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Pagina 1 di 69 - Cap 1.1 caratteristiche e funzioni del diritto penale

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Il diritto penale è quella parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato.

Caratteristiche del codice Rocco

Codice di epoca fascista = Arturo e Alfredo Rocco.

Il codice penale vigente pur emanato in epoca fascista non appare del tutto permeato dall’ideologia di detto regime che contrassegna soprattutto la parte speciale, delitti contro la personalità dello Stato, contro l’integrità e sanità della stirpe, oggi soppressi -> Impianto compatibile con i pareri e principi della Corte costituzionale e della Costituzione.

Comunque dal 1930 il codice Rocco ha subito modifiche volte ad eliminarne gli aspetti più marcatamente riferibili al regime fascista.

Il sistema penale italiano è di stampo liberale, punisce per ciò che si ha fatto e non per chi si è.

Partizioni del diritto penale

Il codice penale è costituito da una parte generale e da una parte speciale.

Parte generale, libro I = comprende la disciplina dei criteri oggettivi e soggettivi di imputazione del fatto delittuoso, delle conseguenze giuridiche del reato e di ogni altro elemento condizionante la punibilità.

Parte speciale, libro II, delitti, a partire da quelli contro lo Stato, e III, contravvenzioni, a partire da art. 630 = contiene un catalogo delle fattispecie che descrivono i singoli comportamenti illeciti.

Tipi di illeciti

  • Civili -> sanzione civile.
  • Amministrativi -> sanzione amministrativa.
  • Penali -> sanzione penale = pena.

Reato = condotta.

Pena = sanzione associata al reato.

Reati = fatto umano tipico, antigiuridico e colpevole a cui segue una pena. Reato è quel comportamento umano che a giudizio del legislatore contrasta coi fini dello Stato e a cui la legge riconnette sanzioni penali: pena e misure di sicurezza. Scopo difendere la società dal delitto e di risocializzare il delinquente. Sono leggi penali quelle che prevedono le sanzioni penali.

Principi che governano il diritto penale

Il concetto di reato ruota attorno a 3 principi cardine:

Principio di materialità: non può esservi reato se la volontà criminosa non si materializza in un comportamento esterno. Principio “Nessuno dovrebbe essere punito per i suoi pensieri” (cogitationis poenam nemo patitur).

Principio di offensività o lesività: ai fini della sussistenza di un reato non è sufficiente la realizzazione di un comportamento materiale, è necessario che tale comportamento leda o metta in pericolo beni giuridici.

Principio di colpevolezza: un fatto lesivo di beni giuridici può essere penalmente attribuito all’autore soltanto a condizione che gli si possa muovere un rimprovero per averlo commesso.

Pagina 2 di 69 - Funzione preventiva della pena

Lo strumento di tutela offerto dal diritto penale ha una valenza maggiore rispetto agli altri offerti dall’ordinamento perché la sanzione penale per antonomasia, la pena detentiva, esplica una funzione preventiva e pone un efficace deterrente prima che il fatto venga commesso, prevenzione generale, e, nella fase attuativa, ovvero coll’inflizione della pena, impedisce che il soggetto torni a delinquere, prevenzione speciale.

Pena funzione deterrente/prevenzione speciale e generale.

Generale: previene che la generalità dei consociati commetta un reato.

Speciale: verso chi ha subito la pena, attraverso una risocializzazione del delinquente impedendo così che torni a delinquere, previene che reiteri il reato.

Scopo = difendere società attraverso l’isolamento del condannato, impedendogli di commettere crimini, ricorso al carcere, e risocializzare il colpevole per evitare che reiteri il comportamento criminale. Al legislatore non interessa educare il colpevole dal punto di vista morale, quello che compie è una difesa sociale, carcere come mero contenitore di devianza.

Reati, delitti e contravvenzioni

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni che si differenziano a seconda della specie di pena prevista dal codice penale:

I delitti sono quei reati, più gravi, per i quali è prevista la pena dell'ergastolo, della reclusione e/o della multa.

Le contravvenzioni sono quei reati, minori, per i quali è prevista la pena dell’arresto e dell’ammenda.

Un’altra importantissima differenza tra delitti e contravvenzioni è data dall’elemento psicologico del reato, o soggettivo:

I delitti sono generalmente puniti solamente a titolo di dolo, ma esistono comunque casi di delitti a titolo di colpa.

Le contravvenzioni si integrano a prescindere dall’elemento psicologico del suo autore e sono indifferentemente punite a titolo di dolo o di colpa.

Delitti puniti anche solo nella forma tentata.

Art. 56: chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Art. 152: causa di estinzione della contravvenzione = pagamento di una somma di denaro che corrisponde a una parte dell’ammenda. Con il pagamento si estingue il reato come se non fosse stato mai commesso.

Causa estintiva non prevista per i delitti.

Prescrizione diversa.

Doloso, colposo, preterintenzionale

Un reato infatti può essere doloso o colposo o preterintenzionale:

  • Doloso: è doloso quando l’evento dannoso o pericoloso è preveduto e voluto dall’agente come conseguenza della propria azione od omissione.
  • Colposo: è colposo quando l’evento non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti.
  • Preterintenzionale: è preterintenzionale l’evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente.

Differenza arresto e reclusione

Per i delitti è prevista la reclusione, per le contravvenzioni è contemplato l’arresto.

La reclusione prevede, invece, la privazione della libertà personale a tempo determinato, come conseguenza della commissione di un delitto. La pena della reclusione si estende da 15 giorni a 24 anni. Solo per i delitti è previsto l’ergastolo, cioè la reclusione a tempo indeterminato.

L’arresto consiste nella privazione della libertà determinata dalla commissione di una contravvenzione e va da 5 giorni a 3 anni.

Pagina 3 di 69 - Differenza multa e ammenda

Le multe riguardano i delitti, mentre le ammende le contravvenzioni.

Multa = pagamento di una somma elevata di denaro, tetto massimo di 50.000 euro.

Ammenda = soglia massima di 10.000 euro.

Le pene contemplate dalla legge sono di due tipi: detentive e pecuniarie.

Le pene detentive sono, in ordine di gravità crescente:

  • L’arresto.
  • La reclusione.
  • L’ergastolo.

Devono essere scontate in carcere.

Le pene pecuniarie sono invece soltanto due:

  • L’ammenda.
  • La multa.

Vengono scontate attraverso il pagamento di una somma di denaro.

Funzione del diritto penale e beni giuridici

La funzione del diritto penale consiste nella tutela dei beni giuridici, predisponendo sanzioni ove tali beni siano lesi o messi in pericolo.

Offesa = fatti umani che ledono o mettono in pericolo un bene giuridico.

Bene giuridico = oggetto giuridico del reato = interesse socialmente rilevante e protetto dal legislatore in quanto considerato degno di tutela. I beni giuridici esistono solo se, e nella misura in cui producono effetti utili nella vita sociale, deve essere protetto al fine di garantire la pacifica convivenza. Teoria costituzionalmente orientata del bene giuridico tale per cui il ricorso alla pena trova giustificazione soltanto se diretto a tutelare beni socialmente apprezzabili dotati di rilevanza costituzionale.

Oggetto materiale del reato = persone su cui si realizza il reato.

Concetto prepositivo di bene giuridico.

Prepositivo = esiste prima di una emanazione di una legge, legislatore lo individua e lo protegge.

Viene data tutela maggiore al bene giuridico di maggiore rilievo.

Vita = omicidio, art. 575: chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno -> qualsiasi tipo di omicidio la stessa pena, minima.

Patrimonio -> tanti reati contro il patrimonio perché è tutelabile con interventi meno intensi di quello penale, con sanzioni civili.

Non tutte le avversioni altrui vengono punite con la sanzione penale perché dipende dalla gravità e modalità del comportamento.

Principi ispiratori del diritto penale

Sussidiarietà

L’esistenza di un bene meritevole di tutela non basta di per sé a giustificare la creazione di una fattispecie penale finalizzata alla sua salvaguardia, occorrono ulteriori presupposti.

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Si parla di carattere sussidiario del diritto penale per esprimere l’idea di diritto penale come extrema ratio cui ricorrere quando gli altri strumenti di tutela di natura civile, amministrativa ecc. sarebbero insufficienti e quindi non conformi allo scopo. L’utilizzazione della sanzione penale è legittima quando risulta, oltre che necessario, nel senso che gli altri strumenti di tutela sarebbe insufficienti, anche conforme allo scopo.

Il principio di sussidiarietà così inteso costituisce una specificazione nel campo del diritto penale del più generale principio di proporzione che ammette il ricorso a misure restrittive dei diritti dei singoli solo quando risultino necessarie per la salvaguardia del bene comune.

Il criterio di sussidiarietà può essere concepito in due accezioni diverse:

  • Concezione restrittiva del principio di sussidiarietà: sostiene che il ricorso allo strumento penale appare ingiustificato quando superfluo o la salvaguardia del bene in questione è ottenibile con sanzioni extrapenali, poiché a parità di efficacia di strumenti il legislatore dovrebbe optare per quello che comprime meno i diritti del singolo.
  • Concezione ampia del principio di sussidiarietà: preferisce l’applicazione della sanzione penale anche quando non strettamente necessaria per la funzione “stigmatizzante” che la pena stessa dà del comportamento criminoso.

Meritevolezza

La sanzione penale deve essere applicata non in presenza di qualsivoglia attacco ad un bene degno di tutela, ma solo nei casi in cui l’aggressione raggiunga un tale livello di gravità da risultare intollerabile.

Frammentarietà

Il diritto penale protegge solo alcuni beni giuridici, e non li protegge da ogni tipo di aggressione ma solo da alcune modalità di aggressione.

Principio di frammentarietà opera su tre livelli.

  • La tutela del bene non è contro ogni aggressione, ma soltanto contro specifiche forme di aggressione: quelle più gravi.
  • La sfera di ciò che è penalmente rilevante è molto più limitata rispetto a ciò che è considerato “antigiuridico”.
  • L’area del penalmente rilevante non coincide con ciò che è moralmente riprovevole.

Il principio di frammentarietà rappresenta un’ulteriore proiezione della concezione dello strumento penale come ultima ratio.

Autonomia

L’autonomia del diritto penale si evince dal dato inconfutabile che al giudice penale è consentito procedere all’applicazione di sanzioni punitive indipendentemente da pronunce di precedenti giudici civili o autorità amministrative. È indifferente che la sanzione penale sia preceduta o meno da altri tipi di sanzione.

Cap 1.2 principio di legalità

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I commi sono i periodi, contraddistinti dal segno di a capo, in cui si può scomporre un articolo di legge.

Capoversi sono i commi successivi al primo.

Rubrica = titolo.

La materia delle fonti del diritto penale è regolata da un principio fondamentale, il principio di legalità.

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Esso implica una concezione formale del reato, secondo cui è reato solo il fatto previsto come tale dalla legge. È un principio di garanzia per i cittadini, perché in tal modo tutti sono in grado di sapere quali fatti sono vietati e quali sono permessi.

Principio di legalità che ritroviamo nell’art. 25 della Costituzione e dall’art. 1 c.p.

Art. 25, 2° comma/capoverso Costituzione: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.”

Art. 1 codice penale: "Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto dalla legge come reato, né con pene che non siano da essa stabilite”.

Corollari del principio di legalità

Il principio di legalità si scompone nei seguenti fondamentali principi:

  • Il principio della riserva di legge in materia penale.
  • Il principio della tassatività o determinatezza della fattispecie penale.
  • Il principio di irretroattività delle norme incriminatrici, legge sfavorevole.
  • Il divieto dell'analogia in malam partem.

1) Il principio della riserva di legge

Riserva di legge = il principio della riserva di legge comporta il divieto di punire un fatto se esso non è previsto espressamente da una legge penale. La riserva di legge è imposta da esigenze di garanzia formali e sostanziali per i cittadini.

In primo luogo esso garantisce i cittadini dall’uso della forza da parte dello Stato.

Dal momento che il diritto penale è un diritto fondamentalmente violento e repressivo, il principio di legalità, no fonti secondarie ma solo legge, evita gli abusi da parte del potere esecutivo.

Inoltre essendo emanata per mezzo di un apposito procedimento, solo la legge assicura adeguate garanzie ai cittadini; la stessa garanzia, invece, non potrebbe essere assicurata per mezzo di altri strumenti, quali i regolamenti, la consuetudine, ecc., che esporrebbero i cittadini all'arbitrio del potere esecutivo o del potere giudiziario.

Infatti, la riserva di legge è l'istituto giuridico in base al quale una determinata materia, in questo caso penale, può essere regolata soltanto dalla legge o da un atto avente forza di legge.

La fattispecie penale può dunque essere determinata solo dalla legge.

Riserva di legge intesa in senso assoluto = la materia deve essere regolata integralmente dalla legge.

Concetto di legge

Per legge si intende non solo la legge ordinaria, ma anche decreto legislativo delegato, leggi regionali, dato che la stessa Costituzione riconosce a tali atti la medesima efficacia delle leggi ordinarie, ma, art. 117 Cost., legge regionale non può essere fonte di diritto penale perché sancito dalla Costituzione. La restrizione della libertà non può che essere uniforme su tutto il territorio nazionale a meno di non violare l’articolo 3 della Costituzione. Un cittadino non può comportarsi diversamente da una regione all’altra. L'articolo 120 della Costituzione, poi, vieta alle regioni di adottare provvedimenti che sono di ostacolo al libero esercizio dei diritti da parte dei cittadini.

Rapporto legge-fonte subordinata

In senso relativo = i principi sono stabiliti dalla legge, riducendo la discrezionalità dell'esecutivo, che però potrà intervenire con propri regolamenti, dettando la disciplina di dettaglio = fonti secondarie = fonti la cui disciplina non è direttamente regolamentata dalla Costituzione, bensì dalle fonti primarie.

Legge = decreto = atto normativo di carattere provvisorio dell'ordinamento giuridico italiano avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo ai sensi dell'art. 77 della Costituzione della Repubblica Italiana.

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  • La legge affida alla fonte secondaria la determinazione delle condotte concretamente punibili.
  • La fonte secondaria disciplina uno o più elementi che concorrono alla descrizione dell’illecito penale.
  • La fonte secondaria specifica, in via tecnica, elementi di fattispecie legislativamente predeterminati nel nucleo significativo essenziale.
  • La legge consente alla fonte secondaria di scegliere i comportamenti punibili tra quelli da quest’ultima disciplinati.

Rapporto legge-consuetudine

Consuetudine = la consuetudine è una fonte di diritto che consiste in un comportamento costante, ripetuto nel tempo, cui la comunità si uniforma con la convinzione di obbedire ad una norma giuridica. Nel diritto penale in cui vige il principio di stretta legalità, la consuetudine non è mai fonte di diritto penale, né in funzione incriminatrice, aggravatrice o abrogatrice.

Riserva di legge e ordinamento europeo

La normativa comunitaria: la legalità penale non può rimanere confinata alla prospettiva nazionale; numerose sono infatti le interferenze che il principio di legalità dell’ordinamento subisce per riflesso diretto o indiretto dell’ordinamento giuridico europeo.

Le disposizioni costituzionali rilevanti sono:

  • Art. 10 Cost., che stabilisce che l’ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
  • Art. 11 Cost., che consente, in condizioni di parità, limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni.
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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Just Work di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Piccatti Elena Emma.
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