni che, spetta alla legge statale predisporre.
- Valore delle norme nel tempo (principio cronologico): tra norme di pari grado gerarchico, emanate dallo stesso ente, prevale quella entrata in vigore per ultima. Se invece sono di grado gerarchico diverso, si applica il principio gerarchico.
- Valore delle norme nello spazio (principio di territtorialità): le norme giuridiche hanno efficacia con riferimento ad una collettività di soggetti, individuati in relazione ad una determinata area geografica. (Es: la legge statale ha efficacia nei confronti dei cittadini e di cloro che operano all’interno del territorio nazionale; lo stesso avviene per le leggi regionali e i provvedimenti degli enti locali minori, quali Comuni e Province)
8. L’interpretazione del diritto come metodo e come fonte
L’attività giurisdizionale consiste nell’applicazione della norma giuridica ad una specifica vicenda umana o ad una fattispecie concreta. Non sempre è agevole identificare quale sia la norma da applicare al caso concreto:
- Interpretazione letterale: condotta sul dettato testuale della norma in → questione, sulla base del significato lessicale delle parole che la compongono.
- Interpretazione logica: diretta ad individuare la coerenza interna della → legge, facendo ricorso a lavori preparatori della legge o del regolamento o di altra fonte normativa che deve essere applicata.
- Interpretazione analogica: diretta a ricercare la norma da applicare al → caso concreto desumendola dai principi vigenti nel sistema giuridico complessivo.
- Interpretazione sistemica: come si colloca quella norma nel tessuto delle → norme dell’ordinamento e quindi risalire al significato di quella disposizione/previsione che in sé, per me non è chiara ma per dare un contenuto, riportare a sistema
Capitolo II: forme di Stato e di governo nella loro evoluzione storica
1. Il concetto di forma di Stato e di forma di governo
Le regole giuridiche investono in 3 diversi settori:
- Relativo all’organizzazione dell’apparato statuale
- Relativo ai rapporti tra questo apparato, ai cittadini e la società civile
- Relativo ai rapporti intersoggettivi che si stabiliscono tra i singoli membri di quella comunità
Quando si allude ad una particolare forma di Stato si fa riferimento al modo in cui è risolto il rapporto tra autorità e libertà, ovvero quel rapporto tra potere statuale e società civile, da cui nasce e si sviluppa ogni esperienza statuale.
La forma di Governo è descritta dagli elementi che contraddistinguono il modello organizzativo, ovvero l’insieme degli strumenti e dei mezzi (insieme di regole che disciplinano i rapporti tra gli organi di vertice dell’apparato statuale, di quelli che sono detti organi costituzionali) mediante i quali una determinata organizzazione statuale persegue le sue finalità.
2. Le forme di Stato
Criterio di distinzione: finalità perseguite dallo Stato, tipo di relazione fra Stato e cittadini.
Stato patrimoniale (Alto Medioevo) → un unico fine, ovvero la difesa conto le minacce che possono provenire dall’esterno o dall’interno nei riguardi del diritto di proprietà.
Proprietà della terra → base per definire i diritti del singolo cittadino.
Stato assoluto → fine di carattere generale, rappresentato dal benessere dell’intera collettività.
Stato basato sulla Monarchia, sviluppa la sua azione nei vari settori in cui si svolge la vita sociale ed economica → Stato interventista nei diversi settori delle attività sociali, non inteso come lo intendiamo oggi (no pensioni, servizi pubblici offerti da enti privati, quali Chiesa, associazioni religiose, …)
Il potere è nelle mani del Monarca ed è di origine trascendentale, legittimato da Dio.
Unica vera fonte sono gli atti sovrani contenenti comandi giuridicamente vincolanti (salvo alcune consuetudini inderogabili).
Stato di polizia (fine XVIII sec. variante dello Stato assoluto → caratterizzato dal riconoscimento di alcune posizioni soggettive ai singoli, tutelabili davanti ai giudici, anche contro i pubblici poteri.
Con la Rivoluzione Francese è stato segnato il passaggio ad un diverso modo di concepire il potere pubblico, in cui il Sovrano deve tener conto di alcune libertà tangibili del potere pubblico, quali uguaglianza, libertà, fraternità).
Comincia ad affermarsi l’idea (che verrà poi affermata nello Stato liberale) che il potere pubblico non sia del tutto legittimato ma che abbia dei limiti.
Stato liberale (fine XVIII sec. – metà XIX sec.) → fine è la “soddisfazione” degli interessi dell’intera collettività attraverso un’azione indiretta → concezione garantistica e negativa dei fini dello Stato: era più attento a preservare e garantire il rispetto del diritto di libertà e meno ad entrare nella società e nel mercato per realizzare delle finalità tramite intervento diretto → Stato non interventista.
Il potere pubblico:
- Non deriva da Dio → legittimazione ultima del potere viene dal basso, tramite l’assemblea elettiva.
- È limitato → distinzione e separazione dei poteri che si controbilanciano e sono tutti soggetti alla legge (potere legislativo, esecutivo e giudiziario)
Introduzione di regole generale Costituzione, voto limitato agli uomini con una certa ricchezza e conoscenza → società borghese.
Fonti:
- Fonte di I grado: legge del Parlamento
- Fonte di II grado: decreti e regolamenti del Sovrano
Stato totalitario (tra le due Guerre Mondiali).
Crisi economica del 1929, post I Guerra Mondiale → shock per tutti i Paesi europei → nascita dei partiti.
Le istituzioni dello Stato liberale sono fragili, non in grado di rispondere a tutte le necessità sviluppatesi dopo la crisi economica e sociale → insoddisfazione.
Necessità di un ordinamento sicuro, che soddisfi tutti → Nascita del Duce, colui che si afferma come una figura forte ed egemone che ristruttura lo Stato in senso fortemente interventista → Forma di Stato interventista, in economia (sviluppo aziende, …), in ambito sociale (supporti alle famiglie, …) accanto ad un interventismo che vorrebbe soddisfare la popolazione si contrappone la negazione della libertà (di espressione, di pensiero, …) → Si toglie alla società la possibilità di espressione in cambio di una società egemone in cui si afferma il Partito Unico → negazione diritti di libertà individuale.
Prevalenza di fonti di origine governativa.
Stato socialista (dalla rivoluzione sovietica del 1971 fino al secondo dopoguerra).
- Potere al proletariato → disuguaglianza fra le classi sociali
- Pianificazione di tutte le attività economiche e sociali
- Riconoscimento delle sole libertà collettive
- Lotta contro il potere borghese
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