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Le ere geologiche dell'UE

1951: Nasce la prima comunità, la CECA

A seguito della dichiarazione di Robert Schuman del 9 maggio 1950, relativa alla messa in comune della produzione franco-tedesca di carbone e acciaio, il 18 aprile 1951 viene firmato a Parigi il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA). Dopo la ratifica del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Francia, dell'Italia, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi (i "Sei"), entra in vigore nel 1952 per un periodo di 50 anni. Esso scade quindi nel 2002.

1957: Nascita della CEE e dell'EURATOM

Dopo la conferenza di Messina del 1955 viene istituito un comitato al fine di elaborare un mercato unico europeo. Il comitato giunge alla stesura di due "trattati di Roma", progetti di testo, conosciuti come tali in quanto firmati a Roma nel 1957. Entrano in vigore nel 1958. Il primo trattato istituisce la Comunità economica europea (CEE). Esso estende a nuovi settori i principi sanciti nel trattato CECA. Il trattato CEE prevede l'instaurazione di un mercato comune basato sulla libera circolazione delle merci, dei servizi, delle persone e dei capitali, di un'unione doganale, nonché l'attuazione di politiche comuni, quali la politica agricola e la politica commerciale. Il secondo trattato istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA o Euratom). L'obiettivo della CEEA è il coordinamento e la condivisione dei programmi di ricerca sul nucleare civile.

Il 25 marzo 1957 viene firmata la convenzione relativa alle istituzioni comuni alle Comunità europee, la quale istituisce un'Assemblea, una Corte di Giustizia e un Comitato economico e sociale comuni alla CEE, alla CEEA e alla CECA.

1965: Firma del trattato sulla "fusione degli esecutivi"

Nel 1965 i Sei firmano il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee. Le tre Comunità dispongono ormai di un Consiglio, di una Commissione e di un bilancio unici.

1975: Modifiche finanziarie con il trattato di Bruxelles

Con il trattato di Bruxelles vengono modificate alcune disposizioni finanziarie: il Parlamento europeo ottiene l'estensione dei suoi poteri sul bilancio (può respingerlo in blocco). Viene creata la Corte dei conti. È l'inizio della condivisione del potere di bilancio tra il consiglio ed il Parlamento europeo.

1986: Firma dell'Atto unico europeo

All'Aia i Dodici firmano l'Atto unico europeo al fine di imprimere un nuovo slancio politico ed economico alla costruzione europea. I suoi obiettivi sono: la realizzazione di un grande mercato senza frontiere, una maggiore coesione economica e sociale, una politica europea della ricerca e della tecnologia, il rafforzamento del sistema monetario europeo, azioni significative in materia di ambiente.

1992: Firma del Trattato di Maastricht (nasce l'UE)

Il trattato istituisce un'Unione europea strutturata su tre pilastri: le tre Comunità europee (CE), la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (GAI). Nel quadro del primo pilastro, è avviata l'unione economica e monetaria, che porta all'introduzione di una moneta unica, l'euro, il 1o gennaio 2002. Nel quadro del secondo pilastro, la PESC segna l'avvio di una politica comune nei settori della sicurezza e della difesa. Nel quadro del terzo pilastro (GAI), il trattato contiene disposizioni sui controlli alle frontiere esterne, la lotta al terrorismo, l'attuazione di una politica comune in materia di asilo, la lotta all'immigrazione clandestina e la cooperazione giudiziaria in materia penale e civile.

1997: Firma del Trattato di Amsterdam

Contiene innovazioni che vanno nella direzione di rafforzare l'unione politica, con nuove disposizioni nelle politiche di libertà, sicurezza e giustizia, compresa la nascita della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, oltre all'integrazione di Schengen. L'acquis di Schengen viene integrato all'UE tramite un protocollo allegato al trattato di Amsterdam. Tale acquis si articola attorno a due aspetti di cooperazione: l'armonizzazione dei controlli alle frontiere esterne e il rafforzamento della cooperazione di polizia giudiziaria. Viene prevista la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

2001: Firma del Trattato di Nizza

Apporta nuove modifiche istituzionali in vista dell'Unione allargata a 25 membri.

2004: Firma del Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa

Mira ad abrogare i trattati precedenti, ad eccezione dell'Euratom, e a sostituirli con un testo unico a vocazione costituzionale. Tuttavia, a seguito dei referendum negativi del 2005 in Francia e nei Paesi Bassi, il processo di ratifica viene interrotto.

2007: Firma del Trattato di Lisbona

Mira a migliorare l'efficienza istituzionale e a rafforzare il carattere democratico dell'Unione. L'Unione si fonda ormai su due trattati: il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che sostituisce il trattato che istituisce la Comunità europea. Il trattato Euratom, parimenti modificato, continua ad esistere per un periodo illimitato. Con il trattato di Lisbona l'UE si dota di personalità giuridica e di due nuove istituzioni: la Banca centrale europea (BCE) e il Consiglio europeo. Scompare la struttura a pilastri istituita con Maastricht. Per la prima volta è prevista la possibilità per uno stato membro di recedere dall'Unione.

La prospettiva dell'allargamento

I round di adesione

  • 1973: Danimarca, Irlanda e Regno Unito
  • 1981: Grecia
  • 1986: Portogallo e Spagna
  • 1995: Austria, Finlandia e Svezia
  • 2004: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria
  • 2007: Bulgaria e Romania
  • 2013: Croazia

- Negoziati di adesione in corso
- Decisioni relative all'avvio dei negoziati di adesione
- Potenziali candidati
- Meccanismi di adesione degli Stati alle organizzazioni: l'esempio dell'ONU

Criteri di adesione

  • Criterio soggettivo: Si deve trattare di uno Stato (territorio, popolazione e sovranità).
  • Criterio politico: Deve essere "amante della pace" (criterio valutabile discrezionalmente).
  • Deve rispettare le regole dell'organizzazione.

Art. 49 TUE: Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 2 (L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini) e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell'Unione. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa approvazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Si tiene conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo. Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Criteri per l’adesione all’UE

(hanno funzione di tutela degli Stati membri):

La prima tappa per ogni Paese interessato consiste nel soddisfare i criteri di adesione che sono stati definiti nel 1993 durante la riunione del Consiglio europeo di Copenaghen e sono spesso indicati come i "criteri di Copenaghen".

I criteri di Copenaghen stabiliscono una serie di condizioni democratiche, economiche e politiche per i Paesi che intendono aderire all'UE:

  • Criterio politico: istituzioni stabili che garantiscano democrazia, stato di diritto, diritti umani e rispetto e tutela delle minoranze.
  • Criterio economico: un’economia di mercato funzionante e la capacità di far fronte alla concorrenza e alle forze di mercato all'interno dell'UE.
  • Adesione all'acquis (diritto comunitario acquisito): l’acquisizione di tutto il diritto formulato dall’Unione, la capacità di assumere gli obblighi risultanti dall'adesione - in particolare l'adesione agli obiettivi dell'Unione politica, economica e monetaria - e darvi seguito in modo efficace.
  • Criterio geografico: Deve trattarsi di uno Stato europeo. È un criterio apparentemente geografico perché può dare alle istituzioni potere discrezionale sullo stabilire se si tratta di uno Stato e se esso è sul territorio europeo.
  • Criterio del rispetto dei valori fondamentali dell'UE (art. 2)
  • Ipotesi in cui il Consiglio possa individuare ulteriori criteri, come accaduto nel 1993 con l’individuazione di due nuovi criteri: l’acquis ("achì") ed il criterio economico.

Benefici dell'allargamento dell'UE:

  • Maggiore prosperità per tutti gli Stati membri: scambi commerciali tre volte superiori tra i nuovi e i vecchi Stati membri, cinque volte superiori tra i nuovi Stati membri.
  • Maggiore stabilità in Europa.
  • Maggiore peso dell'UE sulla scena mondiale.

Il Consiglio definisce e sorveglia il processo di allargamento dell'UE e i negoziati di adesione. Quando un Paese presenta domanda di adesione all'UE, il Consiglio invita la Commissione europea a trasmettere il proprio parere su tale candidatura.

Le decisioni della formazione "Affari generali" del Consiglio danno inizio a una procedura di valutazione tecnica che determinerà se:

  • Il paese in questione soddisfa tutti i criteri necessari per essere considerato un candidato ufficiale all'adesione all'UE.
  • I negoziati ufficiali di adesione possono essere avviati e conclusi in modo positivo.
  • Il paese candidato può aderire all'UE.

Tutte le decisioni adottate dal Consiglio "Affari generali" intese a valutare i progressi compiuti dai Paesi candidati richiedono l'accordo unanime di tutti gli Stati membri dell'UE.

Procedura

L’art. 49 prevede due fasi, 1) retta dal Consiglio dell’UE, 2) svolta dagli Stati membri, è intergovernativa.

  1. Tutto inizia con una candidatura dello Stato. In realtà lo Stato ha già svolto un lungo percorso di avvicinamento giuridico, un percorso più informale di cooperazione che avviene tramite accordi di associazione. Il Consiglio si deve pronunciare, nel rispetto del parere vincolante del Parlamento. Si pronuncia all’unanimità. Se si dovesse giungere all’unanimità, si aprirebbe un negoziato che punta alla verifica del rispetto dell’acquis, dove il diritto UE viene classificato all’interno di 30 capitoli che vengono analizzati.
  2. Fase intergovernativa. Lo Stato candidato dovrà concludere un trattato con tutti gli Stati membri, e tutti dovranno ratificarlo. È un accordo di adesione che contiene tutte le condizioni. Dopo di ciò, lo Stato diventa membro.

Dal giorno dell’entrata in vigore del trattato si prevedono dei periodi transitori per il nuovo membro, un tempo utile alla rassicurazione degli altri membri. Un esempio di un ambito interessato al periodo transitorio è quello della libera circolazione dei lavoratori, che è di 7 anni, per evitare flussi incontrollati. Altro ambito è quello di Schengen, l’eliminazione dei controlli nelle frontiere interne, questo per poter mettere alla prova le frontiere esterne ed il loro controllo. Non è previsto un periodo specificamente determinato per la sua durata, tant’è vero che in Croazia (entrata nel 2013) questo periodo transitorio è ancora in corso.

L’Unione adotta un principio di uguaglianza rispetto ai suoi Stati membri, anche se in realtà ci sono regimi di differenziazione che però vengono decisi in condivisione ed all’unanimità.

Quanto la prospettiva/possibilità dell'allargamento può incidere sul comportamento di uno Stato candidato, ed in particolare sul suo comportamento nei confronti degli Stati già membri?

Caso Slovenia-Croazia

Controversia in merito alla delimitazione delle frontiere. Nel 2009 viene deciso di affidare la regolamentazione della questione ad un arbitrato internazionale. Succede un incidente. Il difensore delegato della Slovenia ed il giudice nominato dalla stessa Slovenia hanno dei contatti, la Croazia lo scopre e ritiene ciò una violazione grave, tale da voler annullare l’accordo. Successivamente però la composizione del tribunale arbitrale chiamato a decidere viene modificata, il giudice nominato dalla Slovenia, protagonista della violazione, viene sostituito. Allora non si accoglie la posizione della Croazia. Nel 2017 viene pronunciato il lodo che decide la controversia e regola le frontiere ma la Croazia non lo applica. La Slovenia intraprende un procedimento di infrazione contro la Croazia davanti alla Corte di Giustizia. Ma cosa c’entra l’UE se si tratta di un arbitrato internazionale? La Slovenia sostiene che si trattava di un arbitrato indissolubilmente legato all’adesione della Croazia nell’UE. Inoltre ciò comporta una carenza del diritto UE nel tema delle frontiere oggetto della controversia tra Stati. Nella pronuncia del gennaio 2020 la CGUE ha ritenuto di non essere competente a pronunciarsi. Poiché un ricorso per inadempimento proposto ai sensi dell’articolo 259 TFUE può avere ad oggetto unicamente il mancato rispetto di obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, la Corte non è competente a pronunciarsi nel quadro del presente ricorso in merito ad un’asserita violazione degli obblighi scaturenti dalla convenzione di arbitrato e dalla sentenza arbitrale da cui discendono le censure sollevate dalla Repubblica di Slovenia in riferimento a presunte violazioni del diritto dell’Unione. Occorre altresì precisare al riguardo che, mancando nei Trattati una definizione più precisa dei territori che ricadono sotto la sovranità degli Stati membri, spetta a ciascuno di essi determinare l’ampiezza e i limiti del proprio territorio, in conformità con le regole del diritto internazionale pubblico. Alla luce di tali circostanze, non spetta alla Corte, a pena di travalicare le competenze ad essa attribuite dai Trattati e di invadere le competenze riservate agli Stati membri in materia di determinazione geografica delle loro frontiere, esaminare, nel quadro del presente ricorso proposto ai sensi dell’articolo 259 TFUE, la questione dell’ampiezza e dei limiti dei rispettivi territori della Repubblica di Croazia e della Repubblica di Slovenia. I casi dove la CGUE decide di non decidere sono pochissimi, quando può, decide sempre, per poter affermare la sua giurisdizione, il suo potere e quello del diritto dell’UE. Non si è voluta pronunciare perché si trattava di un arbitrato internazionale, esterno all’UE. Ciò che se ne ricava è la vanità del rispetto dell’accordo di arbitrato rispetto alla sostanziale adesione della Croazia, quindi le leve di condizionalità dell’adesione possono non funzionare.

Caso Turchia-Cipro

Le relazioni tra questi Stati sono complicate da decenni, perché nel 1974 la Turchia ha invaso la parte nord dell’isola di Cipro. In conseguenza di tale occupazione, la zona si è autoproclamata come nuova entità statuale sotto il nome di Repubblica Turca di Cipro del Nord. L’isola è stata di fatto spaccata a metà. Un intervento dell’ONU ha predisposto una zona cuscinetto (c.d. linea di Attila), al confine tra le due aree la quale divide il territorio verticalmente. A sud vive la comunità greco-cipriota ed è la parte dove esiste il governo di Cipro, Paese membro dell’Unione Europea, mentre a nord vive la popolazione turco-cipriota, sotto la giurisdizione di questa entità che non è stata riconosciuta dalla comunità internazionale. Inoltre c’è una sentenza molto importante della Corte Europea dei diritti dell’uomo dei primi anni 2000, sentenza Loizidou, seguita alla richiesta di accertare la violazione da parte della Turchia, che è parte aderente alla CEDU, dei diritti di proprietà privata di alcuni cittadini greco-ciprioti che in seguito all’invasione erano stati costretti ad abbandonare le loro case ed i loro possedimenti che esistevano nella parte nord dell’isola per fuggire a sud. La Turchia eccepisce il fatto di non potere essere considerata responsabile della condotta perché la responsabilità doveva essere attribuita ad uno Stato terzo ed indipendente, la Repubblica Turca di Cipro del Nord, quindi chiede alla Corte EDU l’improcedibilità. La Corte EDU invece ritiene che in realtà la Repubblica Turca di Cipro del Nord è uno Stato fantoccio, lo Stato che esercita concretamente la giurisdizione su quel territorio è la Turchia, sicché la Turchia è responsabile di ciò che avviene su quel territorio, e quindi si arriverà a condanna.

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher antonino.p16 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Casolari Federico.
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