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Diritto commerciale

L'imprenditore

Il codice civile distingue diversi tipi di imprenditori e di imprese secondo tre criteri di selezione:

  • Oggetto dell'impresa che determina la distinzione tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale.
  • Dimensione dell'impresa che serve a distinguere la figura del piccolo e del medio-grande imprenditore.
  • Natura del soggetto che esercita l'impresa (impresa individuale, società, impresa pubblica).

Il codice civile detta un corpo di norme applicabile a tutti gli imprenditori, lo statuto generale dell'imprenditore e lo statuto dell'imprenditore commerciale (integrativo del precedente). Lo statuto generale dell'imprenditore comprende parte della disciplina dell'azienda e dei segni distintivi, la disciplina della concorrenza e dei consorzi e alcune disposizioni speciali in tema di contratti sparse. Lo statuto dell'imprenditore commerciale (integrativo del precedente) include l'iscrizione nel registro delle imprese, la disciplina della rappresentanza commerciale, le scritture contabili, il fallimento e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.

Poche e scarsamente significative sono invece le disposizioni del codice civile riferite nello specifico all'imprenditore agricolo e al piccolo imprenditore che, anche se commerciali, sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili e dall'assoggettamento alle procedure concorsuali dell'imprenditore commerciale, mentre sono tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese. Anche la distinzione tra imprese pubbliche società e imprese individuali mira a definire l'ambito di applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale.

L'imprenditore nell'articolo 2082 c.c.

È imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

L’imprenditore, secondo l’articolo 2082 c.c., è colui che esercita:

  • Professionalmente: l’attività economica deve essere svolta in modo professionale, cioè in modo stabile, anche se non continuativo; esercizio sistematico di un'attività economica.
  • Un’attività: comportamento positivo diretto a creare nuova ricchezza e nuova utilità (scopo di lucro od obiettiva economicità).
  • Economica: soggetto attivo dell'impresa e del sistema economico, concorre all'organizzazione della produzione e alla distribuzione di ricchezza.
  • Organizzata: l’attività economica deve essere conseguenza dell’organizzazione dei fattori produttivi; es. impresa senza organizzazione: artigiano come imprenditore o lavoratore autonomo come imprenditore; organizzazione senza impresa: libero professionista - art. 2238.
  • Al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi: intermediatrice tra offerta di capitale, domanda di lavoro e domanda di beni e servizi; dirigenziale in quanto rischia di non coprire il costo dei fattori produttivi impiegati e detiene il potere economico.

Sussistono altri requisiti non direttamente menzionati ma comunque di rilevante importanza:

  • Scopo di lucro: intento dell’imprenditore di ricavare un profitto dall’esercizio di impresa.
  • La destinazione al mercato di beni e servizi prodotti.
  • La liceità dell’attività svolta.

L'impresa come attività

L’impresa è un'attività (serie di atti coordinati) finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. È in sintesi attività produttiva anche l’attività di scambio in quanto volta ad incrementare l'utilità dei beni spostandoli nel tempo e nello spazio. È irrilevante che l’attività produttiva possa nel contempo qualificarsi come attività di godimento o di amministrazione di determinati beni o del patrimonio del soggetto agente e può essere impresa anche la produzione di servizi di natura culturale o assistenziale.

Così è godimento e produzione l’attività del proprietario di un immobile che adibisca lo stesso a albergo o pensione. È godimento o amministrazione del proprio patrimonio e attività di produzione l’impiego di proprie disponibilità finanziarie nella compravendita di strumenti finanziari con intenti di investimento o speculazione. Così sono certamente imprese commerciali le società di investimento (società che hanno per oggetto l’impiego del proprio patrimonio nella compravendita dei titoli), le società finanziarie (che erogano credito per mezzi propri) e le cosiddette holding.

Diverso è invece il caso in cui le attività di investimento, speculazione o investimento sono svolte da una persona fisica anziché giuridica. Per le persone fisiche non è infatti facile stabilire se:

  • Si sia in presenza di attività in senso proprio o di una serie di attività prive di coordinamento tra loro.
  • Stabilire se tali attività rivestono carattere professionale e organizzativo.

Essenza dell'attività imprenditoriale

Non è concepibile attività senza:

  • Programmazione.
  • Coordinamento della serie di atti in cui essa si sviluppa.
  • Impiego coordinato di fattori produttivi quali lavoro e capitali.

La funzione organizzativa dell’imprenditore si concretizza nella creazione di un apparato produttivo stabile e complesso e ciò viene sottolineato dal legislatore quando qualifica un'impresa come un'attività organizzata. Bisogna precisare ciò che è essenziale affinché una data attività produttiva possa dirsi organizzata in forma di impresa. Non è necessario che la funzione organizzativa dell’imprenditore abbia per oggetto anche altrui prestazioni lavorative autonome o subordinate; si pensi a una gioielleria ad esempio gestita da un solo titolare: l’organizzazione imprenditoriale può anche essere organizzazione di soli capitali e del proprio lavoro manuale e/o intellettuale. Non è necessario inoltre che l’attività organizzativa dell’imprenditore si concretizzi nella creazione di un apparato strumentale fisicamente percepibile. È vero che non vi può essere impresa senza impiego ed organizzazione di mezzi materiali ma questi possono ridursi anche al solo impiego di mezzi finanziari propri o altrui.

In definitiva, la qualità di imprenditore non può essere negata:

  • Quando l’attività è esercitata senza l’ausilio di collaboratori (autonomi o subordinati).
  • Quando il coordinamento degli altri fattori produttivi non si concretizza nella creazione di un complesso aziendale materialmente percepibile.

Ci si è posto il problema se si possa parlare di impresa anche quando il processo produttivo si fonda esclusivamente sul lavoro personale del soggetto agente. Il problema assume pratico rilievo nel settore della produzione di servizi e con riferimento specifico ai prestatori autonomi d’opera manuale. La semplice organizzazione ai fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata organizzazione di tipo imprenditoriale e in mancanza di un coefficiente minimo di eteroorganizzazione deve negarsi l’esistenza di impresa, sia pure piccola. Ponendo attenzione ad alcuni articoli del codice civile ci si rende conto come il requisito dell’organizzazione sia richiesto per l’imprenditore e per il piccolo imprenditore ma non per il lavoratore autonomo. Complessivamente considerati, codesti articoli ci confermano che un minimo di organizzazione di lavoro o di capitale è pur sempre necessaria per aversi impresa sia pure piccola. In mancanza si avrà semplice lavoro autonomo, fin quando cioè non si può tenere superata la soglia della semplice autoorganizzazione del proprio lavoro.

Caratteristiche dell'attività economica

Ciò che qualifica un’attività come economica non è solo il fine produttivo cui essa è indirizzata. È anche il modo, il metodo con cui essa è svolta. E l’attività produttiva può dirsi condotta con metodo economico quando è tesa al procacciamento di entrate remunerative. Altresì si ha consumo e non produzione di ricchezza. Questo è il significato che si deve attribuire all’espressione attività economica nella nozione generale dell’imprenditore. Per aversi impresa è perciò essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico. Non è perciò imprenditore:

  • Chi produce beni o servizi che vengono erogati gratuitamente o a prezzo politico.
  • L’ente pubblico o l’associazione privata che gestiscono gratuitamente o a prezzo simbolico un ospedale.

Requisito del carattere professionale

L’ultimo dei requisiti richiesti è il carattere professionale dell’attività = esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. Non è perciò imprenditore chi compie una isolata operazione o una pluralità di atti non coordinati. Possono essere però attività stagionali o pluralità di attività (medico con impresa). Non implica quindi neppure che quella di impresa sia l’attività unica o principale. Impresa si può infine avere quando si opera per il compimento di un unico affare. La professionalità va accertata in base ad indici esteriori ed oggettivi. Indubbiamente professionalità ed organizzazione sono due cose ben distinte in quanto, come previsto, si può avere esercizio non professionale di attività organizzata.

Lo scopo di lucro

Lo scopo di lucro è essenziale per l’attività di impresa? Distinguiamo lo scopo di lucro in:

  • Soggettivo: è il fine di ricavare un guadagno dall'esercizio di un'attività economica. (movente psicologico dell’imprenditore). In questo caso no. Perché non si può condizionare lo status di imprenditore a elementi strettamente soggettivi.
  • Oggettivo: perseguimento di uno scopo di lucro mediante l'esercizio di un'attività economica da parte di una organizzazione collettiva (dati esteriori ed oggettivi). Comunque no. Essenziale è solo che l’attività venga svolta secondo modalità oggettive astrattamente lucrative. L’intento dell’imprenditore è di realizzare con profitto l’attività d’impresa e non profitto tramite l’attività.

L’attività d’impresa però, di fatto, è solo quella condotta con metodo economico. Il requisito minimo essenziale dell’attività di impresa è l’economicità della gestione e non lo scopo di lucro. Prendendo ad esempio le società, ve ne sono alcune, come le società cooperative, caratterizzate da uno scopo mutualistico, non finalizzato quindi al conseguimento di ricavi eccedenti i costi =>profitto.

Imprenditore e uso personale

È imprenditore anche chi produce beni o servizi destinati ad uso e consumo personale (impresa per conto proprio)? La destinazione del mercato non è richiesta da alcun dato legislativo. È imprenditore anche chi lo è per conto proprio anche se vi sono tesi discordanti. La verità è che l’applicazione della disciplina dell’impresa non si può far dipendere dalle mutevoli intenzioni di chi produce ma deve fondarsi esclusivamente sui caratteri oggettivi fissati dall’art. 2082 codice civile.

L'attività illecita

La qualità di imprenditore può essere riconosciuta quando l’attività svolta è illecita, cioè contraria a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume? Es. impresa che fabbrica droga reato; contrabbando sigarette reato. È da ritenersi che l’illiceità dell’attività precluda l’esistenza di impresa e l’applicazione della relativa disciplina? L’illecito va represso e sanzionato. Ci può essere un’attività di impresa illecita che dà luogo al compimento di una serie di atti leciti e validi. L’illiceità dell’impresa è determinata dalla violazione di norme imperative che ne subordinano l’esercizio a concessione o autorizzazione amministrativa (impresa illegale). Tale tipo di illecito non impedisce l’acquisto della qualità di imprenditore (commerciale) e con pienezza di effetti. Il titolare di un’impresa illegale è esposto al fallimento. Se illecito è l’oggetto stesso dell’attività (attività immorale) ne deriva che da un comportamento illecito non potranno mai derivare effetti favorevoli per l’autore dell’illecito o per chi ne è stato parte.

Esclusione imprenditoriale per professionisti

Esistono delle attività produttive per le quali la qualifica imprenditoriale è esclusa in via di principio dal legislatore professionisti intellettuali: liberi professionisti come medici, ingegneri, avvocati, commercialisti, notai, ecc. Essi non sono mai imprenditori. Art. 2238 c.c. le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se “l’esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa”. Essi diventano imprenditori solo se ed in quanto le professioni intellettuale è esplicata nell’ambito di altra attività di per sé qualificabile come impresa. (es. medico che gestisce clinica privata). Dunque in linea generale non essendo sottoposti alla disciplina dell’imprenditore commerciale non sono soggetti nemmeno al fallimento. La loro disciplina viene separata volontariamente per queste fattispecie: esame ed iscrizione all’albo per assicurare il carattere personale nel rapporto tra professionista intellettuale e cliente.

Le categorie di imprenditori

La distinzione effettuata secondo l’oggetto dell’attività è:

  • Imprenditore commerciale (cat. generale): ampia ed articolata disciplina fondata sull’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese (pubblicità legale), sull’obbligo della tenuta delle scritture contabili, sull’assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali.
  • Imprenditore agricolo (cat. speciale): ha valore essenzialmente negativo, è sottoposto alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale ma è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili (art. 2214), dell’assoggettamento alle procedure concorsuali (art. 2221), dall’iscrizione nel registro delle imprese. Di fatto l’imprenditore agricolo gode di un trattamento di favore rispetto all’imprenditore commerciale.
  • Imprese civili: non menzionate esplicitamente dal legislatore e quindi sottoposte solo alla disciplina generale dell’imprenditore, ma non a quella dell’imprenditore commerciale, con conseguente ulteriore ampliamento dell’area di esonero da tale normativa.

L'imprenditore agricolo

Originariamente si stabiliva che: è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse. Si specificava (nel comma 2) che si reputavano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura. L’imprenditore agricolo è sottoposto ad una disciplina più leggera perché normalmente è più debole. Le attività agricole possono essere distinte in due grandi categorie:

  • Attività agricole essenziali
  • Attività agricole per connessione

La nozione originaria oggi vede una visione più moderna a causa del progresso tecnologico che da semplice sfruttamento della produttività naturale della terra ha portato ad un’agricoltura industrializzata con conseguente aumento dei fattori produttivi utilizzati soprattutto riguardo al capitale sollevando quindi sul piano giuridico, esigenze di tutela del credito non diverse da quelle che sono alla base della disciplina delle imprese commerciali. Che l’imprenditore agricolo sia sempre e comunque esonerato da tale disciplina e sottratto al fallimento lascia insoddisfatti ed insofferenti molti interpreti e giudici.

L’attuale formulazione dell’art 2135 cita: “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”. Intendendo le “attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”. Rientrano dunque: orticoltura, coltivazione in serra o in vivai, floricoltura. In base alla nuova nozione danno vita a impresa agricola:

  • Coltivazioni fuori terra come ad esempio le coltivazioni aeroponiche o idroponiche.
  • Zootecnica svolta al di fuori dal fondo ma rimane commerciale l’acquisto di animali all’ingrosso al solo scopo di venderli.
  • Allevamento di cavalli da corsa o di animali da pelliccia.
  • Allevamento di animali da cortile e apicoltura.
  • Acquacultura.

Infine all’imprenditore agricolo è stato equiparato l’imprenditore ittico che esercita l’attività di pesca professionale, nonché le attività a questa connessa.

Attività agricole per connessione

La seconda categoria di attività agricole è costituita dalle attività agricole per connessione. L’attuale nozione di imprenditore agricolo realizza significativo ampliamento rispetto a quella previgente che le individuava in:

  • Quelle dirette alla trasformazione o all’alienazione di prodotti agricoli che rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.
  • Tutte le altre attività esercitate in connessione con la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l’allevamento del bestiame.

Oggi, in base al terzo comma dell’art. 2135, si intendono comunque connesse le:

  • Attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola.
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MicheleDiCarlantonio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Gandini Carla.
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