Davide Stefanello revisione 1.0
Diritto penale
Principio di legalità o di riserva di legge in materia penale
Principio di legalità o di riserva di legge in materia penale: principio garantistico che risale all'illuminismo (nullum crimen, nulla poena, sine lege - Feuerbach) >> nasce come garanzia per il cittadino nei confronti del potere punitivo dello Stato.
Si è scelto di riservare al potere legislativo la scelta del se, cosa e come punire >> questi profili riguardano la scelta politica che la nostra Costituzione riserva al legislatore >> art. 25 comma 2 Costituzione: nessuno può essere punito se non in forza di una legge (riserva di legge/principio di legalità), non altre fonti. La legge presenta caratteristiche di generalità e astrattezza che sono del tutto coerenti con la materia che devono andare a regolare >> quando si creano norme penali bisogna pensare a tipi di fatto, non si può pensare a casi particolari.
Art. 1 cp del 1930: nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite >> collegamento con art. 199 cp relativo a misure di sicurezza: nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge >> art. 1 e 199 sono recepiti da art. 25 comma 2 e comma 3 (misure di sicurezza) della Cost. del 1948.
L'art. 25 comma 2 (riserva di legge) parla della legge come atto tipico del Parlamento (legge formale) >> fa riferimento anche agli atti aventi forza di legge oppure solo alla legge in senso proprio?
Nel caso del decreto-legge (atto del governo temporaneo, 60 giorni, che decade se non viene convertito in legge) se non viene convertito ci possono essere effetti irreversibili.
Solo il Parlamento può esprimersi in materia penale >> tuttavia il Governo ha fatto ampio uso del decreto-legge in materia penale (pacchetto sicurezza 2008: atti persecutori, stalking) >> conclusione: il decreto-legge NON può essere fonte in materia penale perché eventuali provvedimenti che limitino la libertà personale sarebbero irreversibili.
Decreto legislativo: c'è comunque una legge delega quindi si può parlare di fonte di diritto penale >> per lo più la legge delega contiene principi direttivi di natura generica che non soddisfano l'individuazione dei fatti penalmente rilevanti >> il decreto legislativo non può essere fonte di diritto penale.
La riserva di legge è in senso formale >> è quindi necessario che le scelte politiche in materia di diritto penale siano riservate al Parlamento e sottratte al governo.
Le regioni non hanno competenza penale >> non esistono leggi regionali come fonti di norme penali.
Ugualmente le consuetudini (consuetudine incriminatrice) non possono essere fonte di norme penali poiché sono per definizione non definite con precisione >> non è ammessa neanche la consuetudine integratrice con la quale la legge rinvia ad una consuetudine per l’individuazione di un elemento del reato. Non è ammessa la consuetudine abrogatrice con la quale si abrogano norme incriminatrici. Ammessa invece è la consuetudine scriminante, cioè che può produrre cause di giustificazione.
Art. 117 Cost.: lo Stato ha legislazione esclusiva in materia penale >> solo il Parlamento nazionale rispecchia la volontà del popolo.
Eccezione: Trentino-Alto Adige >> l’art. 23 dello Statuto regionale, che ha rango di legge costituzionale e quindi potrebbe derogare il principio dell’art. 117 Cost., tuttavia si parla del fatto che le regioni utilizzano le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie >> significa che si limitano a ricordare che per una fattispecie esiste una relativa sanzione statale >> CC 2008 contro prov. di Bolzano che si arrogava la possibilità di modificare norme incriminatrici in materia di caccia >> illegittimità costituzionale.
Riserva di legge relativa o assoluta
La riserva di legge va considerata relativa o assoluta? Se si considera relativa, si ammette che fonti del diritto di rango inferiore rispetto alla legge possono disciplinare alcuni aspetti >> la legge può fare rinvio per disciplinare aspetti relativi alla sanzione o alla fattispecie legale. Se consideriamo la riserva di legge assoluta non si ammettono le norme penali in bianco >> prevedono un rinvio a fonti sub-legislative per la specificazione di uno o più precetti della sanzione. Si parla oggi di riserva di legge tendenzialmente assoluta >> sono ammissibili integrazioni da parte di fonti sub-legislative solo per specificare su piano tecnico elementi del reato già individuati dalla legge. Prototipo di norma penale in bianco >> contravvenzione numero 1 del cp (dall'art. 650): inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.
Davide Stefanello revisione 1.0
Unione Europea e diritto penale
L'Unione Europea non ha una potestà sanzionatoria in materia penale, non emana norme incriminatrici e l'art. 25 comma 2 preclude all'UE di emanare norme penali. Il diritto penale tuttavia non è insensibile all'attività normativa dell'UE >> attraverso le direttive l'UE vincola i paesi membri al raggiungimento di un certo risultato, restando la libertà dello Stato membro di come arrivare all'obiettivo. Le direttive possono stabilire norme minime relative alla definizione di reati e pene in una serie di materie (sfruttamento sessuale dei minorenni, criminalità organizzata) oppure dove sia necessario armonizzare legislazioni degli stati con quella dell'UE. Le direttive incidono sulla legislazione penale introducendo nuove figure di reato. Il diritto comunitario ha anche un'incidenza sull'attività del giudice, non solo del legislatore, quindi il giudice penale deve conoscere sia il diritto penale che il diritto comunitario. La competenza UE in materia penale è indiretta, cioè può solo richiedere l’adozione di norme incriminatrici.
TFUE (trattato sul funzionamento dell’UE) art. 83: § 1 >> l’UE può stabilire norme minime relative a reati particolarmente gravi (terrorismo); § 2 >> con le direttive l’UE richiede l’adozione di norme incriminatrici dove siano necessarie alla tutela degli interessi comunitari.
Alcuni atti dell'UE hanno efficacia diretta >> i trattati, i regolamenti e le direttive dettagliate. I regolamenti comunitari sono direttamente applicabili e possono essere invocati immediatamente dai cittadini. Il giudice italiano applica anche il diritto dell'UE nel momento in cui quest'ultimo prevale sul diritto interno.
Quando gli atti dell'UE non hanno efficacia diretta, producono comunque effetti sull'ordinamento penale. Se una direttiva comunitaria si occupa di una materia, il giudice interno deve pronunciarsi oltre che in relazione al diritto interno anche in relazione alle direttive UE purché rispetti la Costituzione. Quando il giudice ravvisa un contrasto tra norma interna e diritto comunitario deve sollevare una questione di legittimità costituzionale.
Incompatibilità totale tra norma UE e norma penale interna >> norma UE rende inapplicabile la norma penale.
Incompatibilità parziale tra norma UE e norma penale interna >> il campo d’applicazione della norma penale sarà limitato.
Obbligo di interpretazione conforme alla normativa comunitaria: il giudice nazionale tra i possibili significati della legge nazionale, il giudice deve scegliere quello conforme alle pretese dell’UE.
La Corte Costituzionale non può introdurre nuove norme incriminatrici e non può inasprire il sistema sanzionatorio >> la Costituzione attribuisce alla Corte il compito di far rispettare le norme costituzionali da parte del legislatore e il mancato rispetto comporta la dichiarazione di illegittimità. Non può emanare norme additive (che aggiungono norme all'ordinamento), non può invadere il campo del legislatore >> compie un giudizio tecnico, conformità o difformità alla norma costituzionale.
Rapporti tra la legge e il giudice
Rapporti tra la legge e il giudice (riserva di legge vs potere giudiziario):
La legge crea le norme e le pene e il giudice le applica. L'art. 101 della Cost. afferma che i giudici sono soggetti solo alla legge. Il giudice non applica la norma matematicamente, ha il compito di interpretare la norma poiché il giudice si trova di fronte al fatto concreto e alla legge penale. La legge descrive sempre tipi di fatto. Il giudice deve determinare se il caso concreto si riconosce nella norma.
La riserva di legge impone al legislatore tre principi che completano la garanzia del principio di legalità e limitano la discrezionalità del giudice:
- Principio di precisione: perché la riserva di legge sia effettiva e affinché si escluda che il giudice assuma un ruolo creativo, occorre che le leggi penali siano formulate in modo chiaro. La norma incriminatrice deve essere prevista da una legge ma anche formulata con precisione, perché altrimenti si dà la possibilità al giudice di stabilire ciò che è lecito e ciò che è illecito. Norme penali non formulate in modo chiaro rappresentano un possibile vulnus al principio di legalità. Le leggi penali devono essere conoscibili. L'oscurità del testo normativo ne impedisce la conoscibilità. Se un giudice ritiene che una norma penale sia irrimediabilmente imprecisa può sollevare un caso di legittimità costituzionale (Sentenza 34 del 1995 CC >> la norma: è punito lo straniero espulso che non si adopera ad ottenere il documento di viaggio occorrente per lasciare il territorio nazionale >> il dubbio nasce sul verbo "adopera" >> cosa deve o non deve fare lo straniero >> dichiarazione di incostituzionalità).
Il legislatore ha il compito di creare norme precise attraverso diversi criteri: la tecnica della casistica, cioè elencare i casi relativi all'applicazione della norma (es. art. 583 cp lesioni personali gravissime) >> il rischio è quello di lasciare alcuni casi fuori e infatti solo il legislatore può colmare le lacune. Le clausole generali comportano forte imprecisione nella norma.
L’utilizzo di definizioni legislative (definizione dolo, colpa etc.) oppure di concetti normativi (altruità, matrimonio avente effetti civili >> si fa riferimento ad altre norme) favorisce la precisione.
Il criterio numerico: ad esempio fascia oraria come aggravante di guida in stato di ebbrezza dalle 22.00 e prima delle 7.00. Alcune norme come il porto abusivo d'armi prevedono come aggravante il fatto di portare delle armi di notte, non si specifica l'orario.
- Principio di determinatezza: le leggi penali devono essere determinate, cioè il fatto deve essere suscettibile di essere provato nel processo >> divieto di plagio: forma di schiavitù psicologica, sottoporre una persona al proprio potere in modo da ridurla in uno stato di soggezione >> la CC ha pronunciato una sentenza di illegittimità in quanto pur essendo chiaro il significato del precetto, non si conoscono i modi con i quali si può esercitare l’azione di plagio e come si raggiunge la totale soggezione >> tutto ciò comporta un’ipotesi non verificabile visto che non sono accertabili le attività che producono la soggezione.
- Principio di tassatività (divieto di analogia a sfavore del reo): si rivolge al giudice e al legislatore >> l'esigenza è che la legge penale sia applicata solo ai casi espressamente disciplinati dalla legge stessa. Si esprime l'idea che non si applichi la legge penale oltre i casi previsti e questo principio è rivolto ai giudici. Applicare una norma per analogia significa applicare alla norma x la norma per il caso y visto che è simile. Al giudice penale è vietato applicare una norma penale ad un caso totalmente diverso da quello disciplinato. Inoltre è vietato applicare una norma penale a casi simili quando ci sono conseguenze in malam partem, cioè sfavorevoli nei confronti del reo.
Può mancare la regola per il caso concreto >> la regola generale afferma che il giudice deve cercare una soluzione applicando casi simili, ciò NON vale per le norme penali. Il giudice penale se attuasse questo procedimento creerebbe la norma e ciò non è previsto. Diventa fondamentale distinguere tra analogia vietata ed estensione della portata della norma. Il divieto di analogia quindi necessita di leggi penali precise. Il giudice penale non può applicare a sfavore del reo una norma penale di un caso simile ma non espressamente disciplinato, perché altrimenti creerebbe una norma non prevista e andrebbe a violare la riserva di legge prevista dalla Costituzione art. 25 comma 2.
Finora si è parlato del giudice, per quanto riguarda il legislatore, egli non può abrogare il divieto di analogia e non può introdurre nell'ordinamento fattispecie penali ad analogia espressa >> sono fattispecie nelle quali si punisce chi realizza il fatto a, b, c e casi simili o analoghi >> quindi si elencano ipotesi eterogenee che lasciano libertà di creare norme da parte del giudice. Secondo la giurisprudenza costituzionale, le norme penali ad analogia espressa sono concesse se esprimono eventi omogenei (art. 710 cp – abrogato - vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta: fabbro, chiavaiuolo e altri simili, in questo caso è palese il riferimento all’ambito specifico. Art. 434 cp: riguarda i delitti contro l'incolumità pubblica >> si fa riferimento ai disastri, ma non sono elencati tutti, si risolve scrivendo "... ovvero un altro disastro..."). L'analogia non è sempre vietata, è vietata quando va a sfavore del reo.
Il divieto di analogia non si estende alle norme che escludono o attenuano la responsabilità (analogia in bonam partem).
Se il giudice smette di essere interprete e crea la norma per il caso concreto, diventa artefice della legge e rompe il monopolio che la Costituzione assegna al legislatore. Se il giudice si accorge che manca la norma da applicare al caso concreto, deve pronunciare la sentenza di assoluzione perché il reato non sussiste. Nel diritto penale è vietata l'analogia, proprio perché attraverso analogia il giudice crea una norma per il caso concreto.
Davide Stefanello revisione 1.0
Limiti all’applicabilità della legge penale
Limiti temporali
Tra i limiti alla potestà punitiva dello Stato figura il principio dell'irretroattività della legge penale sfavorevole all'agente >> art. 25 comma 2 Costituzione: nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso >> al cittadino è assicurata una garanzia fondamentale e cioè che prima di agire la legge già stabilisce se il fatto di cui si tratta costituisce o meno reato e quindi il cittadino può prevedere le conseguenze della propria condotta astenendosi anche dal compiere il reato.
Una legge è retroattiva quando produce effetti non solo da quando entra in vigore in poi, ma anche per il passato; una legge è irretroattiva quando produce effetti solo per il futuro. Tutto ciò è scritto nell’art. 11 delle preleggi >> una legge vale solo per il futuro. Nel diritto penale questa regola ha rango costituzionale perché l'art. 25 comma 2 lo ribadisce.
La punizione del reo sarà determinata solo dalla legge in vigore al momento della commissione del fatto per evitare che, a causa di spinte emotive o ragioni politiche, il giudice punisca fatti che non erano reato al momento della loro commissione o punisca più severamente >> infatti, è vietato applicare norme che prevedano trattamenti sanzionatori più severi di quelli previsti dalle leggi del tempo in cui fu commesso il reato.
Art. 2 comma 1 cp: nessuno può essere punito per un fatto che al momento della commissione non costituiva reato. L’art. 2 comma 4 vieta al giudice di applicare una legge successiva sfavorevole al reo: se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le successive sono diverse, si applica quella più favorevole al reo.
Misure di sicurezza
Il principio di irretroattività interessa anche le misure di sicurezza?
L’art. 200 cp impone al giudice di applicare la legge che era in vigore al tempo dell’applicazione e se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa da una successiva, si applica quella in vigore al tempo dell’esecuzione:
- Non può essere applicata una misura di sicurezza a chi abbia commesso un fatto che al momento della sua realizzazione non era considerato reato.
- Il giudice non potrà applicare la misura di sicurezza a chi abbia agito prima dell’entrata in vigore della legge che ha previsto la misura.
Le norme processuali penali vs principio di irretroattività >> tempus regit actum (il tempo regola l’azione): gli atti processuali già compiuti conservano validità anche dopo un mutamento della disciplina legislativa, mentre gli atti da compiere sono subito disciplinati dalla nuova legge processuale >> i processi compiuti in passato valgono ancora anche se la disciplina processuale è cambiata, quelli da compiere sono disciplinati direttamente dalla nuova disciplina >> le norme processuali non interferiscono con le libere scelte di azione del cittadino e quindi non subiscono il principio di irretroattività.
Nel diritto penale vige anche il principio della retroattività favorevole all'agente, se la legge penale successiva alla commissione del fatto è favorevole all'agente, in tal caso la legge retroagisce.
Comma 2 dell'art. 2 cp >> la legge che abolisce un reato si applica retroattivamente e se vi è stata condanna cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
La norma sopravvenuta che abolisce l’incriminazione si applica retroattivamente
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