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Capitolo primo. Nozioni. Il contratto: natura e funzione

L’ordinamento giuridico riconosce ai privati, entro certi limiti, il potere di autoregolare i propri interessi economici, attraverso lo strumento del contratto. Trattasi di una scelta comune a tutti gli ordinamenti degli stati moderni la cui economia si basa sulla libera iniziativa del privato e sul libero mercato e nei quali il contratto serve a sancire e regolare l'incontro tra domanda e offerta e lo svolgimento delle attività economiche sul mercato.

Gli individui e gli enti devono entrare in relazione tra loro, al fine di scambiare beni e servizi o cooperare per la realizzazione di un obiettivo comune. L’incontro della loro volontà e le loro determinazioni di carattere economico producono effetti rilevanti per il diritto. Lo strumento ad essi apprestato è appunto il contratto.

Art. 1173 c.c.: il contratto è una delle fonti delle obbligazioni: da esso trarrà origine il vincolo giuridico che legherà le parti, obbligando entrambe o una di esse ad un comportamento (dare, fare o non fare) a vantaggio dell’altra parte che vanterà al riguardo una pretesa.

Il contratto è anche l’atto mediante il quale circolano i diritti: idoneo cioè a produrre il trasferimento dei diritti ex art. 1376 c.c.

  • Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.

Funzione del contratto: il contratto è l’accordo di due o più parti diretto. Art. 1321 c.c. indica la a costituire, modificare, o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

La patrimonialità del rapporto giuridico regolato

La presenza di due o più parti e la patrimonialità del rapporto giuridico che ne è oggetto delineano la distinzione tra contratto e negozio giuridico.

Il negozio giuridico è l’atto mediante il quale i privati, attraverso una dichiarazione, manifestano gli scopi che intendono perseguire. Il negozio giuridico è, dunque, una dichiarazione di volontà con cui si esprimono gli effetti perseguiti, ed alla quale l’ordinamento ricollega effetti giuridici conformi al risultato perseguito, purché le finalità e gli interessi che fanno da sfondo al negozio siano meritevoli di tutela.

Del negozio giuridico il contratto presenta la caratteristica essenziale di essere espressione della volontà di chi ne è autore, alla quale l’ordinamento riconosce l’attitudine a produrre effetti giuridici; caratterizzandosi però per la necessaria presenza di almeno due parti.

L’elaborazione teorica che ha portato alla costruzione della categoria del negozio giuridico individua nel contratto, unica figura conosciuta e regolata dal diritto positivo, il prototipo del negozio.

Il negozio giuridico può essere:

  • Bi\plurilaterale o
  • Unilaterale, ed in tal caso potrà essere:
    • Recettizio
    • O non recettizio (a seconda della necessità o meno della comunicazione a uno specifico destinatario, perché l’atto produca i propri effetti),
    • A titolo oneroso
    • Gratuito.

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Il contratto è una fattispecie particolare di negozio giuridico, caratterizzato da:

  • 1. Struttura: necessaria presenza di un accordo, cioè l’incontro di volontà dei contraenti, sia sugli elementi essenziali che secondari del contratto (accordo che invece non rileva necessariamente ai fini del negozio, che può nascere dalla sola dichiarazione, anche unilaterale).

Del negozio, il contratto presenta la caratteristica essenziale di essere espressione della volontà del soggetto che ne è autore, alla quale l’ordinamento riconosce l’attitudine a produrre effetti giuridici.

L’esistenza di un accordo alla radice del contratto, fa sì che questo prototipo di negozio giuridico sia caratterizzato dalla necessaria presenza di due o più parti.

Il contratto è un atto necessariamente bilaterale (compravendita, locazione, mutuo, ecc.), ma può anche essere plurilaterale (contratto di società).

È dunque necessario l’incontro delle volontà di due o più parti per dar vita al contratto.

Con il termine parte, si intendono non i soggetti, ma i centri di interesse a cui risale il regolamento contrattuale, che potrebbero essere costituiti anche da più soggetti (es.: più comproprietari alienano un appartamento sono un’unica parte venditrice).

  • 2. Patrimonialità: ciò implica che l’accordo sarà considerato e disciplinato come contratto solo se rivolto a far nascere, modificare o estinguere un rapporto giuridico di natura patrimoniale.

La patrimonialità non deve necessariamente caratterizzare l’interesse della\e parte\i, ma attiene al contenuto del rapporto: devono essere suscettibili di valutazione economica gli impegni così assunti e le conseguenze prodotte nella sfera giuridica delle parti.

Il requisito della patrimonialità, essendo il contratto una delle fonti delle obbligazioni, si atteggia nel contratto come nell’art. 1174 c.c.

L’interesse della parte del contratto può essere di varia natura (al pari di quello del creditore), ma non così la sua pretesa e l’impegno assunto dalla sua controparte che devono avere carattere patrimoniale.

Es. assistere ad una partita di calcio risponde ad una esigenza ricreativa il cui valore del tutto soggettivo difficilmente potrebbe esprimersi attraverso un prezzo. Tuttavia, se per procurarmi tale piacere devo acquistare un biglietto di ingresso allo stadio il fine ricreativo entra a far parte di uno scambio economicamente apprezzabile tra me e l’organizzatore dell’evento, il cui contenuto patrimoniale è espresso dal prezzo del biglietto pagato in cambio del servizio.

In concreto la verifica sarà agevole nei casi in cui una valutazione economica sia espressamente concordata tra le parti o, all'opposto, sia impossibile. Ma non sempre la distinzione è agevole.

Quando si tratta di rapporti caratterizzati dalla cortesia, da amicizia, solidarietà o affetto, potrebbe mancare spesso, ancor prima della patrimonialità, la stessa giuridicità del vincolo: le parti potrebbero aver inteso mantenere l’impegno nell’ambito dei meri rapporti di cortesia o dei cd accordi tra gentiluomini. Per tracciare il confine tra ciò che è destinato a rimanere fuori del diritto e ciò che invece cade nell’ambito di questo (la giuridicità del vincolo), l’indagine deve appuntarsi sull’effettiva volontà delle parti e sull’affidamento che l’una abbia fatto sull’impegno dell’altra, potendo non essere decisiva la presenza o meno di un corrispettivo, dato che la gratuità non esclude la giuridicità del vincolo, potendo anche essere connotato essenziale di alcuni contratti previsti dall’ordinamento giuridico (es. comodato\ trasporto amichevole o gratuito: se il passaggio dato al collega di lavoro diviene un comportamento costante, così da determinare una consuetudine, creando legittimo affidamento nel collega, potrebbe affermarsi che dal rapporto di cortesia sia nato un contratto di trasporto gratuito, da cui nasce la responsabilità per la mancate esecuzione).

Es. mettere a disposizione di un amico la casa al mare per alcune settimane può essere un atto di cortesia, ma può dare luogo ad un vincolo giuridico ove le parti intendessero dar vita ad un comodato ex art. 1803 c.c.: cioè un contratto essenzialmente gratuito da cui derivano per il comodatario sia il diritto di godimento del bene seppur per un tempo determinato o a titolo precario sia le obbligazioni di cui agli artt. 1804 e ss.

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La gratuità (cioè la mancata previsione di un corrispettivo per la prestazione effettuata) non esclude la giuridicità del vincolo, ma è al contrario connotato di taluni contratti per i quali l’ordinamento ammette o addirittura richiede come requisito essenziale e distintivo il carattere della gratuità. E d’altra parte la gratuità attiene al contenuto del vincolo e delle prestazioni a carico delle parti, ma non esclude la patrimonialità, intesa quale suscettibilità di valutazione economica.

Dunque, il contratto si distingue dal negozio per il suo carattere necessariamente plurilaterale (almeno bilaterale), nonché per il carattere necessariamente patrimoniale del rapporto che il contratto instaura, regola o estingue (esistono negozi giuridici che non coinvolgono interessi patrimoniali, es.: matrimonio): fuori dal campo dei rapporti patrimoniali, non può parlarsi di contratto.

È generalmente esclusa la qualificazione come contratti anche delle convenzioni matrimoniali, accordi che pur avendo ad oggetto esclusivamente il regime patrimoniale tra i coniugi incontrano, quanto a contenuto ed effetti, vincoli posti dagli artt. 210 e 211 c.c. in considerazione dello stretto nesso con rapporti e diritti di natura personale; destinati a produrre effetti nella sfera giuridica personale oltre che patrimoniale dei coniugi.

L’ordinamento assegna in questo caso ai privati ambiti più ristretti di autoregolamentazione dei propri interessi rispetto a quelli consentiti quando è in gioco l’autonomia contrattuale, come delineata nell’art. 1322 c.c.

La l. 76/2016 sulle Unioni Civili, che contiene “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, –ha previsto che i conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, secondo la definizione di cui all’art. 1, –co. 36 possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, che deve avere forma scritta a pena di nullità. Malgrado sia configurato dal legislatore come precipuamente rivolto a stabilire e regolare esclusivamente gli aspetti patrimoniali della convivenza, dando vita a un regime di comunione convenzionale (è legale invece per i coniugi), tale atto intercetta anche interessi di natura personale oltre che patrimoniale; il richiamo alla figura del contratto lascia dunque perplessi, anche se lo stesso legislatore risulta consapevole della peculiarità dell'accordo.

I contratti collegati

In ragione della complessità dei rapporti da regolare le parti affidano il regolamento dei propri interessi a due o più contratti: essi vengono programmati per realizzare un’unica operazione economica e dunque ricondotti ad una causa unitaria. In questi casi, per espressa volontà delle parti o per l'atteggiarsi del regolamento contrattuale, un contratto è ragione dell’altro. Il fenomeno è quello del collegamento negoziale e comporta che le vicende di un contratto (inadempimento, risoluzione) si riverseranno sull’altro.

Il contratto come atto e come rapporto

Contratto è patto sono spesso usati come sinonimi, anche se talvolta la legge parlando di patto intende riferirsi ad una pattuizione su un profilo specifico del rapporto tra le parti, suscettibile di rientrare in un più ampio accordo e dunque far parte di un contratto.

Si usa il termine patto con riferimento a manifestazioni di volontà successive al contratto, con cui le parti chiariscono, specificano o modificano un profilo (es.: patto di riscatto che accede, completandone il contenuto, al contratto di compravendita).

Il termine contratto indica:

  • Sia l’atto di autonomia privata (accordo),
  • Sia il testo del documento contrattuale nel quale è versato l’accordo,
  • Sia il regolamento contrattuale che da quell’accordo discende, e dunque il rapporto giuridico regolato dall’accordo.

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Malgrado il codice usi anche a questo riguardo il termine contratto, quando si parla dell’esecuzione del contratto e degli effetti giuridici da esso prodotti appare più corretto riferirsi al rapporto contrattuale: nelle norme citate l’ordinamento prende in considerazione non l’accordo ma l’attuazione di esso e dunque dei diritti ed obblighi che ne discendono ovvero le vicende del rapporto giuridico di cui l’accordo è fonte.

Come vedremo, caratteristica dell’intervento dell’UE nella materia del contratto è proprio quella di assumere come punto di riferimento il rapporto giuridico che lega le parti, dunque il contenuto del vincolo e i diritti ed obblighi nascenti dal contratto, piuttosto che il contratto come atto.

Le clausole

Le clausole sono le singole previsioni nelle quali si articola e si specifica l’accordo.

Esse di regola vanno considerate unitariamente e nel loro complesso, essendo in gioco la ricostruzione, per il loro tramite, della volontà delle parti: da qui la regola per cui esse si interpretano le une per mezzo delle altre ex art. 1363 c.c., attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto.

Alle volte però va fatta una considerazione separata: la nullità di singole clausole non importa la nullità dell’intero contratto:

  • Se risulta che i contraenti lo avrebbero concluso anche senza tale clausola,
  • O quando sia possibile sostituire di diritto la clausola pattizia nulla con altra prevista da norma imperativa (nullità parziale ex art. 1419.1,2),
  • Ovvero quando l’effetto conservativo è previsto espressamente dalla legge (es. clausole vessatorie nulle nei contratti dei consumatori, la cui invalidità non travolge l’intero contratto, art. 33 cod. consumo / es. 2. clausola compromissoria, con cui le parti devolvono ad arbitri le controversie derivanti dal contratto, è considerata dalla legge come autonoma e dunque non viene travolta dall’invalidità del contratto che la ospita, né conduce alla caducazione di questo).

Atti unilaterali a contenuto patrimoniale

La maggior parte dei rapporti giuridici patrimoniali tra vivi si costituisce, modifica o estingue per contratto. La legge tuttavia non esclude che anche una manifestazione unilaterale di volontà possa produrre effetti giuridici di natura patrimoniale: si pensi all’accettazione dell’eredità, al recesso da un contratto.

Agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale fa espresso riferimento l’art. 1324 c.c. al fine di estendervi, in quanto compatibile e fatte salve diverse disposizioni di legge la disciplina del contratto.

L’ordinamento tuttavia guarda con una certa cautela al negozio giuridico unilaterale a contenuto patrimoniale quale fonte di obbligazioni: la dottrina ha difeso una interpretazione necessaria dell’art. 1987 c.c. nel senso della tipicità dei negozi unilaterali con cui il soggetto assume un’obbligazione (promesse unilaterali).

[L’art. 1987 fa riferimento all’efficacia delle promesse unilaterali: la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dai casi ammessi dalla legge]

In generale l’atto unilaterale può produrre effetti nella sfera giuridica altrui solo nei casi previsti dalla legge o dal contratto. Tali effetti, ex 1334 c.c., si producono dal momento in cui vengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati (recettizietà, efficacia recettizia degli atti unilaterali).

All’atto unilaterale a contenuto patrimoniale si applicherà la disciplina dei requisiti (causa e oggetto), dell’invalidità e quella della forma, previsti per il contratto, ma anche quella dell'interpretazione, avuto riguardo al comportamento del solo autore del negozio; il criterio della buona fede soccorrerà ai fini dell'interpretazione, avuto riguardo all’affidamento riposto dal destinatario della promessa.

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Secondo una sentenza della Cassazione (9127/2015) le norme sull’interpretazione si applicano anche ai negozi unilaterali, nei limiti della compatibilità dei criteri ex artt. 1362 ss.

Con la particolare natura e struttura di tali negozi (es. nei negozi unilaterali non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti, ma deve indagarsi solo quale sia stato l’intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio). Resta ferma l’applicazione del criterio dell’interpretazione complessiva dell’atto.

Il contratto tra autonomia privata e legge

Il principio che sta a base della disciplina del contratto è quello dell’autonomia contrattuale: cioè della libertà dei privati, salvi i limiti previsti dalla legge, di autoregolare i propri rapporti economici tramite lo strumento del contratto.

L’art. 1322 c.c. vi fa espresso riferimento nella sua rubrica (autonomia contrattuale) e ne sancisce gli aspetti più rilevanti: le parti possono determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.

Ai privati è consentito concludere anche contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, cioè contratti atipici, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

A chiarire la portata del principio sancito nell’art. 1322 c.c. sta l’art. 1372 c.c. circa l’efficacia del contratto. “Il contratto ha forza di legge tra le parti”, a sottolineare che l’ordinamento giuridico riconosce ai privati un potere di autonormazione, cioè il potere di darsi da sé, esercitando la propria autonoma determinazione, regole vincolanti, di forza pari a quella della legge.

Il vincolo di fonte privata vale solo per le parti che lo hanno voluto.

I privati sono liberi, sempre che la legge non preveda limitazioni al riguardo, di decidere se stipulare un contratto, quando, come e con chi. Anche se la maggiore espressione dell’autonomia contrattuale è la scelta del tipo e soprattutto quella del contenuto, cioè del regolamento di interessi. È l’accordo delle parti con

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ItsM22 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Venuti Maria Carmela.
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