Diritto commerciale
Appunti delle lezioni integrati con il manuale “Campobasso” vol. unico
Università degli Studi di Roma La Sapienza
Indice
Parte prima, da pag. 4 a pag. 28
- Capitolo 1 ---------------------------------------- pag. 4
- Capitolo 2 ---------------------------------------- pag. 6
- Capitolo 3 ---------------------------------------- pag. 10
- Capitolo 4 ---------------------------------------- pag. 13
- Capitolo 5 ---------------------------------------- pag. 16
- Capitolo 6 ---------------------------------------- pag. 19
- Capitolo 7 ---------------------------------------- pag. 21
- Capitolo 8 ---------------------------------------- pag. 24
- Capitolo 9 ---------------------------------------- pag. 27
Parte seconda, da pag. 29 a pag. 118
- Capitolo 10 ---------------------------------------- pag. 29
- Capitolo 11 ---------------------------------------- pag. 32
- Capitolo 12 ---------------------------------------- pag. 41
- Capitolo 13 ---------------------------------------- pag. 43
- Capitolo 14 ---------------------------------------- pag. 49
- Capitolo 15 ---------------------------------------- pag. 57
- Capitolo 16 ---------------------------------------- pag. 63
- Capitolo 17 ---------------------------------------- pag. 70
- Capitolo 18 ---------------------------------------- pag. 84
- Capitolo 19 ---------------------------------------- pag. 89
- Capitolo 20 ---------------------------------------- pag. 93
- Capitolo 21 ---------------------------------------- pag. 95
- Capitolo 22 ---------------------------------------- pag. 97
- Capitolo 23 ---------------------------------------- pag. 98
- Capitolo 24 ---------------------------------------- pag. 103
- Capitolo 25 ---------------------------------------- pag. 110
- Capitolo 26 ---------------------------------------- pag. 115
Parte terza, da pag. 119 a pag. 139
- Capitolo 27 ---------------------------------------- pag. 119
- Capitolo 28 ---------------------------------------- pag. 122
- Capitolo 29 ---------------------------------------- pag. 125
- Capitolo 30 ---------------------------------------- pag. 128
- Capitolo 31 ---------------------------------------- pag. 130
- Capitolo 32 ---------------------------------------- pag. 131
- Capitolo 33 ---------------------------------------- pag. 134
- Capitolo 38 ---------------------------------------- pag. 135
- Capitolo 39 ---------------------------------------- pag. 139
Parte quarta, da pag. 140 a pag. 152
- Capitolo 40 ---------------------------------------- pag. 140
- Capitolo 41 ---------------------------------------- pag. 147
Parte prima: l’impresa
Capitolo 1 – l’imprenditore
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La nozione di imprenditore ci è data dal Codice Civile: ex art. 2082 è imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. L’articolo fissa i requisiti minimi necessari che debbono ricorrere affinché un dato soggetto venga qualificato come imprenditore.
Il Codice distingue diversi tipi di imprese ed imprenditori in base a tre criteri:
- L’oggetto dell’attività: imprenditore agricolo (art. 2135) e imprenditore commerciale (art. 2195);
- La dimensione dell’impresa: piccolo imprenditore (art. 2083 + l. fallimentare) e imprenditore medio-grande;
- La natura del soggetto che esercita l’attività: impresa individuale, società e impresa pubblica.
È importante prendere subito in considerazione che tutti gli imprenditori sono assoggettati ad una disciplina comune, che comprende l’azienda, i segni distintivi, i consorzi e la concorrenza.
Chi è imprenditore commerciale non piccolo è soggetto, inoltre, ad uno specifico statuto: questo prevede, ad esempio, l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale, la rappresentanza commerciale, le scritture contabili.
Da ciò è evidente che colui che è piccolo imprenditore commerciale, è sottratto allo statuto dell’imprenditore commerciale.
L’imprenditore: l’attività
L’impresa è un’attività finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi è attività produttiva di nuova ricchezza.
Non rileva, infatti, la natura dei beni prodotti o dei servizi offerti ed il tipo di bisogno che siano destinati a soddisfare.
È bene sottolineare che non è impresa l’attività di mero godimento di beni preesistenti, quindi tutte quelle attività che non danno luogo a produzione di nuova ricchezza (=nuovi beni o servizi): non è imprenditore il proprietario immobiliare che si limiti a godere dei frutti dei sui beni concessi in locazione, mentre è imprenditore lo stesso proprietario immobiliare che, oltre a locare l’immobile, fornisce servizi collaterali non essenziali in relazione alla natura della proprietà (B&B, residence).
In questo senso è evidente come si possa considerare imprenditore colui che utilizzi il proprio denaro per la compravendita di strumenti finanziari.
È opinione prevalente, inoltre, che l’attribuzione della qualità di imprenditore prescinda dalla natura lecita o illecita dell’attività svolta: non si individua nell’ordinamento nessuna esigenza per cui terzi venuti in contatto con l’imprenditore che eserciti attività illecita, debbano essere esclusi dalla tutela che avrebbero avuto se l’attività fosse stata lecita.
È in re ipsa che l’imprenditore non potrà avvalersi delle norme che lo tutelano nei confronti dei terzi.
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L’imprenditore: l’organizzazione
È normale che un imprenditore crei un complesso produttivo, formato da persone e beni strumentali di cui si avvale nello svolgimento della sua attività.
Ma è necessario che questo avvenga?
È pacifico ritenere che sia imprenditore anche un soggetto che svolge la sua attività in maniera autonoma, senza quindi l’ausilio di beni o dipendenti: l’organizzazione richiesta dall’art. 2082 può essere anche di soli capitali e del proprio lavoro intellettuale.
L’imprenditore: attività economica
Ciò che normalmente spinge un soggetto ad esercitare un’attività di impresa, è la produzione di utili. Nonostante ciò, per aversi impresa è essenziale che l’attività produttiva sia condotta con il solo metodo economico, quindi secondo una modalità che consenta almeno la copertura dei costi con i ricavi e, quindi, assicuri all’impresa l’autosufficienza economica.
Per questo non è imprenditore chi produce bene che fornisce sul mercato gratuitamente o ad un prezzo politico, tale per cui è evidente che non vi sia la possibilità di coprire i costi con i ricavi.
In altre parole, il codice non richiede uno scopo lucrativo.
Il motivo di tutto questo sta nel fatto che l’ordinamento ha la necessità di tutelare i terzi che entrano in contatto con l’imprenditore a prescindere dallo scopo (economico/lucrativo) che lo ha spinto ad intraprendere l’attività: l’analisi deve quindi essere condotta su dati oggettivi.
Una conferma in tal senso è data dal fatto che la nozione di imprenditore sia unitaria e che il nostro ordinamento conosce anche l’impresa pubblica (art. 2093), l’impresa cooperativa e l’impresa sociale, che non sono preordinate alla realizzazione di un profitto.
L’imprenditore: la professionalità
L’ultimo dei requisiti espressamente richiesti dall’art. 2082 è il carattere professionale dell’attività. Professionalità vuol dire esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva: non è imprenditore colui che organizza un singolo spettacolo sportivo o effettui un unico servizio di trasporto. Questo, però, non richiede che l’attività sia svolta in maniera continuata o senza interruzioni, qualora le stesse derivino da precise esigenze dell’attività stessa: è imprenditore, ad esempio, il soggetto che ogni anno gestisce nel solo periodo estivo uno stabilimento balneare.
Impresa può aversi anche quando si lavori per un unico affare, la cui realizzazione comporti il compimento di operazioni molteplici o l’utilizzo di un apparato produttivo complesso: è imprenditore colui che costruisce, ad esempio, un singolo edificio e vende gli appartamenti.
Occorre sottolineare che la destinazione al mercato dei beni o servizi prodotti rappresenti una normale finalità, ma non è necessaria per far acquisire la qualità di imprenditore: può essere qualificato tale, infatti, anche colui che produce beni o servizi destinati ad uso o consumo personale l’applicazione della disciplina dell’impresa, come analizzato anche in relazione all’economicità della gestione, non può dipendere da mutevoli intenzioni di chi agisce, ma deve fondarsi esclusivamente su criteri oggettivi.
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I liberi professionisti, art. 2238
I liberi professionisti non sono mai in quanto tali imprenditori, nonostante la loro attività sia produttiva di servizi e condotta con metodo economico.
Questo si deve ad una libera scelta del legislatore ispirata dalla particolare considerazione sociale che circonda le professioni intellettuali.
Capitolo 2 – le categorie di imprenditori
In base all’oggetto
In base all’oggetto dell’attività svolta, il Codice distingue tra imprenditore agricolo ed imprenditore commerciale.
Come già detto, l’imprenditore agricolo è sottoposto ad un trattamento di favore rispetto all’imprenditore commerciale non piccolo: non è soggetto all’obbligo di tenuta delle scritture contabili, non è sottoposto al fallimento.
Stabilire se un dato imprenditore sia agricolo o commerciale serve per definire l’ambito di operatività di tale trattamento di favore.
L’imprenditore agricolo ex art. 2135
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Il codice specifica che per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso (art. 2135, 2° comma).
Questo secondo comma mette fine ad un precedente dibattito tra chi riteneva che impresa agricola fosse ogni impresa che producesse specie vegetali o animali e chi considerava, invece, che dovesse esser dato rilievo anche al modo di produzione tipico dell’agricoltore e, quindi, doveva essere qualificato come imprenditore commerciale chi produce in modo svincolato dal fondo agricolo o dallo sfruttamento della terra.
È importante considerare che, dopo la riforma del 2001, l’art. 2135 parla di allevamento di animali, in luogo ad allevamento di bestiame: per allevamento di animali si deve intendere non solo l’allevamento diretto ad ottenere prodotti tipicamente agricoli, ma anche l’allevamento di cavalli da corsa, animali da cortile, ecc.
Il terzo comma dell’art. 2135, specifica cosa si debba considerare per attività connesse:
- Attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale;
- Attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente utilizzate nell’attività agricola esercitata.
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Affinché il soggetto che eserciti le attività di cui ai punti 1 e 2 venga qualificato come imprenditore agricolo e non commerciale, è necessario che:
- Sia già imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa una delle attività agricole tipiche di cui al primo comma dell’art. 2135;
- Che l’attività agricola tipica sia coerente con l’attività connessa (è imprenditore agricolo il viticoltore che produce vino, mentre è imprenditore commerciale il viticoltore che produce formaggi).
Si badi bene che la qualifica di imprenditore agricolo è estesa anche alle cooperative di imprenditori agricoli ed ai loro consorzi qualora utilizzino prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscano ai soci stessi beni o servizi destinati alla cura del ciclo biologico.
L’intera disciplina delle attività connesse è basata, evidentemente, sul criterio della prevalenza: è sufficiente e necessario che le attività connesse non prevalgano, per rilievo economico, sull’attività agricola essenziale.
L’imprenditore commerciale ex art. 2195
È imprenditore commerciale colui che esercita:
- Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
- Attività intermediaria nella circolazione di beni;
- Attività di trasporto;
- Attività bancaria o assicurativa;
- Attività ausiliarie alle precedenti.
È bene evidenziare come il nostro ordinamento conosca, quanto all’oggetto dell’attività, soltanto l’imprenditore agricolo e quello commerciale: per questo si dovrà considerare imprenditore commerciale qualsiasi soggetto che non svolga una delle attività agricole ex art. 2135.
In base alla dimensione
Il piccolo imprenditore è sottoposto, come l’imprenditore agricolo, soltanto allo statuto generale dell’imprenditore ed è esonerato, anche se esercita attività commerciale, dallo statuto dell’imprenditore commerciale.
Il piccolo imprenditore nel Codice Civile
L’art. 2083 prevede che siano considerati piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitino un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
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Alla luce di questo è evidente come le prime tre categorie enunciate dall’art. 2083 siano dei meri esempi e che, per parlare di piccolo imprenditore, bisogna rifarsi al criterio della prevalenza.
È necessario che:
- L’imprenditore presti il proprio lavoro nell’impresa;
- Il suo lavoro e quello degli eventuali componenti della sua famiglia prevalga rispetto al lavoro altrui e al capitale impiegato (non è piccolo imprenditore, infatti, colui che investa ingenti capitali).
Il piccolo imprenditore nella legge fallimentare
Ai sensi dell’art. 1, 2° comma, legge fall., non è soggetto a fallimento l’imprenditore commerciale (anche non piccolo alla luce dell’art. 2083!!) che dimostri il contemporaneo possesso di tre requisiti:
- Aver avuto nei tre esercizi antecedenti alla data del deposito dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000€;
- Aver realizzato nei tre esercizi precedenti l’istanza, ricavi lordi non superiori a 200.000€;
- Avere un ammontare di debiti anche non scaduti, non superiore a 500.000€.
Grazie a questi criteri è possibile affermare che anche le società commerciali possono essere esonerate dal fallimento, se rispettano i limiti dimensionali sopra indicati, anche alla luce del fatto che chi può essere dichiarato fallito si determina solo in relazione alle soglie precedenti, mentre la nozione del codice civile rileva solo per l’applicazione della restante parte dello statuto dell’imprenditore commerciale (iscrizione nel RI, scritture contabili).
L’impresa artigiana
Fra i piccoli imprenditori rientra anche l’impresa artigiana.
È bene distinguere due periodi:
- La legge 860/1956 delinea un modello di impresa artigiana difficilmente conciliabile con quello del codice civile: il dato caratterizzante concerneva la natura dei beni o dei servizi prodotti e artistica o usuale non nella prevalenza del lavoro familiare nel processo produttivo. In relazione a ciò, l’impresa (e la società artigiana) doveva considerarsi piccola ed esonerata dal fallimento anche qualora non fosse rispettato il criterio della prevalenza.
- La legge quadro del 1985 si basa sull’oggetto dell’impresa, che può essere costituito da qualsiasi attività di produzione di beni o di prestazioni di servizi; sul ruolo dell’artigiano nell’impresa, richiedendosi che esso svolga in misura prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo. Lo scopo della legge è quello di fissare i principi direttivi che dovranno guidare le regioni nell’emanazione di una serie di provvidenze a favore dell’artigiano. Per quanto concerne le società artigiane, queste godono delle provvidenze di cui godono le altre imprese artigiane, ma falliranno nel caso vengano superati i criteri dimensionali di cui alla legge fallimentare.
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L’impresa familiare
Disciplinata dagli art. 230-bis ss del cc, si definisce impresa familiare quella nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell’imprenditore.
Lo scopo della disciplina è da rinvenire nella tutela minima che il legislatore ha voluto predisporre al lavoro familiare nell’impresa, tutela destinata ad essere applicata nel caso in cui non sia configurabile un diverso rapporto giuridico.
La tutela è realizzata riconoscendo ai membri della famiglia nucleare che lavorino in modo continuato nella famiglia o nell’impresa determinati diritti patrimoniali ed amministrativi:
- Diritto al mantenimento;
- Diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa in proporzione al lavoro svolto nella famiglia o nell’impresa;
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